Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 4 ottobre 2010

Rassegna Stampa 04/10/2010

Il Sole 24 Ore

Campionari detassati nel tessile (G. Ferranti, Norme e tributi, pag. 4)
L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 10.09.2010, ha approvato il nuovo modello per la comunicazione dei dati relativi agli investimenti che dovrà essere trasmesso dall’1.12.2010 al 20.01.2011, considerando le modifiche alla disciplina dell’agevolazione Tremonti-quater sui campionari tessili (introdotte dal decreto incentivi).

L’intermediario paga il ritardo (F. B., Norme e triburi, pag. 5)
La Ctp Vercelli con la sentenza n. 42/2/2010 ha stabilito che il contribuente, una volta consegnata in tempo utile e ottenuto da quest’ultimo l’impegno alla trasmissione, non può essere sanzionato per l’eventuale ritardo o omissione. In circostanze simili la sanzione va applicata solo all’intermediario.

Le stabili organizzazioni dividono i giudici (G. Barbagelata, Norme e tributi, pag. 1)
Tra le recenti sentenze in tema di stabile organizzazione l’autore si sofferma sulla decisione della Ctp Pescara n. 201 del 2010 nella quale è stata esclusa la sussistenza di una stabile organizzazione poiché il complesso delle attività esercitate – per lo più di carattere logistico e di supporto alla gestione del magazzino – sarebbe stato contraddistinto dall’“accessorietà” (art. 162 c.4 Tuir).

Quattro vie per il capitale di rischio (P. Tognolo, Norme e tributi, pag. 1)
Secondo il report 2008 Ocse, la stabile organizzazione e la sede principale devono avere il medesimo rating creditizio. Inoltre, vengono definiti i quattro metodi per l’individuazione del congruo ammontare del capitale di rischio.

L’agente non fa sempre l’imponibile (A. Della Carità, Norme e tributi, pag. 1)
Secondo l’art. 7 par. 2 del modello di convenzione Ocse gli utili attribuiti alla stabile organizzazione sono quelli che quest’ultima avrebbe conseguito qualora, invece di svolgere la propria attività nei confronti della sede centrale, avesse svolto la propria attività con un’impresa distinta a condizioni e prezzi di mercato. Conseguentemente, nessun reddito può essere tassato in capo alla stabile personale se la remunerazione dell’agente è in linea con il mercato.

Sul ricorso uno slalom di ammissibilità (F. Falcone, A. Iorio, Norme e tributi, pag. 2)
Appare sempre più frequente l’improcedibilità o l’inammissibilità dei ricorsi in Corte di Cassazione per la mancata produzione della copia degli atti o della mancata indicazione specifica degli atti o dei documenti su cui il ricorso si fonda.

Venti giorni per depositare i documenti (F. Falcone, A. Iorio, Norme e tributi, pag. 2)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24940 del 26.11.2009 ha stabilito che si applica anche nel processo tributario l’onere di depositare, nel termine perentorio dei 20 giorni fissato per la presentazione del ricorso in Cassazione, i documenti su cui lo stesso si fonda, pena la sua improcedibilità.

Il quadro delle censure deve essere dettagliato (F. Falcone, A. Iorio, Norme e tributi, pag. 2)
La ratio della nuova formulazione del c.2, n.4, art. 369 cpc, con la quale viene sancita l’improcedibilità del ricorso in Cassazione, è quella di offrire alla Corte di Cassazione un quadro completo ed autosufficiente delle censure sulle quali deve pronunciarsi anche al fine di rendere effettiva la prospettiva di un potenziamento della decisione in camera di consiglio.

L’esposizione dei fatti è sempre necessaria (F. Falcone, A. Iorio, Norme e tributi, pag. 2)
La sentenza delle Corte di Cassazione n. 15180 del 23.06.2010 ha stabilito che è inammissibile il ricorso per Cassazione che si limiti a spillare al ricorso gli atti e i documenti dei precedenti gradi del giudizio, al posto di contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa.



Abuso del diritto in cerca d’identità (D. Deotto, Norme e tributi, pag. 3)
Secondo la giurisprudenza comunitaria per la qualifica di abuso sono necessari due aspetti: la contraddittorietà dell’abuso al sistema e il fatto che le operazioni poste in essere abbiano avuto come finalità principale l’ottenimento di un vantaggio fiscale.

Sull’imposta di registro manca una norma certa (D. Deotto, Norme e tributi, pag. 3)
Tra le questioni più ricorrenti in tema di abuso del diritto, l’imposta di registro sul conferimento di azienda o di immobile con successivo trasferimento delle partecipazioni; tra le teorie, l’applicazione dell’art. 20 del Dpr. 131/1986 permette di considerare eventuali concatenazioni di atti, ma solo sotto un profilo giuridico e non economico.

La difesa comincia dal contraddittorio (D. Deotto, Norme e tributi, pag. 3)
Le stesse garanzie procedimentali disciplinate per le fattispecie specificamente considerate all’art. 37-bis del Dpr. 600/1973, dovrebbero essere date al contribuente anche per le ipotesi non rientranti in tale articolo al fine di evitare assolute disparità di trattamento sotto il profilo della difesa.

La prova è comunque a carico dell’ufficio (D. Deotto, Norme e tributi, pag. 3)
Soltanto in presenza di presunzioni legali relative è il contribuente che deve dare dimostrazione del fatto ignorato, mentre per le prestazioni semplici e per le rettifiche di tipo analitico l’onere probatorio grava sempre sull’AF. La sentenza n. 20030 del 22.09.2010 ha affermato che, in tema di abuso del diritto, l’onere della prova compete all’AF.



Niente reato se il prestito è regolare (I. Caraccioli, pag. 5)
La questione esaminata è se le operazioni di stock lending – un prestito di titoli a fronte del pagamento di una commissione e della costituzione di una garanzia da parte del mutuatario – possano dar luogo a fattispecie penal-tributarie quali dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele (art. 3 e 4 Dlgs 74/2000).

Retroattività se la rendita è ridotta (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 5)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19631 del 16.09.2010 ha stabilito che, in tema di Imposta comunale su un immobile accatastato nella categoria D con attribuzione di rendita, qualora il contribuente denunci l’intervento di variazioni permanenti ed influenti sull’ammontare della rendita, dovrà riconoscersi l’efficacia retroattiva di tale valore, con conseguente diritto al rimborso del contribuente se questo aveva versato un importo in eccedenza.


Italia Oggi

Un’ancora per il transfer pricing (P. Pennesi, G. Ripa, pag. 10)
Secondo il provvedimento sul transfer pricing dell’agenzia delle Entrate n. 137654 del 29.09.2010 potranno non essere irrogate le sanzioni se le imprese dimostreranno la “buona volontà collaborativa”.

L’operazione risulta neutra (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 24)
Sotto il profilo impositivo diretto l’operazione di rinuncia da parte dei soci ai precedenti finanziamenti concessi alla società è neutra (art. 88 c.4 del Tuir), sia che tale rinuncia vada ad incrementare il patrimonio netto sia che venga imputata al conto economico.

Terreni al test della rivalutazione (F. G. Poggiani, pag. 11)
I contribuenti persone fisiche dovranno valutare la convenienza ed in seguito rivalutare le aree edificabili ed i terreni di qualunque tipo, tramite perizia e versamento dell’imposta sostitutiva, entro il 2.11.2010.

Appello, i termini si rispettano (M. Tasini, pag. 27)
La Corte di Cassazione, quinta sezione tributaria, con l'ordinanza n. 19112 del 6.09.2010 ha stabilito che “la mancata proposizione dell’appello nei termini lo rende sempre inammissibile”.



Visto di conformità, la polizza è d’obbligo (L. De Angelis, C. Feriozzi, pag. 4)
Qualora il professionista voglia apporre il “visto leggero” per le compensazioni dei crediti Iva dei clienti per importi superiori ai 15mila euro vi è bisogno di una polizza di responsabilità civile ad hoc, come previsto dal Dl n. 79/2009.

La ricapitalizzazione si paga (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 24)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15585 del 30.06.2010 ha stabilito che è dovuta l’imposta di registro pari al 3% sulla delibera di azzeramento del capitale e sua ricostituzione attraverso la rinuncia dei soci a precedenti finanziamenti concessi alla società.

Sì allo scudo ginevrino (G. Frontoni, pag. 20)
Il gran consiglio del cantone svizzero ha approvato, al fine di riportare nel paese 133 milioni di euro, un’amnistia che prevede sgravi del 70% sulle imposte cantonali e comunali non pagate negli ultimi 10 anni per tutti i contribuenti che decidano di denunciarsi spontaneamente alla AF svizzera entro dicembre 2011.