Rassegna Stampa 09/05/2010
Il Sole 24 Ore
La notifica con avviso alla commissione (E. De Mita, pag. 23)
L’appello non notificato per ufficiale giudiziario va depositato in copia presso l’ufficio di segreteria del giudice a quo (art. 53 c. 2 del Dlgs n. 546/1992). Secondo l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 43/10 dell’11.02.2010 la ratio della norma è di fornire alla segreteria del giudice di primo grado una notizia tempestiva e documentata della proposizione dell’appello.
La notifica
L’appello non notificato per ufficiale giudiziario va depositato in copia presso l’ufficio di segreteria del giudice a quo (art. 53 c. 2 del Dlgs n. 546/1992). Secondo l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 43/10 dell’11.02.2010 la ratio della norma è di fornire alla segreteria del giudice di primo grado una notizia tempestiva e documentata della proposizione dell’appello.
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