Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 27 ottobre 2008

RASSEGNA STAMPA 27/10/2008

Il Sole 24 Ore


Appalti con fattura anti-evasione (R. Portale, pag. 2 - Norme e Tributi)
L’autore analizza le più importanti regole interpretative che sono state
fornite con più di trenta provvedimenti emanati dall’agenzia delle Entrate
riguardo il reverse charge in edilizia negli ultimi due anni. In
particolare vengono esaminati i principali presupposti soggettivi e
oggettivi che devono essere presenti per l'applicazione del meccanismo.

Imposta ordinaria sui materiali e sulle parcelle (G. Romano, pag. 2 - Norme
e Tributi)
Il reverse charge richiede precisi requisiti oggettivi e soggettivi tra cui
la necessità che le prestazioni siano riconducibili alla figura
contrattuale del subappalto. Pertanto, l'inversione contabile non si
applica in presenza di contratti diversi, come cessione di beni con posa in
opera o nell'ambito dei rapporti associativi.

I criteri decisivi per coop e unioni temporanee (G. P. Tosoni, pag. 2 -
Norme e Tributi)
I consorzi (oltre che le cooperative), che agiscono sulla base di un
contratto di subappalto, devono utilizzare le modalità del reverse charge
anche nei rapporti interni. I rapporti posti in essere tra l'Ati
(associazione temporanea di imprese) e le associate non configurano
subappalti e, pertanto, non si applica il meccanismo dell'inversione
contabile.

La del reverse charge (G. Giuliani, pag. 3 - Norme e Tributi)
Introdotto nel settore delle transazioni immobiliari solo dal 1° ottobre
2007, inizialmente il meccanismo dell'inversione contabile interessava solo
le vendite di unità immobiliari diverse da quelle abitative, per le quali
l'impresa cedente optava per l'applicazione del regime della imponibilità a
Iva (articolo 10, comma 1, n. 8-ter, lettera d, Dpr 633/1072). Dal 1° marzo
2008, il meccanismo è stato esteso anche alle cessioni disciplinate alla
lettera b) dello stesso articolo.

Il vero identikit del contratto sta nel risultato (R. Rizzardi, pag. 3 -
Norme e Tributi)
La distinzione tra appalto e vendita con posa in opera, ai fini
dell'applicazione del reverse charge, prescinde dalla qualificazione
contrattuale, dovendo essere individuata in base agli effetti successivi.
La questione è rilevante anche ai fini dell'applicazione delle aliquote, in
quanto quelle ridotte sono connesse solo alle operazioni di appalto.

Sanzioni, scatta il favor rei (G. Giuliani, pag. 3 - Norme e Tributi)
Dal gennaio scorso il meccanismo del reverse charge ha sanzioni ad hoc
varate con la finanziaria 2008. In virtù del principio del favor rei
(circolare n. 12/2008 dell'agenzia delle Entrate) la nuova sanzione si
applica anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della
Finanziaria, sempre che non vi sia un provvedimento di irrogazione divenuto
definitivo.

Maxi multa a chi omette la doppia registrazione (G. Giuliani, pag. 3 -
Norme e Tributi)
Ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/97 è stabilita una sanzione
nella misura dal 100 al 200% con un minimo di 258 euro per i cessionari
committenti che ricevono fatture ad aliquota zero e non provvedono ad
assolvere l'imposta attraverso il reverse charge con la "doppia
registrazione".

Liquidazione, revoca neutrale (L. Miele e V. Russo, pag. 4 - Norme e
Tributi)
Se la revoca dello stato di liquidazione interviene nel corso dello stesso
periodo d'imposta in cui si è verificata la messa in liquidazione, lo
stesso periodo va considerato in modo unitario, con la presentazione di una
sola dichiarazione e la determinazione delle imposte sui redditi e
dell'Irap nei modi ordinari. Diversamente, nel caso in cui la revoca
intervenga in un periodo di imposta successivo, i redditi determinati in
via provvisoria nell'esercizio in cui ha avuto inizio la liquidazione e in
ciascun esercizio successivo intermedio si considerano definitivi, ancorché
già tassati separatamente e, pertanto, concorrono a formare il reddito
complessivo delle società.

La perdita la chiusura (L. Miele, pag. 4 - Norme e Tributi)
Nel periodo in cui si verifica l'eventuale revoca della liquidazione, le
società di capitali possono compensare gli eventuali redditi realizzati con
le perdite dei periodi di imposta precedenti la data in cui ha effetto la
liquidazione medesima.

Il rimborso parte dall'acconto (D. Settembre, pag. 5 - Norme e Tributi)
Il termine per l'istanza di rimborso previsto all'articolo 38 del Dpr
602/73 decorre dal momento dei singoli versamenti in acconto (e non da
quello a saldo) nel caso in cui questi, già al momento della loro
effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti. Lo ha
stabilito la Cassazione con sentenza n. 23074/08.


Dall'Iva indetraibile oneri aggiuntivi del 20% (G. Giuliani, pag. 22)
Nel caso di "dazione in pagamento" di unità immobiliari da parte delle
imprese di costruzione in favore di propri fornitori, l'indetraibilità
dell'Iva dovuta sulla permuta delle unità abitative rende non
concorrenziale la successiva vendita.

Operatori al rebus della giusta fattura (G. Giuliani, pag. 22)
Nel caso di operazioni di permuta, immobile contro forniture, il Fisco
stabilisce che la base imponibile è pari al "valore normale" (quello di
mercato) dei beni e servizi i quali hanno formato oggetto delle operazioni
medesime. Pertanto, per gli operatori emettere la fattura in modo corretto
può diventare "difficoltoso per via di calcoli complicati e costosi".


Italia Oggi


Sconti e metratura tamponano i costi (M. Bonazzi, pag. 4)
Gli incentivi che lo Stato e i comuni offrono ai costruttori e ai
possessori di fabbricati per incentivare gli interventi in fonti
rinnovabili e tecnologie del risparmio riguardano detrazioni Irpef,
riduzioni di tributi locali e sconti sugli oneri di urbanizzazione.

Affitti, i contratti vanno on-line (S. Mazzei, pag. 6)
Con l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di conduzione di
beni immobili, viene esteso anche l'utilizzo della trasmissione on-line dei
relativi accordi. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle
Entrate, pubblicato il 6 ottobre 2008, ha attuato le misure contenute
nell'articolo 82, commi 14, 15 e 16 del dl n. 112/2008.


Il pagamento cumulativo conviene (S. Mazzei, pag. 6)
L'imposta di registro sulle locazioni può essere versata annualmente o in
unica soluzione. In quest’ultimo caso, l'importo dovuto viene ridotto di
una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato
per il numero delle annualità.

Sostitutive senza il versamento (D. Liburdi, pag. 7)
Secondo l’autore, negli istituti tributari che prevedono il pagamento di
imposte sostitutive, non sempre il versamento può essere considerato
decisivo ai fini degli effetti che si producono in capo al contribuente. In
diversi casi è possibile conferire efficacia alla scelta del contribuente
anche in caso di mancato pagamento dell’imposta sostitutiva.

Le verifiche fiscali sono più brevi (F. Santagada, pag. 8)
I poteri di polizia tributaria di ultima generazione saranno caratterizzati
da check list e percorsi di indagine tarati sulle dimensioni del soggetto
controllato. Tutto ciò per rendere immediatamente utilizzabili in sede di
accertamento i rilievi mossi nel processo verbale e comprimere, quindi, i
tempi che intercorrono tra la verifica e l’accertamento.

Cessioni intraUe senza imponibile (F. Ricca, pag. 26)
L'attuale disciplina Iva degli scambi intracomunitari è governata dal
principio di tassazione nel paese di destinazione delle cessioni di beni
fra imprese perché non sussistono ancora le condizioni per il passaggio al
sistema definitivo della tassazione nel paese di origine. Pertanto le
cessioni di beni in partenza dall'Italia, effettuate nei confronti di
operatori economici stabiliti in un altro Stato membro, costituiscono
operazioni non imponibili, in quanto assoggettate all'imposta a
destinazione come acquisti intracomunitari.

La triangolazione interna con destinazione Ue (F. Ricca, pag. 26)
L'ipotesi di triangolazione interna con destinazione comunitaria è prevista
dall'art. 58, comma 1, del dl n. 331/93. Tale disposizione dichiara non
imponibili le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei
confronti di cessionari se i beni sono trasportati o spediti in altro stato
membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri
cessionari o commissionari di questi.

Bolla di viaggio da non perdere (F. Ricca, pag. 26)
Nell'ordinamento italiano le modalità della prova del trasporto dei beni ai
fini della non imponibilità della cessione intracomunitaria non sono
disciplinate. Con risoluzione n. 345 del 28 novembre del 2007, l'agenzia
delle Entrate ha dichiarato che il fornitore italiano deve conservare,
oltre ai documenti fiscali tipici dell'operazione, quali la fattura e il
modello Intrastat, i documenti relativi al trasporto e al pagamento, fino
alla scadenza dei termini per l'accertamento dell'Iva.

Le ipocatastali diventano più miti (M. Tasini, pag. 30)
Agli effetti della determinazione della base imponibile delle imposte
ipotecarie e catastali, in sede di conferimento di immobili è ammesso lo
scomputo delle passività specifiche. Lo ha stabilito la Suprema Corte di
cassazione con sentenza n. 11776 del 12 maggio 2008.