Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

martedì 7 settembre 2010

Rassegna Stampa 07/09/2010


Il Sole 24 Ore


Rimborsi Ires entro due anni (R. Giorgetti, pag. 26)
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 23 del 4.05.2010 ha confermato che i contribuenti che si sono visti rettificare il proprio reddito a seguito dell’errata imputazione di un componente negativo di reddito in un periodo d’imposta diverso da quello in cui era stato originariamente dedotto, potranno ora avvalersi dell’istanza di rimborso entro il termine di due anni dal momento in cui l’atto accertativo è divenuto definitivo.

La sezione tributaria troppo spesso finisce in fuorigioco (E. De Mita, pag. 25)
Con riferimento all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18702/2010, secondo la quale i compensi degli amministratori delle società di capitali non sarebbero deducibili, indipendentemente dall’esistenza della delibera assembleare, l’autore prende lo spunto per criticare la “fretta con la quale vengono prese le decisioni in camera di consiglio”.

Tassa sulle banche: la Ue chiede una linea comune (D. Pesole, pag. 7)
La Commissione Ue, nel documento preparato per l’Ecofin di oggi, in tema di “tassa sulle banche” ritiene necessario un approccio comune che destini i relativi proventi esclusivamente a finanziare fondi nazionali per gestire le liquidazioni delle banche incapaci di sopravvivere sul mercato; senza tale coordinamento si rischia la distorsione dei mercati.


Italia Oggi

Gli studi di settore non bastano (a cura della Federagenti Cisal, pag. 32)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18941 del 31.08.2010 ha affermato che è illegittimo l’accertamento fondato esclusivamente sui dati parametrici degli studi di settore, in quanto tale procedura si deve basare anche su elementi concreti, comprovati e “desunti dalla realtà economica dell’impresa”.



Libri, la sanzione è unica (A. G. Paladino, pag. 27)
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il parere n. 4958 del 12.05.2010 ha affermato che l’omessa o irregolare tenuta delle scritture obbligatorie - anche se tale violazione è prevista sia dalla normativa fiscale che da quella lavoristica - va sanzionata con un’unica ammenda, come previsto dal testo unico Inail sul lavoro ( art. 195 del Dpr n. 1124/1965), in quanto norma speciale.