Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

martedì 23 novembre 2010

Rassegna Stampa 22/11/2010

Sole 24 Ore

La cedolare sugli affitti insegue il debutto al 1° gennaio (C. Dell’Oste, G. Parente, pag. 5)
L’introduzione dall’1.01.2011 della cedolare secca al 20% sui redditi da locazione è ancora subordinata a tre passaggi: il parere degli amministratori locali in conferenza unificata, i pareri delle commissioni di Camera e Senato e l’approvazione finale al CdM.

Mutui, listini e rogiti: così il fisco rettifica i valori immobiliari (C. Dell’Oste, G. Parente, Norme e tributi, pag. 1)
In seguito al declassamento a presunzione semplice delle quotazioni Omi, l’accertamento del valore delle compravendite immobiliari dovrà basarsi su altri indizi gravi, precisi e concordanti, tra i quali l’importo del mutuo, movimenti bancari e dichiarazioni degli acquirenti.

Nei casi più gravi scatta la segnalazione alla procura (A. Iorio, Norme e tributi, pag. 1)
Se dagli accertamenti nelle compravendite immobiliari emerge una sottofatturazione che superi le soglie di rilevanza penale previste per il reato di dichiarazione infedele, i verificatori devono segnalare la circostanza alla Procura della Repubblica competente.

Perdite su crediti con data certa (G. Albano, L. Di Paolantonio, Norme e tributi, pag. 3)
In tema di perdite su crediti, in caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali la certezza può farsi coincidere con la declaratoria di fallimento o con la chiusura della procedure. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22135 del 29.10.2010 ha chiarito, infatti, che la presunzione di sussistenza di elementi certi e precisi sull’irrecuperabilità del credito non si può ritenere esistente in modo arbitrario e per tutta la durata della procedura concorsuale.




Chi adotta i principi Ias applica lo stesso trattamento (D. De Santis, M. Ventura, Norme e tributi, pag. 3)
Anche per i soggetti Ias adopter le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi (oltre che in presenza di procedure concorsuali). Il principio è rilevabile dalla risoluzione n. 54 del 22.06.2010 sul trattamento fiscale delle differenze inventariali che affronta la deducibilità delle perdite (di beni e quindi anche su crediti).

La transazione si sconta comunque (A. Zito, R. Fagioli, Norme e tributi, pag. 3)
L’Agenzia delle entrate durante la diretta Map del 23.09.2010 ha chiarito che la riduzione di un credito commerciale che le parti concordano in via transattiva non configura fiscalmente una perdita su crediti (poiché non deriva da inadempienze del debitore) ma una rideterminazione del corrispettivo derivante da una modifica del rapporto commerciale. Il costo, quindi, può essere dedotto senza i requisiti documentali previsti in materia di perdite su crediti.

Conferimenti dedotti extra conto (P. Meneghetti, F. Rossi Ragazzi, Norme e tributi, pag. 2)
Secondo quanto specificato dall’Adc, attraverso la pubblicazione della norma di comportamento n. 178/2010, in caso di conferimento, sono deducibili anche gli ammortamenti non transitati nel conto economico della conferente per effetto di particolari scelte contabili riferite al valore corrente del bene

L’omissione in RV non equivale a plusvalenza (P. Meneghetti, F. Rossi Ragazzi, Norme e tributi, pag. 2)
Per i conferimenti d’azienda la Finanziaria 2008 ha previsto un regime “obbligatorio” di neutralità fiscale sicchè da tali operazioni non emergono né plusvalenze tassabili né minusvalenze deducibili. L’eventuale omessa o erronea compilazione del quadro RV può solo rendere applicabili a carico della società conferitaria le sanzioni residuali previste dal Dlgs. n. 471/1997.


Italia Oggi
Decennio di soprusi per lo Statuto (A. Bongi, pag. 4)
A dieci anni dall’entrata in vigore dello Statuto del contribuente, si registrano quasi 400 violazioni ad alcuni dei suoi principi, quali l’irroetroattività, la chiarezza e trasparenza delle leggi tributarie, la tutela dell’affidamento e della buona fede. Da più parti si chiede che le norme dello Statuto vengano elevate a rango costituzionale, così da non poter essere più disattese da leggi ordinarie.

Più tempo per le cause ostative (F. Vedana, pag. 11)
Con la risoluzione dell'11.11.2010 diffusa da Assofiduciaria, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in relazione allo scudo fiscale che la rimozione della cause ostative, indicate nella dichiarazione riservata o con apposita certificazione, potrà essere effettuata anche dopo il 31.12.2010 mediante utilizzo di una società fiduciaria.

Omaggi, imposte su doppio binario (F. Ricca, pag. 17)
L’articolo evidenzia le differenze tra la disciplina Iva e quella delle imposte sui redditi delle spese di rappresentanza, che trovano giustificazione in considerazione dei vincoli comunitari gravanti sull’Iva e della diversa soglia di defiscalizzazione dei piccoli omaggi.

Imposta di registro senza scampo (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 24)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15585 del 30 giugno 2010, ha stabilito che la rinuncia dei finanziamenti dei soci, anche se effettuata solo verbalmente, va assoggettata ad imposta di registro con aliquota del 3% se richiamata nella delibera di copertura delle perdite.