Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 13 settembre 2010

Rassegna Stampa 12/09/2010

Il Sole 24 Ore

Parità delle armi nelle procedure di riscossione (E. De Mita, pag. 20)
L’ordinanza n. 118 del 30.09.2009 emessa dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Venezia - sez. Mestre - (pubblicata su GU prima serie spec. n. 17 del 28.04.2010) pone in dubbio tra l’altro la legittimità del trattamento differenziato riservato alla esecuzione esattoriale rispetto all’ordinario processo esecutivo.

Ricapitalizzare costerà di più (A. Busani, pag. 20)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15585 del 30.06.2010 ha affermato che è assoggettato ad imposta di registro con aliquota pari al 3%, il finanziamento soci, già riportato nelle poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante la rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti, a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento medesimo.



Operazioni spacchettate per evitare l’aumento (A. Busani, pag. 20)
Alla luce della sopracitata sentenza della Corte di Cassazione, nella prassi si potrebbe assistere ad uno “spacchettamento” delle operazioni: la deliberazione di aumento del capitale, sua sottoscrizione e liberazione di quest’ultima mediante rinuncia al credito di finanziamento soci, si potrebbe procedere con la sola delibera, lasciando le fasi di esecuzione dell’aumento al di fuori del verbale assembleare, evitando così di presentare alla registrazione un verbale contenente l’enunciazione del contratto di finanziamento soci.