Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

martedì 6 aprile 2010

Rassegna Stampa 04/04/2010

Sole 24 Ore

Studi con finestra sul passato (D. Deotto, pag. 27)
L’AF con circolare n. 29 del 18.06.2009 e la Cassazione con sentenze dalla n. 26635 alla n. 26638 del 18.12.2009 hanno stabilito che gli studi di settore evoluti possono essere utilizzati a fini accertativi, se più favorevoli per il contribuente, anche a periodi precedenti a quello di applicazione dello stesso.

Prova di convenienza per l’adeguamento (D. Deotto, pag. 27)
Sono stati pubblicati sulla GU n. 75 del 31.03.2010 i 69 studi di settore revisionati; si ricorda che in caso di adeguamento o di congruità “naturale” non risultano esperibili gli accertamenti basati su presunzioni semplici fino al 40% dei ricavi dichiarati con il limite di 50mila euro.


Italia Oggi

Costi black list, non basta Unico (D. Liburdi, pag. 11)
Il Dl sviluppo, in attesa del provvedimento attuativo, prevede che - oltre all’indicazione nel modello Unico - tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi black list debbano essere comunicate all’AF.

Notifiche in corsia preferenziale (M. Bonazzi, pag. 10)
Con l’entrata in vigore del Dl n. 40/2010, dal 26.03.2010 è stata estesa alle sentenze tributarie, la possibilità di spedire la sentenza in plico senza busta con avviso di ricevimento, oppure consegnarla presso gli uffici del protocollo dell’Agenzia dell’entrate o degli enti locali.

Fatture false, prova diabolica (M. Tasini, pag. 19)
La Corte di Cassazione con sentenza n. 735 del 19.01.2010 ha stabilito che in materia di detrazioni Iva, nel caso in cui l’ufficio sospetti la falsità della fattura d’acquisto, incombe sul contribuente un pesante onere della prova.


Anche il processo verbale di constatazione pesa (M. Tasini, pag. 19)
Si ricordano alcune recenti sentenze sull’onere della prova in materia di fatture per operazioni inesistenti. In caso di Processo verbale di constatazione con giudizio di inattendibilità complessiva delle fatture, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni (n. 27546 del 29.12.2009 e n. 28057 del 30.12.2009).

E il reato non c’è (M. Tasini, pag. 19)
La Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini Iva, l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti non genera ipotesi di reato in quanto manca il fine di evadere, ovvero il presupposto necessario per la sussistenza della violazione (secondo l’autore la sentenza è la n. 30210/2010).