Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 19 luglio 2010

Rassegna Stampa 19/07/2010

Il Sole 24 Ore

Tentazione irlandese per chi investe in Italia (C. Bussi, pag. 2)
L’art. 41 della manovra correttiva consentirebbe alle imprese Ue di entrate nel mercato italiano scegliendo la normativa fiscale del proprio paese di origine o di un altro paese Ue. Da un confronto tra i modelli fiscali italiano, francese, inglese, tedesco e irlandese, sembra essere quest’ultimo quello più attraente.

Utile e flessibile: la formula piace alle imprese straniere (C. Bussi, pag. 2)
Il regime di attrattività significherebbe per le imprese Ue, oltre che un prelievo fiscale inferiore, anche la possibilità di operare in un regime già conosciuto senza la necessità di decifrare la legislazione italiana.

Residenti a rischio discriminazione (A. Di Pietro, pag. 2)
La Commissione CE con la comunicazione n. 98/C-384/03 ritiene che l’art. 41 in quanto “misura applicabile solo ad alcune imprese (quelle insediate in Italia da soggetti non residenti) opererebbe una selettività fiscale in contrasto al divieto degli aiuti di Stato con misure di tassazione diretta delle imprese”.



L’opzione sulle azioni si cede al valore normale (A. Sacrestano, Norme e tributi, pag. 4)
La Ctr Piemonte con al sentenza n. 34/38/10 ha stabilito che il prezzo di cessione dei diritti di opzione su azioni va determinato in base al valore normale, da calcolare col criterio della media aritmetica ponderata.

Sull’azienda ceduta l’abuso del diritto ricalcola il registro (A. Busani, A. Tomassini, Norme e tributi, pag. 1)
L’imposta di registro, ipotecaria e catastale in materia di conferimento è in misura fissa (168 euro) mentre la cessione d’azienda sconta l’imposta di registro dal 3 al 15% e l’imposta ipotecaria e catastale al 3%; il fisco sta riqualificando i trasferimenti elusivi effettuati mediante conferimento e successiva cessione delle partecipazioni.

Le valide ragioni economiche giocano in difesa (A. Busani, A. Tomassini, Norme e tributi, pag. 1)
E’ illegittimo il frazionamento artificioso in una pluralità di atti preordinato allo scopo di una minore tassazione, ma se sussistono valide ragioni economiche e il risultato finale della pluralità degli atti tra loro collegati è diverso da quello che si sarebbe conseguito con un unico contratto, allora tale comportamento non è riqualificabile.

L’intero importo va versato entro 60 giorni dalla notifica (G. Boccalatte, Norme e tributi, pag. 1)
L’autore precisa che, in sede di riqualificazione di una serie di atti da parte dell’ufficio, l’imposta di registro richiesta è di natura “complementare”; questo comporta che il contribuente sarà tenuto a versare l’intero importo entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, per poi, in caso di esito favorevole del giudizio, ottenerne il rimborso.

Per le non operative prove anche in giudizio (F. Falcone, A. Iorio, pag. 4)
La Ctp di Perugia con la sentenza n. 98/01/10, in tema di società di comodo, ritenendo possibile produrre prove ed elementi in giudizio - quindi anche oltre l’istanza per l’interpello - ha stabilito che la risoluzione per morosità del contratto di affitto di ramo aziendale è causa sufficiente per disapplicare la disciplina sulla società di comodo.

I crediti per l’occupazione non massimale (F. Bogetti, pag. 4)
La Ctr Abruzzo con la sentenza n. 165/9/10 ha precisato che per quanto concerne i crediti fiscali in materia di occupazione non vi è un massimale.

Il rappresentante non sposta l’Iva (R. Rizzardi, Norme e tributi, pag. 2)
Si descrivono le diverse condizioni e gli obblighi relativi a carico del rappresentante fiscale e dei soggetti esteri identificati nelle operazioni passive.

L’identificazione non può definire la territorialità (G. Giuliani, Norme e tributi, pag. 2)
L’identificazione diretta o del rappresentante fiscale non ha alcuna influenza nella determinazione della territorialità, poiché nella sostanza ciò che rileva per individuare un “soggetto stabilito” è il materiale svolgimento di un’attività economica in Italia.

E’ soggetto passivo la branch italiana che agisce in proprio (G. Giuliani, Norme e tributi, pag. 2)
La branch italiana di operatori non residenti è considerata soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato per le operazioni in cui interviene direttamente; ciò, pertanto, determina la territorialità delle prestazioni “generiche” (art. 7-ter del Dpr. 633/72).

Peso-rettifica sulle case invendute (G. Giuliani, Norme e tributi, pag. 3)
Per le imprese che non riescono a vendere le unità immobiliari a destinazione abitativa costruite o ristrutturate entro i quattro anni dal termine dei lavori, le cessioni devono avvenire in regime di esenzione.

Tempi più lunghi o lasciare la scelta a chi cede (M. Zandonà, Norme e tributi, pag. 3)
Tra le proposte formulate dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), l’applicazione dell’Iva su opzione del cedente anche per le abitazioni - come già avviene per la vendita di fabbricati strumentali - al fine di evitare gravi diseconomie nei bilanci delle imprese in difficoltà.

L’abbandono dell’imponibilità vuole un doppio calcolo (G. Giuliani, Norme e tributi, pag. 2)
L’autore si sofferma sulle rettifiche necessarie ai fini della detraibilità Iva precedentemente assolta nel passaggio dal regime di imponibilità al regime di esenzione nel settore immobiliare.


Italia Oggi

Tempi sprint per l’accertamento (A. Bongi, pag. 8)
La manovra correttiva ha introdotto l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento in materia di Iva e imposte dirette, potendo comportare una riduzione sia dei tempi di riscossione, sia dei rischi di errore.

Indiziate le imprese apri e chiudi (A. Bongi, pag. 9)
Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data del loro inizio sono specificatamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo (art. 22 della manovra correttiva).

Prova di attendibilità per i conti (M. Tozzi, pag. 15)
In sede di controllo, gli indici che attivano l’accertamento induttivo sono: ripetuti saldi negativi di cassa, rimanenze finali non coerenti con la movimentazione delle materie prime e delle merci e schede carburanti sovrastimate rispetto al parco auto disponibile.

Le rimanenze finali sono una spia (M. Tozzi, pag. 15)
L’eventuale incoerenza del dato dichiarato e del relativo prospetto delle rimanenze finali può indurre al fisco a considerare inattendibile l’intero impianto contabile.

Rilevanza multipla alle perdite fiscali (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 25)
Poiché la liquidazione determina un unico periodo di imposta, le perdite anteriori alla liquidazione non compensate nel corso della medesima possono essere utilizzate in sede di conguaglio finale, purchè la liquidazione si chiuda entro il termine di cinque anni (ed anche se le perdite risalgono ad oltre cinque anni); superato tale limite le perdite diventano inutilizzabili in quanto i redditi degli esercizi intermedi si considerano definitivi e non è consentito il conguaglio.

Trasporto merci al test dell’Iva (F. Ricca, pag. 12)
Dall’1.01.2010 nel caso di trasporto merci, oltre a identificare il luogo in cui la prestazione si considera effettuata, al fine di individuare il trattamento applicabile al servizio, occorre tener conto anche delle disposizioni agevolative del traffico internazionale. Al termine del servizio verrà determinato il soggetto debitore dell’imposta.

Lo status di soggetto passivo stabilito fornisce la bussola (F. Ricca, pag. 12)
Se la prestazione di trasporto è effettuata da un vettore stabilito nel territorio dello stato, debitore dell’imposta è il vettore stesso, il quale dovrà osservare gli ordinari adempimenti previsti dalla legge (art. 17 c.1del Dpr n. 633/72).

Privati, conta la natura intraUe (F. Ricca, pag. 13)
E’ pubblicata una tabella che reca casi e soluzioni del trasporto merci nei confronti di imprese e privati.