Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 26 aprile 2010

Rassegna Stampa 26/04/2010

Il Sole 24 Ore

Senza correzione il lieve scostamento dagli studi di settore (D. Carmineo, Norme e tributi, pag. 4)
La Ctp di Bari con la sentenza n. 71/01/10 del 7.04.2010 ha stabilito che uno scostamento minimo tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore non è sufficiente a giustificare la rettifica del reddito dichiarato, neppure quando l’ufficio contesti l’antieconomicità dell’attività svolta dal contribuente.



Contraddittorio a tutto campo (F, Falcone, A. Iorio, Norme e tributi, pag. 1)
Il contraddittorio assume ruolo centrale vuoi quando si riferisce a forme di controllo automatizzate vuoi ad accertamenti presuntivi, sia pur atteggiandosi secondo modalità diverse.

Trattamento variabile in base a regime e soggetti (G. Gavelli, G. Valcarenghi, Norme e tributi, pag. 5)
Il prospetto del quadro RF prevede un trattamento variabile in base alla diversa tipologia di soggetti e il regime applicato (società di capitali, società di persone, società di capitali in regime di “piccola trasparenza”, soggetto che redige bilancio in base ai principi contabili internazionali, ente non commerciale, soggetto Ires totalmente esente).

Sui debiti pregressi impatto limitato per il cessionario (A. Sacrestano, Norme e tributi, pag. 4)
La Ctp di Lecce con la sentenza n. 390/03/2010 ha chiarito che la responsabilità del cessionario d’azienda per i debiti fiscali non onorati dal cedente è strettamente limitata nel tempo (esercizio della cessione e quello precedente), non essendo possibile escutere l’acquirente per tutte le omissioni rilevate dal fisco a carico del venditore e riferibili agli esercizi precedenti il momento della cessione.

Se c’è l’elusione convocazione a pena di nullità (F, Falcone, A. Iorio, Norme e tributi, pag. 1)
In ipotesi di comportamento elusivo, l’AF, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento - a pena di nullità - deve richiedere chiarimenti al contribuente sull’operazione ritenuta contestata.

Per l’infedeltà non basta lo scostamento del prezzo (A. Busani, Norme e tributi, pag. 3)
L’Agenzia delle entrate ha affermato che, per contestare l’infedeltà del corrispettivo delle transazioni immobiliari, occorre, oltre allo scostamento dello stesso rispetto al prezzo mediamente praticato sul mercato, che ricorrano ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa.

Antieconomicità da valutare su base complessiva (G. Ferranti, L. Miele, Norme e tributi, pag. 3)
Nella valutazione dell’antieconomicità e della congruità del prezzo fissato dalle parti per le transazioni immobiliari appare necessario che il comportamento del contribuente sia valutato considerando la complessiva situazione contrattuale e aziendale.

L’assenza di vizi non è sufficiente (V. Russo, Norme e tributi, pag. 3)
Le sentenze della Corte di Cassazione da n. 4554 a n. 4559 del 25.02.2010 hanno stabilito che l’AF ha il potere, in sede di accertamento, di valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche relativi ad una transazione immobiliare e di rettificare quest’ultima, anche in assenza di vizi, negando la deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.



Impugnazione autonoma per lo stop al concordato (M. G. Strazzulla, pag. 4)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9022 del 15.04.2010 ha stabilito che il rifiuto con il quale il fisco disconosce una procedura di definizione agevolata è un atto autonomamente impugnabile e pertanto il contribuente è tenuto a contestarlo entro i termini di legge.

L’imposta di registro il rispetto del valore di mercato (A. Busani, Norme e tributi, pag. 3)
Ai fini dell’imposta di registro, può emergere una maggiore imposta da versare per il solo fatto che l’AF dimostri che il valore del bene ceduto è maggiore del prezzo dichiarato.

Più limiti al confronto con le Dogane (A. Fruscione, B. Santacroce, Norme e tributi, pag. 2)
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8481/2010 del 9.04.2010 ha ristretto l’applicabilità del diritto al contraddittorio alle sole decisioni doganali assunte successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Eu C-349/07 del 18.12.2008 (sentenza Sopropè).



Il testo unico mostra i segni degli anni (A. Fruscione, B. Santacroce, Norme e tributi, pag. 2)
Gli effetti della sentenza Sopropè sono rilevanti, in quanto gli atti di accertamento relativi ai tributi che rientrano nella sfera di applicazione del diritto comunitario emessi senza un adeguato contraddittorio con il contribuente, sono illegittimi e destinati ad essere annullati dalla Commissioni tributarie.

I giudici europei indicano la rotta (A. Fruscione, B. Santacroce, Norme e tributi, pag. 2)
Ci si chiede se la sentenza Sopropè possa influenzare anche i tributi nazionali che non hanno punti di contatto con il diritto comunitario.

La controversia non fa il (A. Fruscione, B. Santacroce, Norme e tributi, pag. 2)
A confronto il principio del rispetto del diritto di difesa del contribuente affermato dalla sentenza Sopropè e i chiarimenti della circolare n. 41/D/02 del 17.06.2002 dell’Agenzia delle dogane.

Grandi manovre nelle liti tra fisco e contribuenti (F. Falcone, A. Iorio, pag. 2)
Tra le recenti modifiche apportate al processo tributario, si segnalano: la riduzione da un anno a sei mesi del termine per proporre l’appello nei casi in cui la sentenza non sia stata notificata, le semplificazioni delle procedure di notifica delle sentenze con l’invio tramite una raccomandata a/r, l’abrogazione dell’autorizzazione della direzione regionale per proporre appello.


Italia Oggi

Lo scudo fiscale è la chiave di volta (D. Liburdi, pag. 13)
In materia di controlli internazionali lo scudo fiscale è stato fondamentale, prevedendo: incrementi delle sanzioni dovute alla mancata compilazione del quadro RW, raddoppio dei termini per l’irrogazione di sanzioni in merito al monitoraggio fiscale e presunzione di redditività per investimenti detenuti in paesi a fiscalità privilegiata.

Medie imprese passate al setaccio (D. Liburdi, pag. 12)
Nella circolare n. 20/E del 16.04.2010 sono contenuti gli obiettivi antievasivi che l’AF si prefigge nella sua attività di controllo. Particolare attenzione viene dedicata alle potenzialità di recupero di imposta dalle medie imprese e alla correttezza dei dati degli studi settore.

Abuso del diritto a piccole dosi (S. Viscione, pag. 6)
La Gdf comunica che nel 2009 ha contestato un abuso del diritto in soli quattro casi ma con un alto potenziale di recupero d’imposta.

I passaggi per smontare i tentativi di elusione (S. Viscione, pag. 6)
La Gdf ha contestato il fine elusivo di una cessione di marchi effettuata nel 2004 in favore di una società con sede fittizia in Lussemburgo, riqualificando la complessa operazione in un negozio misto: vendita per la parte coperta dal corrispettivo e conferimento per la differenza tra il valore di mercato dei marchi e il prezzo pattuito.

Corte di cassazione in accelerata (A. Mastroberti, pag. 7)
In Italia è sempre più frequente il ricorso, da parte della Corte di cassazione, al concetto di abuso del diritto come fornito dall’ordinamento comunitario, anche per settori diversi dal tributario.

Studi di settore, meglio prevenire (A. Bongi, pag. 14)
Nell’ambito degli studi si settore, sia per la Cassazione che per l’AF risultano centrali la fase del contradditorio preventivo e la verbalizzazione del medesimo.

Fatti e argomentazioni esposti con chiarezza (A. Bongi, pag. 14)
E’ opportuno far risultare in modo puntuale l’attività svolta dalle parti in fase di contradditorio preventivo, in quanto le risultanze del verbale da un lato saranno a base della motivazione dell’atto d’accertamento e dall’altro forniranno lo spunto difensivo più importante.

Frodi Iva, dal paradiso all’inferno (F. Ricca, pag. 15)
I dati degli scambi di beni e servizi con clienti e fornitori ai fini Iva stabiliti nei paesi black list dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle entrate già con riferimento alle prestazioni rese da luglio.

Omissioni punite una per una (F. Ricca, pag. 15)
L’omissione, l’incompletezza o la non veridicità della comunicazione delle operazioni ai fini Iva con soggetti stabiliti in paesi black list verrà punita con sanzioni da un minimo di 516 ad un massimo di 4.132 euro; qualora vengano commesse più violazioni in una comunicazione verrà applicata la sanzione per ogni singola operazione.

Svizzera, rincari alla tassa sul traffico (G. Frontoni, pag. 20)
Il Tribunale federale svizzero ha confermato l’aumento della tassa del 10% sulla circolazione nella Confederazione dei Tir di stazza superiore a 3,5 tonnellate.