Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 3 maggio 2010

Rassegna Stampa 03/05/2010

Il Sole 24 Ore

Il transfer pricing insegue il giusto valore (M. Pennesi, A Tomassini, Norme e tributi, pag. 2)
Secondo gli autori nell’ordinamento italiano, a differenza di altri paesi, non sono previsti gli obblighi documentali di leggeconnessi alle politiche di transfer pricing e ciò genera incertezza verso i gruppi multinazionali che operano nel nostro paese. In attesa di nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, si discute se tale disposizione sia antielusiva o di sistema.

Dall’intesa con il fisco un ombrello anche per il penale (I. Caraccioli, Norme e tributi, pag. 2)
Le contestazioni di presunte irregolarità in ambito di transfer pricing sono molto spesso prive di rilevanza penale poichè “valutazioni estimative” (e operano le due cause di non punibilità ai sensi dell’art. 7 Dlgs 74/2000). Nell’ordinamento italiano è stato introdotto il ruling internazionale – che contempla anche la materia del transfer pricing - ma non è stato specificamente previsto il cd. ombrello penale; opererebbe tuttavia la scriminante comune di cui all’art. 51 cod. penale.

Sanzionabilità correlata alla frode (M. Pennesi, A Tomassini, Norme e tributi, pag. 2)
Da un’analisi sulla disciplina del transfer pricing in paesi diversi dall’Italia emerge che le implicazioni penali in ambito tributario possono essere una conseguenza di una condotta soggettiva tale da integrare gli estremi della frode o del raggiro tramite artefizi contabili, ovvero mediante il rilascio di documentazione incompleta, falsa o contenente informazioni non corrette.

Documenti utili per la regolarità (M. Pennesi, A Tomassini, Norme e tributi, pag. 2)
Nelle linee guida Ocse del 1995 e nel Codice di condotta dell’Ue del 2006 si riportano indicazioni sulla tenuta di documenti utili in caso di contestazioni. In particolare, il Codice di condotta prevede la tenuta di un “master file”, documentazione standardizzata comune valida per tutte le società del gruppo residenti in Ue, e di una documentazione standardizzata nazionale, relativa al singolo paese.

Il ruling internazionale gioca d’anticipo sulle liti (G. Ferranti, L. Miele, Norme e tributi, pag. 3)
Il ruling è un accordo internazionale che impegna l’AF di un solo stato, senza vincolare le amministrazioni degli altri stati interessati; sebbene l’assenza di bilateralità sia un elemento di criticità, tale accordo può rappresentare un primo passo per la risoluzione dei conflitti sui prezzi di trasferimento internazionali.

Convocazione entro 30 giorni (V. Russo, Norme e tributi, pag. 3)
Tra le indicazioni contenute nel bollettino sul ruling di standard internazionale dell’Agenzia delle entrate del 21.04.2010, l’ufficio del ruling deve entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza e dopo aver appurato l’esistenza dei requisiti essenziali della stessa, convocare l’impresa ai fini di riscontrare la completezza delle informazioni ricevute.

Il patto per tre periodi (V. Russo, Norme e tributi, pag. 3)
L’accordo raggiunto in base alle regole del ruling internazionale vincola l’ufficio e il contribuente per il periodo d’imposta nel corso del quale è stipulato l’accordo ed i due successivi. Nel caso in cui vi sia un accertamento in materia di Iva ed emergano profili rilevanti anche ai fini Ires, questi ultimi, se inclusi nell’accordo, non dovrebbero formare oggetto di accertamento.

Conto alla rovescia per la Tremonti ter (L. Gaiani, S. Riselli, Norme e tributi, pag. 1)
Le agevolazioni previste dalla Tremonti ter si applicheranno per gli acquisti di macchinari compiuti entro il prossimo 30.06.2010. Diverse associazioni di categoria ne chiedono una proroga.

del bene per capire se rientra nella misura (L. Gaiani, S. Riselli, Norme e tributi, pag. 1)
Rientrano nella Tremonti ter anche i beni estranei alla voce 28 della tabella Ateco, se costituiscono componenti di macchinari che ne sono inclusi; tra questi possono essere oggetto di incentivo computer, componenti elettronici e software (circ. 44/E del 2009)

L’installazione incide anche sul calendario (L. Gaiani, Norme e tributi, pag. 1)
Ai fini dell’incentivo previsto dalla Tremonti ter, se l’istallazione costituisce elemento essenziale della fornitura, il costo sarà detassabile solo se anche l’installazione avviene entro il 30.06.2010.

La ricerca sui campionari premia il tessile e l’abbigliamento (Al. Sacrestano, Am. Sacrestano, Norme e tributi, pag. 1)
Come previsto dall’art. 4 del DL Incentivi, l’agevolazione per il settore tessile consisterà nella detassazione Irpef o Ires, sotto forma di variazione in diminuzione, per il totale delle spese ammissibili sostenute nel 2010 a titolo di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per la realizzazioni di campionari (con un massimo di 200 mila di euro in tre anni).

Non imponibilità negata dalle Entrate (L. De Stefani, G. Gavelli, Norme e tributi, pag. 5)
Con l’emanazione da parte dell’Oic della bozza sulla ristrutturazione del debito aziendale sono emerse divergenze tra l’Agenzia delle entrate e la dottrina; tra queste la non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare e preventivo.

Dubbia l’irrilevanza ai fini dell’Irap (L. De Stefani, G. Gavelli, Norme e tributi, pag. 5)
La collocazione tra i proventi straordinari della sopravvenienza attiva derivante da ristrutturazione del debito sembra essere irrilevante ai fini dell’Irap, ma il principio di correlazione con i componenti negativi dedotti in passato ne considera l’imponibilità. Si attende un intervento esplicativo da parte dell’Agenzia delle entrate.

Contro l’indagine bancaria occorre fornire una prova (S. Rossi, Norme e tributi, pag. 4)
La Ctr Puglia con la sentenza n. 24/8/10 ha stabilito che l’onere della prova contraria alle presunzioni basate sulle indagini bancarie ricade sul contribuente.

Stop all’avviso di recupero (A. Sacrestano, Norme e tributi, pag. 4)
La Ctr di Napoli con la sentenza n. 79/2/2010, assumendo una posizione critica rispetto all’orientamento della Cassazione, ha stabilito che l’avviso di recupero del credito d’imposta per i nuovi investimenti nel Mezzogiorno deve considerarsi illegittimo, in quanto non tassativamente individuato dall’art. 19 Dlgs n. 546/92.

Accertamento in via presuntiva (breve, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9150 del 16.04.2010 ha deciso che, nell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale a seguito di cessione d’azienda, l’AF è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base del valore adottato per l’applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione.

L’appello è valido anche se è inviato a un altro ufficio (G. Piagnerelli, Norme e tributi, pag. 4)
L’ordinanza n. 9405/10 della Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la notifica dell’appello presso un ufficio territorialmente incompetente - ovvero diverso da quello che ha emesso l’atto impositivo – purché, una volta individuata la sede corretta, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate provveda all’invio della documentazione ricevuta dal ricorrente.

La branch italiana detrae ancora l’Iva (F. Rossi Ragazzi, Norme e tributi, pag. 4)
Anche dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 18/2010, continua a valere il principio della forza attrattiva da parte della stabile organizzazione in Italia, la quale potrà detrarre l’Iva ancorché l’acquisto del bene o del servizio non sia effettuato per il suo tramite ma direttamente dalla casa madre estera.



Italia Oggi

E’ pubblicato l’inserto “L’imposta sul valore aggiunto nelle cessioni di immobili” di F. Ricca