Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

martedì 2 novembre 2010

Rassegna Stampa 01/11/2010

Il Sole 24 Ore
I fondi per il rischio-derivati non trovano la deduzione (F. Bogetti, Norme e tributi, pag. 4)
La Ctr Piemonte n. 59/14/10 ha affermato che non sono deducibili i costi relativi agli accantonamenti a copertura dei rischi sui derivati.

Fisco in pressing sui costi da reato (R. Acierno, F. Falcone, Norme e tributi, pag. 2)
Il fisco riserva un’attenzione sempre maggiore all’indeducibilità dei costi riconducibili ad attività illecite, ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

La Consulta è chiamata a stabilire i confini (A. Iorio, Norme e tributi, pag. 2)
Spetterà alla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi dalla Ctp Terni con l’ordinanza n. 161 dell’11.11.2009, stabilire e delineare con precisione i confini della norma sull’indeducibilità la quale prevede che vengano tassati i ricavi, senza costi, in virtù soltanto della notizia criminis.

La rilevanza penale segna lo spartiacque (R. Acierno, F. Falcone, Norme e tributi, pag. 2)
In materia di deducibilità dei costi da reato si segnala un solo intervento dell’agenzia delle Entrate con la circolare 42/E del 26.09.2005; questa ha previsto l’indeducibilità dei costi e delle spese, inerenti all’esercizio e funzionali alla produzione dei relativi proventi, nel caso in cui l’attività o il singolo atto o fatto illecito sia penalmente rilevante.

Trattamento diverso per gli altri illeciti (R. Acierno, F. Falcone, Norme e tributi, pag. 2)
La Ctp Terni con l’ordinanza n. 161 dell’11.11.2009 ha sollevato una questione di legittimità costituzionale con riferimento alla circolare 42/E del 2005, per un ipotizzabile contrasto con gli art. 3 e 27 c. 2 della Costituzione, nella parte in cui viene prevista la deducibilità dei costi riconducibili a illeciti civili e amministrativi e l’indeducibilità degli stessi nel caso di condotte penalmente rilevanti.

Per le black list contabilità sotto controllo (G. Gavelli, M. Sirri, G. Valcarenghi, Norme e tributi, pag. 3)
I soggetti interessati dalla comunicazione Iva con paesi black list dovranno predisporre una procedura standard per prelevare dalla contabilità (non solo Iva) i documenti per la compilazione del modello approvato dalla AF.

Le trasferte richiedono dati difficili da trovare (G. Giuliani, Norme e tributi, pag. 3)
La circolare n. 53/E del 21.10.2010 non chiarisce le problematiche legate alle trasferte aziendali; infatti se avvengono in aree a fiscalità privilegiata, le imprese dovranno rimborsare una serie di costi sostenuti in quei paesi e che dovrebbero essere indicati nella comunicazione telematica.

Esonerati i contribuenti minimi e le nuove iniziative produttive (G. Gavelli, Norme e tributi, pag. 3)
La circolare n. 53/E esonera dall’obbligo di comunicazione Iva con paesi black list i contribuenti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 l. n. 388/2000) per il periodo di durata dell’opzione.

La segnalazione telematica include anche le importazioni (G. Valcherenghi, Norme e tributi, pag. 3)
Secondo l’autore nell’obbligo di comunicazione Iva con paesi black list dovrebbero essere inserite anche le importazioni, nonostante le istruzioni per la compilazione del modello non ne facciano menzione.

Conta il momento di registrazione (G. Giuliani, Norme e tributi, pag. 3)
Secondo l’AF l’individuazione del momento rilevante dell’operazione determina sia la collocazione delle operazioni nelle singole comunicazioni Iva (mensili o trimestrali) con paesi black list sia la gestione del periodo transitorio, considerando che il nuovo adempimento è operativo dall’1.07.2010 e per le prestazioni di servizi fuori campo Iva, dall’1.09.2010.

Valida la notifica all’impresa dopo la cancellazione dal registro (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21510 del 20.10.2010, in tema di accertamento tributario, ha affermato che è valido l’appello proposto dalle Entrate nei confronti della società anche se notificato dopo la cancellazione di questa dal registro delle imprese. (all. 1)



Giudicato non valido se c’è differenza (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 4)
L’estensione del giudicato viene ritenuta ammissibile anche laddove l’accertamento interessi periodi di imposta diversi, ma trova un limite nella diversità di presupposti impositivi e nella disciplina di accertamento dei singoli tributi (Cass. sent. n. 21705 del 22.10.2010).

Stop alla nuova pretesa se c’è stata l’adesione (G. Piagnerelli, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21509 del 20.10.2010 ha precisato che il contribuente che definisce il rapporto tributario tramite l’accertamento con adesione, non può ricevere una nuova pretesa a seguito di ulteriori elementi acquisiti dall’ufficio senza aver preso visione del Pvc (all. 2).



Condono senza effetti penali (I. Caraccioli, Norme e tributi, pag. 5)
L’autore critica la posizione “formalistica” assunta dalla AF secondo la quale una volta caduta la copertura del condono, il reato tributario relativo alle annualità oggetto di verifica torna ad essere punibile.

Porti in ritardo sulle comunicazioni online (M. Pivetti, Trasporti, pag. 1)
A poco più di due mesi dall’obbligo di invio telematico (1.01.2011) dei dati sulla sicurezza delle merci all’agenzia delle Dogane, gli operatori che effettuano import ed export non risultano ancora pronti a tale obbligo. Nel mese di luglio solo il 44,4% delle dichiarazioni è avvenuta in formato telematico.