Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 13 settembre 2010

Rassegna Stampa 11/09/2010

Il Sole 24 Ore

Transfer pricing all’europea (M. Mobili, pag. 29)
L’agenzia delle Entrate nella stesura del provvedimento sul transfer price, atteso per fine settembre (Legge n. 122/2010), si avvarrà oltre che delle direttive Ocse anche della risoluzione del Consiglio europeo n. 176 del 27.06.2006.

Ristrutturazione motivabile anche con ragioni fiscali (A. Musselli, pag. 29)
A seguito delle modifiche apportate alle linee guida dell’Ocse (luglio 2010), il capitolo IX relativo alle ristrutturazioni di gruppo prevede il disconoscimento della transazione nel casi in cui la forma differisca dalla sostanza economica oppure se parti indipendenti in circostanze simili non avrebbero pattuito le condizioni contestate. La ristrutturazione inoltre, può anche essere motivata da vantaggi fiscali a livello di gruppo, ma l’interesse delle singola affiliata deve essere dimostrato nei due modi sopracitati, come sarebbe stato fra parti indipendenti (arm’s lenght).

I Comuni all’attacco della riforma (M. Bellinazzo, pag. 29)
L’Anci e l’Ifel chiedono chiarimenti legislativi a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 122/2010 per risolvere problematiche legate alla riscossione coattiva degli enti locali che dall’1.01.2011 sarà gestita dai comuni e dalle provincie.

Sul rimborso Iva nella Ue conviene giocare d’anticipo (L. De Stefani, pag. 31)
Solo se l’istanza di rimborso dell’Iva pagata nel 2009 in un altro paese Ue viene presentata entro il 14.09.2010, in caso di errori, potrà essere ripresentata entro fine settembre, secondo i termini ordinari.


Italia Oggi

Una strada per i rimborsi Iva (F. Ricca, pag. 29)
L’agenzia delle Entrate in una risposta pubblicata nel mese di luglio 2010 sul proprio sito ha affermato che il rappresentate fiscale o l’identificazione diretta precludono al soggetto estero l’accesso alla procedura del rimborso Iva per i non residenti; pertanto l’imposta potrà essere recuperata solo con i meccanismi ordinari previo esercizio della detrazione.

Nelle liti la prova documentale prevale su quella testimoniale (B. Fuoco, pag. 29)
La Ctp Aosta con la sentenza n. 9/1/2010 ha stabilito che un ricorso avverso l’atto che sanziona la mancata emissione dello scontrino fiscale, per essere legittimamente accolto, deve basarsi su mezzi di prova documentali (quale l’esibizione del giornale di fondo). In mancanza di prove documentali concordanti, deve essere confermata la sanzione irrogata.