Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 6 settembre 2010

Rassegna Stampa 06/09/2010

Il Sole 24 Ore

L’operazione reale dribbla le black list (P. Ceroli, M. Baldassarri, Norme e tributi, pag. 5)
Gli autori a commento della sentenza n. 5/3/2010 della Ctr Ancona, sottolineano che sulla base della corretta applicazione dell’art. 53 Cost. ogni impresa può scegliere i fornitori più idonei e “fin quando le operazioni siano realizzate a condizioni di mercato ed effettivamente svolte, non può avere fondamento il divieto alla deduzione dei relativi oneri”.

Più lontane le aree speciali all’italiana (E. Scarci, pag. 9)
Con l’ultimo Milleproroghe sono state depotenziate le “Zone franche urbane”, favorendo, con le risorse previste, nuove iniziative nelle “Zone a Burocrazia Zero”, per le quali, tuttavia, si attendono ancora i relativi decreti attuativi.

La seduzione globale delle (M. Cappellini, pag. 9)
Il Financial Times ha recentemente pubblicato la classifica delle migliori 25 Free trade zone, che sono quelle zone economiche speciali che godono di migliori condizioni agevolate, anche fiscali, per l’esercizio delle attività imprenditoriali nello Stato. Il viceministro per il Commercio estero, A. Urso, ha promosso un gruppo di lavoro per tracciare la presenza italiana in queste aree.

I tempi supplementari scadono il 29 dicembre (S. Pellegrino, Norme e tributi, pag. 4)
E’ possibile inviare la dichiarazione tardiva per l’anno fiscale 2009 entro 90 giorni dalla scadenza del 30.09.2010, e quindi entro il 29.12.2010, evitando la contestazione della sua omissione, che oltre alla sanzione dal 120 al 240% delle imposte dovute, costituirebbe titolo per l’accertamento induttivo.

L’alternativa al modello è l’istanza per il rimborso (P. Meneghetti, Norme e tributi, pag. 4)
Al fine di eliminare errori che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o un minor credito, rispetto a quelli effettivamente spettanti, il contribuente può proporre le correzioni attraverso due strumenti: la dichiarazione integrativa, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, oppure un’istanza di rimborso in carta semplice da presentare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per domicilio.

Il ravvedimento operoso riduce il peso delle sanzioni (G. P. Ranocchi, Norme e tributi, pag. 4)
La circolare n.11 del 12.03.2010 ha affermato che la dichiarazione integrativa, se presentata entro i 90 giorni dal termine originario, consente la definizione con la corresponsione della sola sanzione per gli omessi versamenti: si ricorda che il ravvedimento è valido nel caso in cui non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’AF.

Maglie strette per il falso nella transazione fiscale (F. Falcone, A. Iorio, Norme e tributi, pag. 1)
Nella relazione n. III/09/10 del 3.08.2010 dell’ufficio del massimario della Corte di Cassazione si affrontano le principali novità introdotte dalla manovra estiva. Tra queste, il nuovo delitto di falso nella documentazione presentata nell’ambito della transazione fiscale potrebbe scattare anche solo se vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, di qualunque importo, mentre è prevista la soglia di 50mila euro relativamente agli elementi passivi fittizi.

Aggravante di corruzione soltanto in ipotesi specifiche (F. Falcone, A. Iorio, Norme e tributi, pag. 1)
Sull’aggravante del delitto di corruzione per il personale dell’AF, secondo la relazione dell’ufficio del massimario della Corte di Cassazione, non è chiaro se il legislatore abbia voluto circoscrivere l’aggravante alle sole ipotesi di pagamento o rimborso di tributi o se assumendo un significato più generico siano ricomprese altre attività illecite in grado di condizionare l’entità di debiti e crediti fiscali.

Fattura elettronica in forma libera con controlli interni (A. Mastromatteo, B. Santacroce, Norme e tributi, pag. 2)
Il Consiglio europeo con la direttiva 2010/45/Ue del 13.07.2010 ha introdotto modifiche alla normativa Iva, i tema di fatturazione; entro il 31.12.2012 gli Stati membri dovranno recepire le nuove norme che incoraggiano il ricorso alla fatturazione elettronica.

Identità dei soggetti a prova di verifica (A. Mastromatteo, B. Santacroce, Norme e tributi, pag. 2)
Tra i requisiti della fattura elettronica: l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità del documento.

Un meccanismo combinato può evitare contestazioni (A. Mastromatteo, B. Santacroce, Norme e tributi, pag. 2)
Secondo l’autore, “probabilmente solo un impiego combinato di firma elettronica avanzata, o trasmissione Edi, e di controlli interni di gestione potrebbe mettere al riparo il contribuente da qualsiasi contestazione da parte dell’AF”.

Il cantiere dell’Iva resta aperto (M. Mantovani, B. Santacroce, Norme e tributi, pag. 3)
Finalizzate all’armonizzazione della disciplina Iva, alla semplificazione degli obblighi e alla lotta alle frodi Iva, si ricordano due recenti interventi comunitari: la direttiva 2009/162/Ue – pubblicata in GU Ue il 15.01.2010 – sulla detrazione per i beni non integralmente destinati all’impresa e la direttiva 2010/45/Ue – pubblicata in GU Ue il 22.07.2010 – in tema di fatturazione elettronica.

Calendario uniforme sugli adempimenti (M. Mantovani, B. Santacroce, Norme e tributi, pag. 3)
La direttiva 2010/45/Ue stabilisce, tra l’altro, che la fattura andrà emessa al più tardi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta; a beneficio dell’attività di verifica dell’AF, le operazione dovrebbero, così, confluire negli Intrastat compilati dalle parti della transazione entro un lasso temporale uniforme e relativamente breve.

Il sistema per cassa andrà aggiornato (M. Mantovani, B. Santacroce, Norme e tributi, pag. 3)
Dal 2013, entrata in vigore della nuova direttiva 2010/45/Ue, il sistema nazionale dovrà essere adeguato, collegando la detrazione al pagamento dei propri fornitori e quindi creando una contabilità per cassa anche dal lato della detrazione.

Chance rettifica per i redditi 2008 (G. Gavelli, G. Valcarenghi, Norme e tributi, pag. 4)
Il 30.09.2010 è il termine di scadenza per la trasmissione della dichiarazione del periodo d’imposta 2009 ed è anche il termine entro il quale è possibile rimediare ad eventuali errori e omissioni compiuti nel modello per l’anno fiscale 2008.

Niente stop alla detrazione Iva (A. Iorio, Norme e tributi, pag. 5)
La Ctp di Cosenza con diverse pronunce (sentenze nn. 189, 191, 193 del 7.04.2010) ha stabilito che la mancata presentazione della dichiarazione Irap e Iva non preclude la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, in quanto, in caso contrario, si determinerebbe una duplicazione dell’imposta.




Italia Oggi

Turni nel 2008 e nel 2009, sì al recupero del bonus fiscale (C. De Lelllis, pag. 13)
L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83 del 17.08.2010 ha stabilito che i contribuenti che hanno lavorato in turni notturni tra il 2008 e il 2009, per i relativi compensi, in sede di dichiarazione integrativa o istanza di rimborso possono avvalersi dell’imposta sostitutiva del 10% dell’Irpef ordinaria.



Clinica privata, l’Iva segue più vie (F. Campanari, pag. 16)
L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87 del 20.08.2010 ha chiarito che la clinica privata dovrà emettere fatture esenti Iva nei confronti del paziente che abbia usufruito di cure mediche rese da medici che operano all’interno della clinica stessa. Le prestazioni rese a soggetti ricoverati invece, saranno esenti dall’Iva solo se compiute da strutture convenzionate; in caso contrario tali prestazioni sconteranno l’Iva.

Un unico codice Ateco impedisce la separazione delle attività (F. Campanari, pag. 16)
Secondo l’agenzia delle Entrate (risoluzione n. 87/2010) le prestazioni sanitarie effettuate da medici e paramedici e le prestazioni della casa di cura non possono essere separate in quanto, pur essendo soggette e regimi Iva differenti, sono riconducibili ad un unico codice Ateco.

Iva, l’accessorietà è sotto esame (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 24)
L’obbligo di assoggettare l’operazione accessoria al trattamento previsto per quella principale può portare all’individuazione di regole differenti rispetto alle ordinarie. La norma nazionale non sembra coerente con quella europea sulle caratteristiche soggettive dell’operazione.

Nessuna interferenza dall’intervento di terzi (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 24)
L’intervento di un terzo soggetto non fa venir meno l’accessorietà dell’operazione. La previsione dell’art. 12 del Dpr n. 633/1972 deve essere interpretata alla luce di quanto statuito dalla Direttiva Ue n. 122 del 28.11.2006 e precisato dalla Corte di Giustizia (sent. causa C-76/99 dell’11.01.2001).

La Svizzera semplifica l’Iva (G. Frontoni, pag. 22)
La riforma fiscale svizzera, sottoposta alle camere federali il 24.06.2010, prevede in tema di Iva la sostituzione delle attuali tre aliquote con un’unica aliquota, determinando così una riduzione del carico fiscale per l’87% della platea delle imprese.