Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 18 ottobre 2010

Rassegna Stampa 18/10/2010

Il Sole 24 Ore

Il radicamento salva la controllata estera (G. Albano, M. Leotta, Norme e tributi pag. 5)
La circolare delle Entrate n. 51 del 6.10.2010 ha chiarito che il radicamento con il mercato di sbocco o di approvvigionamento esclude la controllata estera dall’applicazione della normativa sulle Cfc.

Per dedurre i costi black list conta solo l’attività effettiva (L. Miele, V. Russo, Norme e tributi pag. 5)
Ai fini della disapplicazione della normativa che limita la deducibilità dei costi intercorsi con paesi black list, le Entrate hanno chiarito nella circolare n. 51/E che non è necessario dimostrare il collegamento con il mercato locale del fornitore estero. Tale chiarimento supera le precedenti posizioni prese dall’Amministrazione in materia che estendevano tale requisito – richiesto solo in materia Cfc - anche ai costi black list.

Rideterminazione analitica per i redditi dalla partecipata (A. Fasolino, A. De Nigris, Norme e tributi pag. 5)
Le società italiane con partecipazioni in controllate estere, ed in alcuni casi anche se residenti in paesi white list, dovranno rideterminare analiticamente il reddito prodotto dalla partecipata se questo è riconducibile ad attività di gestione passiva dei cespiti.

Su dividendi e royalties la presunzione è relativa (M. Marani, Norme e tributi pag. 5)
Con la circolare n. 51/E, le Entrate hanno affermato che la presunzione di non effettività dell’attività svolta dalle società controllate estere, relativamente allo sfruttamento “passivo” di cespiti, è relativa e non assoluta e che grava in capo alla società controllante l’onere probatorio.

Compensi ai manager dedotti se inerenti (G. Ferranti, Norme e tributi pag. 3)
L’Amministrazione finanziaria in seguito ad una interrogazione parlamentare del 30.09.2010, ha chiarito, in contrasto con le recenti posizioni dalla Corte di Cassazione, che i compensi attribuiti agli amministratori di società di capitali e di persone, possono essere dedotti secondo il principio di cassa e se inerenti all’attività d’impresa.



Gi importi concorrono al risultato di bilancio (L. Miele, V. Russo, Norme e tributi pag. 3)
Gli autori analizzano le motivazioni a sostegno della deducibilità dei compensi degli amministratori per le società di capitali, in particolare il principio di derivazione (art. 83 del Tuir).

L’attribuzione passa solo per la delibera (G. Ferranti, Norme e tributi pag. 3)
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 21933 del 2008 ha affermato che per riconoscere la spettanza dei compensi agli amministratori delle società di capitali è necessaria una specifica delibera assembleare.

Congruità in attesa delle Sezioni unite (G. Ferranti, Norme e tributi pag. 3)
Sono contrastanti le posizioni giurisprudenziali in materia di insindacabilità della congruità dei compensi pagati agli amministratori. Si è in attesa di una pronuncia delle sezioni unite.

Il fisco promette a chi concilia (L. Ferrajoli, (Norme e tributi pag. 7)
L’articolo riassume le agevolazioni fiscali per chi intende esperire il procedimento di mediazione. Tali agevolazioni hanno il fine di incentivare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie.

L’opzione non è replicabile (R. Bresciani, Norme e tributi pag. 4)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20192 del 24.09.2010 ha affermato che le norme sul ravvedimento operoso hanno natura di “condono parziale ordinario” e che il ricorso a tale istituto preclude al contribuente di beneficiare di un ulteriore eventuale condono “clemenziale” in relazione allo stesso illecito.

Scadenze accelerate per gli accertamenti con valore esecutivo (S. Barusco, C. Nocera, Norme e tributi pag. 1)
L’articolo riassume le scadenze relative alla nuova esecutività degli avvisi di accertamento con efficacia esecutiva che entreranno in vigore dall’1.07.2011.

La contromossa è chiedere subito la sospensiva (S. Barusco, C. Nocera, Norme e tributi pag. 1)
Il contribuente può far sospendere l’esecuzione degli avvisi di accertamento chiedendo la sospensione in sede amministrativa o in sede cautelare davanti al giudice tributario.

L’esproprio giocato d’anticipo va sempre motivato (S. Barusco, C. Nocera, Norme e tributi pag. 1)
In caso di atto di espropriazione anticipato rispetto ai termini di legge il contribuente ha il diritto di conoscere le ragioni che hanno portato alla decisione.

La contabilità va recuperata (G. Piagnerelli, Norme e tributi pag. 4)
La Ctr del Lazio con la sentenza n. 409/1/10 del 3.08.2010 ha affermato che in caso di furto della contabilità aziendale il fisco è comunque legittimato alla ricostruzione induttiva del reddito e a richiamare per relationem il pvc su cui si fonda l’avviso di accertamento.



Il mutuo non è sufficiente a supportare la rettifica (R. Acierno, Norme e tributi pag. 4)
Il valore del mutuo contratto per l’acquisto di un immobile non è sufficiente a rettificare ai fini Iva la dichiarazione dell’impresa venditrice anche se superiore al prezzo di compravendita (Sent. Ctp di Cosenza n. 581/1/10 del 21.07.2010).

La rendita fa fede anche se è errata (R. Bresciani, Norme e tributi pag. 4)
Il contribuente deve dichiarare il valore catastale dell’immobile risultante dall’attribuzione della rendita ancorché in tesi errata, e non il valore contabile (Cass. ordinanza n. 20399 del 28.09.2010).

Accertamenti Ici validi solo se si allegano i valori (G. Debenedetto, Norme e tributi pag. 13)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20535 dell’1.10.2010 ha affermato che è obbligatorio allegare agli atti di accertamento in materia di Ici le delibere di determinazione dei valori delle aree edificabili.




Italia Oggi

Un transfer pricing trasparente (A. Castoldi, A. Ferrario, pag.13)
Il provvedimento n.137654 del 29.09.2010 dell’agenzia delle Entrate prevede una documentazione ad hoc, redatta in italiano, per poter ottenere la disapplicazione delle sanzioni amministrative irrogabili in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento. In particolare i contribuenti dovranno fornire un preciso elenco di tutti gli elementi caratterizzanti le transazioni infragruppo, la struttura operativa delle società, descrizione delle attività svolte e dei rischi sopportati.

Tempi stretti per gli anni pregressi (A. Castoldi, A. Ferrario, pag.13)
Secondo quanto previsto dall’agenzia delle Entrate in materia di transfer pricing, le comunicazioni relative ai precedenti periodi d’imposta devono essere effettuate entro il 28.12.2010. Trascorso tale termine, tuttavia, saranno considerate valide, a condizione che siano trasmesse prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche.

Scudo fiscale alla prova del nove (F. Vedana, pag. 10)
La circolare n. 52/E dell’8.10.2010 prevede, in tema di scudo fiscale, oltre ad una serie di controlli e verifiche da parte della AF sulle dichiarazioni riservate, anche la possibilità che vengano richiesti documenti e informazioni agli intermediari che hanno ricevuto tali dichiarazioni.

La dichiarazione riservata va esibita con tempestività (D. Liburdi, pag. 11)
La circolare n. 52/E ribadisce il principio già contenuto nella circolare n. 43/E del 2009 secondo il quale la dichiarazione riservata dovrà essere sempre esibita all’inizio dell’attività di verifica o nei 30 giorni successivi alla ricezione di un atto formale, come un avviso di accertamento o un questionario.

Nautica, contratti a regola d’arte (A. Bongi, pag.12)
Il Dlgs n.18/2010 ha previsto che per i soggetti passivi Iva i canoni leasing vengono calcolati per l’importo totale e non più in proporzione al periodo di utilizzo nelle acque territoriali dello Stato; per i committenti non soggetti passivi Iva è prevista la riduzione della base imponibile in ragione della tipologia dell’unità di diporto. L’acquisto da parte di società di leasing di imbarcazioni ad uso commerciale non è imponibile.

Iva, regime su misura per ciascun soggetto (A. Bongi, pag.12)
La guida sul leasing nautico in materia d’Iva ha previsto che nei confronti dei soggetti passivi Iva (BtoB) conta la regola del luogo di stabilimento del committente anziché quello del prestatore; per i soggetti non passivi Iva (BtoC) permane il criterio di tassazione nel luogo di stabilimento del prestatore stesso.

Corporate tax, l’Irlanda la vuole salvare (A. Irrera, pag. 20)
Il ministro delle finanze Irlandese B. Lenihan ha dichiarato che non si prevedono aumenti della “corporate tax” attualmente al 12,5 %, che ha avuto il merito di favorire numerosi investimenti nel paese da parte delle grandi multinazionali.

Da Atene a Stoccolma, le politiche fiscali per combattere la crisi (G. Frontoni, pag. 20)
Per contrastare la crisi economica la Grecia diminuirà il livello di imposizione sulle imprese dell’1% all’anno di qui al 2014 passando dal 25 al 20 %; la Svezia ha ridotto la corporate tax dal 28 al 26,3%; il Regno Unito abbasserà le imposte sulle società al 27% a partire da aprile 2011 per poi scendere di un punto percentuale ogni anno fino al 2014 arrivando al 24%.