Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

giovedì 9 dicembre 2010

Rassegna Stampa 06/12/2010

Il Sole 24 Ore

Zone franche, addio senza debutto (C. Bussi, pag. 15)
La bozza del D.lgs. per la riforma degli incentivi alle imprese ha cancellato le Zone franche urbane; il testo dovrà essere, comunque, approvato dal CdM e in seguito superare l’esame in commissione parlamentare. L’alternativa alle esenzioni fiscali dovrebbero essere aiuti concessi dai sindaci a beneficio delle nuove iniziative produttive.

Volata finale per la trasparenza (L. Pegorin, G.P. Ranocchi, Norme e tributi, pag. 2)
Si ricorda che le società in possesso dei requisiti devono esercitare o rinnovare l’opzione per la trasparenza fiscale entro il 31.12.2010 tramite invio telematico dell’apposito modello ministeriale; l’opzione sarà valida per il periodo d’imposta 2010 e per i due immediatamente successivi.

Rebus penale sui compensi dedotti (I. Caraccioli, Norme e tributi, pag. 2)
L’autore ritiene che, anche con riferimento ai compensi degli amministratori, non si possa escludere la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs. n. 74/2000).

Spa e Srl estinte: il fisco chiede il conto ai soci (D. Deotto, Norme e tributi, pag. 3)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21195 del 13.10.2010 ha precisato che la cancellazione del registro delle imprese produce l’estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti. In tal caso si ricorda che il creditore sociale non soddisfatto potrà rivalersi entro il limite delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da questi (art. 2495 c.c.).



Confini circoscritti alla cessazione (A. Sodini, Norme e tributi, pag. 3)
La responsabilità dei soci o dei liquidatori nei confronti dei creditori insoddisfatti deve ritenersi circoscritta a quei crediti esistenti al momento dell’estinzione della società.


La responsabilità copre gli omessi versamenti Ires (V. Russo, Norme e tributi, pag. 3)
L’ambito oggettivo della responsabilità prevista dall’art. 36 del dpr 602/73 comprende anche le “imposte dovute” ossia i debiti tributari per omesso versamento dell’Ires non solo per il periodo di liquidazione ma anche per tutti quelli precedenti.

Se l’ufficio procede le condizioni vanno motivate (D. Deotto, Norme e tributi, pag. 3)
In presenza di soggetti estinti, gli atti dell’amministrazione devono essere necessariamente intestati ai soci e/o i liquidatori. In tema di motivazioni dovrà inoltre provare che ricorrono le condizioni dell’art 2495 del c.c. o dell’art. 36 del Dpr 602/73, nonché le ragioni della pretesa.


Gli effetti della cancellazione riguardano le (L. Miele, Norme e tributi, pag. 3)
Anche l’azione di controllo per le imprese “apri e chiudi” introdotta dall’art. 28 Dl 78/2010 (c.d. manovra estiva) dovrà tener conto delle conseguenze derivanti dall’estinzione della società a far data dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Accertamento legittimo con atti acquisiti da terzi (G. Piagnerelli, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22724/10 afferma che è legittimo l’accertamento induttivo anche se motivato per relationem e basato su documenti acquisiti presso terzi purché il contribuente sia posto nella condizione di conoscere il contenuto del Pvc solo richiamato in contenzioso e purché sia informato degli elementi acquisiti presso terzi.



La rendita pesa sull’aumento (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23874 del 24.11.2010 ha stabilito in caso di cessione d’azienda ai fini delle imposte dirette si configura una plusvalenza da avviamento commerciale anche nel caso di cessione a titolo oneroso il cui corrispettivo sia la costituzione di una rendita vitalizia, a nulla rilevando il carattere aleatorio della rendita comunque determinabile sulla base delle tabelle di capitalizzazione.

Si all’induttivo senza le scritture (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23876 del 24.11.2010 ha stabilito che l’omessa immediata esibizione delle scritture contabili da parte del contribuente è motivo sufficiente per l’adozione del metodo induttivo.

Nullità sanabile grazie al ricorso (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23879 del 24.11.2010 stabilisce che la proposizione del ricorso da parte del contribuente produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto.

Esame limitato ai motivi contestati (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23878 del 24.11.2010 ha affermato che nel giudizio tributario il carattere d’impugnazione del giudizio comporta che l’indagine sul rapporto tributario è limitata alla contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, che il contribuente deve dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado.

I versamenti esteri fanno scattare il credito (D. Settembre, Norme e tributi, pag. 4)
La Ctp di Torino con la sentenza n. 108 del 26.02.2010 ha affermato il principio che il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo e regolarmente documentate spetta se le stesse sono state esposte nella dichiarazione del consolidato.




Italia Oggi

Si chiude l’era delle risoluzioni (A. Bongi, pag. 7)
E’ in costante diminuzione il numero delle risoluzioni emesse dal’agenzia delle Entrate, a differenza delle circolari e dei provvedimenti direttoriali. Tra le cause la soppressione del comitato consultivo antielusivo la cui finalità era quella di rispondere alle istanze di interpello proposte dai contribuenti.

Contribuenti più tutelati dal Fisco-consulente (A. Bongi, pag. 7)
L’attività di consulenza giuridica ai contribuenti da parte dell’amministrazione finanziaria è sancita dagli articoli 10 e 11 dello Statuto dei contribuenti. Garantire ai contribuenti l’attività di interpello e la costante consulenza e assistenza giuridica è una delle “mission” strategiche perseguite dall’agenzia delle Entrate.

Abuso del diritto, massima allerta (F.G. Poggiani, pag. 3)

In conseguenza della sentenza n. 242 del 29.11.2010 della Ctp di Reggio Emilia e di numerose altre in tema di “abuso di diritto”, i contribuenti dovranno porre estrema attenzione nell’utilizzo di disposizioni volte a realizzare operazioni che comportano esclusivamente un risparmio d’imposta se non supportate da valide ragioni economiche. Previsto comunque l’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Sì all’applicazione delle sanzioni (F. G. Poggiani, pag. 4)
A seguito della sentenza della Ctp di Reggio Emilia, la giurisprudenza sta recentemente confermando l’applicazione delle sanzioni di natura amministrativa in presenza di intenti elusivi, aderendo in tal modo all’indirizzo dottrinale secondo il quale l’applicabilità delle sanzioni è possibile in quanto l’intento elusivo determina il presupposto per la dichiarazione infedele.


Iodice (Gdf): nel 2010 cresciute qualità ed efficacia delle verifiche (V. Stroppa, pag. 4)
Il comandante provinciale della GdF di Milano, illustrando il rendimento operativo delle verifiche eseguite per l’anno 2010, ha fatto notare come i controlli siano migliorati non solo a livello quantitativo ma anche in termini di risultati ottenuti. In particolare gran parte della materia imponibile recuperata a tassazione deriva anche dall’utilizzo “dell’abuso del diritto”.


Nel mirino leasing, factoring e trust (S. Sansonetti, pag. 5)
L’Amministrazione finanziaria punta l’attenzione su contratti quali factoring, leasing e trust al fine di capire se chi fa ricorso a queste fattispecie ne faccia un uso fraudolento tendente a sottrarre al contribuente la disponibilità del bene che così diventa non aggredibile dal fisco.


La cooperazione frena l’evasione (P. Pennesi, G. Ripa, pag. 8)
La cooperazione tra le amministrazioni degli stati europei ed extraeuropei diventa l’elemento cardine attraverso cui fronteggiare la concorrenza fiscale dannosa di paesi a fiscalità privilegiata che si fanno spazio tra la globalizzazione economica e finanziaria.

L’acquisizione di documenti segue rigide procedure (P. Pennesi, G. Ripa, pag. 8)
Nel panorama della collaborazione amministrativa occorre tener presente quanto disposto in materia d’Iva dagli art. 65 e 66 del Dpr. n. 633/1972 che prevede in capo alle diverse amministrazioni determinati obblighi per la trasmissione delle informazioni necessarie al corretto accertamento dell’imposta e ne dispone il relativo segreto d’ufficio.

Accordi bilaterali, l’Ocse interviene con modelli ad hoc (P. Pennesi, G. Ripa, pag. 8)
L’Ocse nel 2002 ha messo in atto un modello ad hoc c.d. “Tax information exchange agreement” e il relativo commentario proprio per offrire uno strumento su cui basarsi per concludere accordi bilaterali esclusivamente sullo scambio di informazioni.

La Ue non resta in disparte (P. Pennesi, G. Ripa, pag. 9)
Con il Reg. n.904 del 2010 in tema di Iva, l’Ue, cercando di perseguire il suo obiettivo di armonizzazione e cooperazione in ambito fiscale, è intervenuta su diversi aspetti prevedendo per esempio feedback per assicurare la qualità di dati scambiati, controlli simultanei da parte degli stati membri o lo scambio di informazioni ottenute da paesi terzi da uno Stato membro ma utili anche ad altri paesi Ue.


Poteri rafforzati contro le frodi (P. Pennesi, G. Ripa, pag. 9)
Con i Regolamenti sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia d’Iva, l’Ue ha reso chiara la necessità di superare alcuni limiti legati alle disposizioni sul segreto bancario e al lento scambio di informazioni dettagliate in materia di frodi carosello. A tale ultimo scopo fra le iniziative più significative l’istituzione dell’Eurofisc, rete decentrata per lo scambio di informazioni fra stati membri.


Carte, conta il potere d’acquisto (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 14)
Secondo l’orientamento espresso in materia di imponibilità Iva dal comitato fiscale della Confèdèration Fiscale Europeèn la vendita dei single purpose voucher è tassata nel momento del pagamento del corrispettivo, mentre la vendita dei multi purpose voucher non è rilevante ai fini Iva in quanto gli stessi sono solo attestati di un credito.

Ricaricare la tessera è una forma di pagamento anticipato (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 14)
Il momento impositivo ai fini Iva si configura all’atto del pagamento della carta prepagata. In tale fase sono presenti tutti gli elementi che permettono di considerare un’operazione come rilevante ai fini di tale imposta (Ris. AGE n. 228/E del 6.06.2008)

Servizi complessi ma aliquota ordinaria (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 15)
La risoluzione n. 27/E dell’ 1.04.2010 ha precisato che, quando la carta prepagata consente di usufruire di servizi differenti, l’operazione deve qualificarsi come un unico servizio complesso rientrante nella generica previsione dell’art.3 del dpr 633/72 e come tale da assoggettare a Iva in base ad aliquota ordinaria.


Tasse più alte per le merci negli Emirati Arabi (M. Buonsanto, pag. IV Avvocati Oggi)
E’ al vaglio del governo degli Eau la proposta di legge che prevede l’aumento delle imposte attualmente in vigore per l’emissione del Certificato di origine sui beni prodotti nello stato arabo. Questo comporterebbe un aumento dei dazi doganali e la possibilità per l’Emirato di uscire dalla black list.