Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 8 novembre 2010

Rassegna Stampa 08/11/2010

Il Sole 24 Ore

E' pubblicato l'inserto "Gli acconti di novembre" a partire da pag. 7

Interessi con deducibilità ampia (P. Meneghetti, Norme e tributi, pag. 2)
Con la sentenza n. 2440 del 3.02.2010 la Corte di Cassazione, facendo leva sull’interpretazione letterale dell’art. 109 comma 5 del Tuir, ha affermato che gli interessi passivi sono sempre deducibili per i soggetti Ires, in quanto esclusi dal sindacato di inerenza.



Il Rol eccedente si può (S. Pellegrino, Norme e tributi, pag. 2)
A partire dal periodo di imposta 2010, sarà possibile il riporto a nuovo della quota di Rol eccedente gli interessi passivi senza limitazioni di natura temporale. Resta ferma la trasferibilità nell’ambito del consolidato della parte di Rol non utilizzata.

Per le perdite precedenti il limite è di cinque anni (P. Meneghetti, Norme e tributi, pag. 2)
Alla luce della riportabilità del Rol non utilizzato, torna attuale la Circolare n. 19 del 21.04.2009, la quale precisa che a partire dal 2010 l’eccedenza del Rol va immediatamente utilizzata nel primo esercizio successivo a quello in cui si manifestano interessi passivi superiori al 30% del Rol di periodo.

Nei prestiti ai dipendenti la somma deve essere remunerata (G. Ranocchi, G. Valcarenghi, Norme e tributi, pag. 2)
La Circolare n. 38 del 23.06.2010 ha chiarito che, in caso di prestiti erogati ai dipendenti, gli interessi passivi restano deducibili a prescindere dalla capienza del Rol fino a concorrenza degli interessi attivi maturati, a patto che a fronte del prestito sia stata pattuita una remunerazione.

Il subappalto pluriennale ritrova lo sconto (P. Meneghetti, Norme e tributi, pag. 3)
La risoluzione n. 117 del 5.11.2010 ha precisato che, nell’ambito del subappalto, se il valore delle rimanenze di opere pluriennali è stato calcolato tenendo conto degli stati di avanzamento lavori liquidati ai subappaltatori anche in via provvisoria, detti s.a.l. sono fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui vengono pagati.

Oltre al metodo si fa il conto delle ore di lavoro (P. Meneghetti, Norme e tributi, pag. 3)
In tema di subappalto, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 954 del 26.10.2010, la valutazione delle opere in corso può essere effettuata non solo con il metodo cost to cost, ma anche adottando i criteri delle ore lavorate, delle unità consegnate o della misurazione fisica.

Nel ricorso in appello è necessario il difensore (G. Piagnerelli, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21139 del 15.10.2010 ha stabilito che, quando il valore della controversia è superiore a 2.582 Euro, il ricorso proposto dal contribuente che non si avvale di assistenza tecnica, rischia di essere dichiarato inammissibile.



L’impugnazione non segue il bene (R. Acierno, Norme e tributi, pag. 4)
La Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 169/1/10 del 4.10.2010 ha chiarito che il ricorso contro l’iscrizione ipotecaria deve essere presentato nel “territorio” in cui ha sede l’agente della riscossione che ha emanato l’atto impugnato.



Rinvio al Pvc anche parziale (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21951 del 27.10.2010 ha stabilito che, nell’ambito dell’accertamento tributario, gli atti sono legittimi anche quando contengano una mera motivazione per relationem che richiami un verbale della Gdf.

Sì alla notifica con raccomandata (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22103 del 28.10.2010 ha stabilito che, in tema di impugnazione, è legittimo il ricorso a forme di notificazione semplificata.

La decadenza è sempre rilevabile (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22208 del 28.10.2010 ha affermato che la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato l’istanza entro il termine previsto dall’art. 38 Dpr 602/73 è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.


Italia Oggi

E’ pubblicato l’inserto “disciplina Iva sui veicoli aziendali”, a cura di Franco Ricca a partire da pag IX

Befera: basta con gli accanimenti. (A. Bongi)
Secondo quanto stabilito dalla nota n. 2010/153551 del Direttore dell’agenzia delle Entrate A. Befera gli accertamenti vanno effettuati solo se hanno un solido fondamento

Scomputo perdite, istanze ad hoc (N. Villa, pag. 13)
Con il provvedimento prot. n. 2010/154309 del Direttore dell’agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di comunicazione per utilizzare le perdite del gruppo a scomputo dei redditi accertati in capo alla consolidata. Tale utilizzo non è automatico ma la società capogruppo deve presentare apposita istanza.



Termini per il ricorso sospesi per 60 giorni (N. Villa, pag. 13)
La comunicazione finalizzata allo scomputo delle perdite può avvenire anche nel caso di accertamento con adesione. La presentazione dell’apposito modello, entro il termine per la presentazione del ricorso, sospende per 60 giorni il termine per l’impugnazione dell’atto unico, sia per la consolidante che per la consolidata.

Controlli, si punta alla sostanza (A. Bongi, pag. 5).
Secondo quanto disposto dalla circolare n. 1/2008 del comando della Gdf, a parità di rischio fiscale, dovranno essere selezionati e verificati i soggetti che dispongono, più o meno direttamente, di patrimoni aggredibili, e dovrà essere evitata la selezione di quei soggetti che non diano adeguate capacità di solvibilità, perché non dotati di mezzi patrimoniali o assoggettati a procedure concorsuali.

Iva sui cellulari, l’onere si inverte (N. Villa, pag 12).
Nella riunione del 19.10.2010, l’Ecofin ha mostrato di voler autorizzare l’Italia a introdurre il reverse charge per i telefoni cellulari. In particolare, la decisione prevede che il provvedimento venga applicato su base opzionale e temporanea e che resti in vigore fino al 31.12.2013 in Italia, Austria, Germania nonché in Gran Bretagna dove è già in vigore.

Entrata in vigore in tempi lunghi (N. Villa, pag. 12).
L’entrata in vigore delle nuove regole relative al reverse charge per i telefonini entreranno in vigore in tempi lunghi sia perché non si conosce la data di autorizzazione, sia perché dovrà tenersi conto di quanto previsto dallo statuto del contribuente che impone, nel caso di norme riguardanti tributi periodici, di concedere almeno 60 giorni di tempo per rendere efficaci le modifiche a norme esistenti.

E’ slalom tra le esclusioni (N. Villa, pag. 12).
Con riferimento alle richieste avanzate dall’Italia e recepite dalla proposta di modifica delle direttive del 26.4.2010, che tuttavia è stata accolta solo parzialmente, l’Ecofin evidenzia una esclusione dal reverse charge per pc e materiali lapidei così come si desume dall’art. 17 c. 6 dpr 633/72.

Ottemperanza, l'attesa si accorcia (M. Tasini, pag. 27)

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20202 del 24.09.2010 ha previsto che per adire il giudizio di ottemperanza non si applica il termine di 120 giorni, previsto per le procedure esecutive, bensì quello di 30 giorni al fine di fornire al contribuente uno strumento processuale efficace a tutela dei propri interessi.