Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 11 ottobre 2010

Rassegna Stampa 11/10/2010

Il Sole 24 Ore

Sulle addizionali Irpef l’aumento può arrivare fino al 300 per cento (G. Trovati, pag. 5)
Dal 2014 le regioni potranno aumentare l’addizionale Irpef fino al 2% (nel 2015 fino al 3%) e limitare l’aliquota Irap, fino ad azzerarla; ogni punto di riduzione dell’aliquota Irap vale 10mila euro di tasse per ogni milione di base imponibile.

Il fisco a rate frena le ipoteche (M. Mobili, G. Parente, pag. 4)
Il confronto fra il primo semestre 2009 e il primo semestre del 2010 evidenzia una contrazione del 12,4% delle iscrizioni di Equitalia.

Accertamenti lunghi in bilico (D. Deotto, Norme e tributi, pag. 1)
Una recente ordinanza della Commissione tributaria di Napoli n. 266 del 2010, pubblicata in GU n. 39 del 30.09.2010, ha rimesso alla Consulta la legittimità costituzionale del raddoppio dei termini ordinari di accertamento in caso di violazioni penali di cui al Dl. 223/2006. Ciò in quanto la previsione sul raddoppio dei termini non è condizionata all’avvio dell’azione penale prima della consumazione dei termini ordinari di decadenza dell’azione di accertamento.


Le annualità non più accertabili vanno escluse (D. Deotto, Norme e tributi, pag. 1)
In un documento emesso da Abi, Ania, Assonime e Confindustria è stato sottolineato che il raddoppio dei termini di accertamento deve ritenersi operante solo per i periodi d’imposta non ancora scaduti e non può riguardare annualità non più accertabili per avvenuto decorso del termine di rettifica.

Il fisco amplia i margini anche sui paradisi (D. Deotto, Norme e tributi, pag. 1)
Il raddoppio degli ordinari termini di accertamento per la presunzione di imponibilità si applica in relazione alle attività e agli investimenti detenuti nei paradisi fiscali e non dichiarati nel quadro RW del modello Unico.

Black list al primo appello (P. Meneghetti, Norme e tributi, pag. 2)
Per contrastare le frodi realizzate tramite operazioni commerciali eseguite con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata, i soggetti Iva devono inviare entro il 2.11.2010 l’elenco contenente tutte le operazioni interessate, relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2010. I successivi invii sono da eseguire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento

Vanno segnalati gli scambi con la Svizzera (P. Meneghetti, Norme e tributi, pag. 2)
Se venisse acquistata merce da una società svizzera che paga imposte cantonali e municipali vi sarebbe l’obbligo di indicazione nell’elenco previsto dal Dl. 40/2010 senza alcun adempimento necessario ai fini della deducibilità dei costi. Si ricorda, infatti, che per tale comunicazione rilevano le Black list 4.05.1999 e 21.11.2001.

Il transfer pricing guadagna tempo (L. Miele, Norme e tributi, pag. 3)
La comunicazione attestante il possesso della documentazione che consente, per gli anni anteriori al 2010, di disapplicare le sanzioni in caso di attività di accertamento concernente i prezzi di trasferimento, può essere trasmessa all’AF anche dopo il 28.12.2010, purché prima dell’inizio di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento.

Documentazione da esibire in 10 giorni (M. Mazzetti di Pietralata, Norme e tributi, pag. 3)
L’Agenzia delle entrate ha precisato che, dal momento della relativa richiesta, la consegna della documentazione deve avvenire entro e non oltre 10 giorni; inoltre, se nel corso dell’attività istruttoria emerga l’esigenza di disporre di informazioni supplementari, queste devono essere fornite entro 7 giorni o in un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni.

L’accordo sui costi contiene le risposte ai dubbi degli uffici (G. Albano, Norme e tributi, pag. 3)
La documentazione, richiesta dal provvedimento sul transfer pricing, che include i metodi di determinazione dei benefici attesi in capo alle imprese partecipanti all’accordo e i criteri di determinazione dei contributi forniti dalle stesse, appare idonea anche per documentare l’inerenza del costo, oltreché la non applicabilità delle sanzioni.

Sugli studi l’inerzia non paga (P. Meneghetti, G. P. Ranocchi, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con le sentenze n. 15909 del 6.07.2010 e n. 18227 del 5.08.2010 ha stabilito che le risultanze degli studi di settore isolatamente considerate non sono idonee a supportare l’accertamento fiscale. Tuttavia, il mancato riscontro del contribuente all’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio accredita il risultato dello studio, legittimandone la valenza presuntiva.

La presunzione semplice va comunque smentita (G. Valcarenghi, Norme e tributi, pag. 4)
Si ricorda il principio per il quale “i risultati degli standard configurano una presunzione semplice che, se non smentita o confutata dal soggetto destinatario dell’accertamento può assumere il carattere di credibilità, in quanto rappresentazione di quanto normalmente accade nel settore economico di appartenenza” (Cass. n. 19754 del 17.09.2010).

La crisi rientra nelle giustificazioni (L. Pegorin, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 18941 del 31.08.2010 e n. 19136 del 7.09.2010 si è pronunciata sul rapporto tra studi di settore e crisi d’impresa. Le decisioni sottolineano che lo studio non deve essere applicato senza ulteriori elementi di supporto idonei a giustificare lo scostamento tra quanto dichiarato e il risultato di Gerico.

Nella normalità economica un punto di partenza (M. Beghin, Norme e tributi, pag. 4)
Secondo l’autore, “la normalità economica può essere il punto di partenza per l’azione di controllo da parte del fisco, non già rappresentarne – come in qualche occasione ha inteso l’AF – il punto di arrivo”.


Italia Oggi

Unico e Irap, via al ravvedimento (M. Bonazzi, pag. 10)
E’ stato tacitamente posticipato di cinque giorni, dal 29.12.2010 al 3.01.2011 il termine per la presentazione delle dichiarazioni tardive.

I rimborsi Iva al vaglio della Ue (E. Passannanti, pag. 11)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18721 del 17.08.2010 ha sottoposto al giudizio della Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il termine di prescrizione delle azioni di rimborso Iva: la durata decennale per il cliente e quella biennale per il fornitore sarebbe lesiva di alcuni principi generali del regime Iva. Il giudizio sulla prescrizione è atteso per gli inizi del 2011.

Il Fisco rinnega le posizioni assunte in passato (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 24)
Gli autori ripercorrono le diverse posizioni dell’Agenzia delle entrate assunte in passato sulla possibilità che la titolarità dell’avviamento possa essere trasferita (Circ. 8/E del 4.03.2010, Circ. 28/E del 3.06.2009, Circ. 50/E dell’11.07.2008).