Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

martedì 3 febbraio 2009

RASSEGNA STAMPA 3/2/2009

Il Sole 24 Ore

Ristrutturazioni, perdite su crediti senza deduzione (M. Piazza, pag.25)
L’avvio della ristrutturazione dei debiti non è assimilabile al
concordato preventivo: il suo avvio quindi non permette di considerare
realizzate le perdite su crediti. L’Agenzia delle entrate in occasione
di Telefisco ha affermato che l’art. 182-bis della legge fallimentare
non rientra fra le procedure concorsuali ai fini della deduzione della
perdita (art. 101, c. 5 Tuir).

Unico Mini lancia la sfida (A. Crescione, pag.23)
È stato pubblicato ieri dall’Agenzia delle entrate il modello Unico PF
mini (4 pagine). Esclusi i titolari di partita Iva e coloro che
presentano la dichiarazione per terzi.

Lavoro estero, nuovi indici (R. Rocchi, M. Strafile, pag.24)
Come stabilito dalla L. 398/87 sono stati aggiornati i valori annuali
delle retribuzioni convenzionali per il personale dipendente che opera
all’estero con il decreto del Ministero del lavoro del 28.01.2009.

Lotta alle frodi, la Ue assedia i segreti bancari (E. Brivio, pag.23)
Il commissario europeo alla Fiscalità ha presentato ieri due proposte
per colpire il segreto bancario e il suo utilizzo ai fini dell’evasione
e frodi fiscali. Le proposte si muovono verso l’obbligo dei Paesi membri
di comunicare le informazioni bancarie in caso d’inchiesta e il
miglioramento della collaborazione per recuperare le imposte evase.


Italia Oggi

Linfa agli accertamenti induttivi (D. Alberici, pag.29)
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1136 del 19.01.2009 ha
affermato che “in tema di accertamento delle imposte, l'art. 39, del
D.p.r. n. 600 del 29.09.1973 consente l'accertamento induttivo del
reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette,
qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed
essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole
fondamentali di ragionevolezza”.


Sulle rilevazioni Omi Ctp in ordine sparso (L. Giordano, pag.29)
La Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 32 del 27.1.2009, ha ribadito
il concetto che le rilevazioni Omi sono del tutto irrilevanti, se
considerate acriticamente, ai fini della valutazione degli immobili. La
sentenza è in contrasto con la precedente sentenza della Ctp di
Cagliari, n. 350 del 20.11.2008.