Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 29 settembre 2008

RASSEGNA STAMPA 29/9/2008

Il Sole 24 Ore


Sulle differite effetto-ripescaggio (F. Rossi Ragazzi, pag. 5 - Norme e
Tributi)
Nel caso dei disallineamenti da conferimento (o da fusione o da scissione)
le imposte differite servono per accantonare le maggiori imposte che
saranno dovute, ad esempio, sulla maggiore plusvalenza fiscale rispetto a
quella civile che si avrà al momento della vendita del bene. Il successivo
"riassorbimento" negli esercizi successivi di queste differenze comporta il
repechage a beneficio del conto economico delle imposte differite passive a
suo tempo contabilizzate.

Debiti dell'Erario in una che blocca i crediti (P. Parodi e B.
Santacroce, pag. 2 - Norme e Tributi)
Il blocco dei pagamenti nei confronti dei creditori della pubblica
amministrazione morosi con l'Erario è incompleto. Al momento manca
all'appello un decreto attuativo relativo alle società a prevalente
partecipazione pubblica. Solo le pubbliche amministrazioni e le società a
totale partecipazione pubblica, che pagano somme a qualsiasi titolo per un
ammontare superiore a 10mila euro, devono verificare se il beneficiario ha
debiti verso l'agente della riscossione per pari importo.

Le figure da verificare per cessione e factoring (P. Parodi e B.
Santacroce, pag. 2 - Norme e Tributi)
La volontà di adottare soluzioni antielusive che permeano la circolare n.
22/08 della Ragioneria generale "non paiono avere sempre pieno supporto
giuridico", come nel caso delle posizioni assunte per le cessioni di
credito e per le operazioni di factoring. "Per tali situazioni non sembra
condivisibile la scelta di sottoporre a verifica il creditore originario
che, attraverso la cessione o il factoring, si è spogliato del credito a
favore di un terzo".

Cartelle a rate, termini frazionati (P. Parodi e B. Santacroce, pag. 2 -
Norme e Tributi)
In sede di verifica ex articolo 48bis del Dpr 602/73 non rileva la natura
del credito nè quella dell'ente creditore. La circolare n. 22/08 chiarisce
che non rileva il titolo sul quale si fonda l'iscrizione a ruolo.

Il giudice avalla la tesi dell'Agenzia (S. Pellegrino, pag. 4 - Norme e
Tributi)
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 25506 del 30 novembre
2006, ha affermato la ragionevolezza dell'individuazione dell'edificabilità
dell'area in relazione al suo inserimento nel Prg. In questa ed in altre
pronunce il giudice tributario ha avallato il pensiero dell'Agenzia
sull'applicazione retroattiva (in quanto norma interpretativa)
dell'intervento del Dl 223 del 2006, con il quale il legislatore ha
stabilito che l'inserimento di un'area nell'ambito del Prg adottato dal
Comune la qualifica come edificabile a livello fiscale.

Affrancamento agli sgoccioli (P. Meneghetti, pag. 5 - Norme e Tributi)
Scade domani, 30 settembre, il termine per riallineare i valori civili e
fiscali delle operazioni di conferimento effettuate entro il 31 dicembre
2007. Pertanto, con la compilazione del quadro RQ di Unico 2008 ultime ore
per calcolare la convenienza dell'affrancamento dei valori dei beni
conferiti versando la prima rata dell'imposta sostitutiva. Occorre,
inoltre, per una corretta valutazione, individuare la corretta
individuazione delle differenze di valore civile e fiscale dei beni in
questione.

Il cumulo riduce i vantaggi (G. Ferranti, pag. 5 - Norme e Tributi)
L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 57/E di giovedì scorso, ha
affermato che, ai fini delle aliquote applicabili, atteso il riferimento
normativo ai maggiori valori "complessivamente" considerati, occorre
considerare la totalità degli stessi, cumulando tutte le operazioni
effettuate nello stesso periodo d'imposta. Non devono, quindi, essere
compilati più quadri RQ.

Entra in scena il saldo algebrico (L. Miele, pag. 5 - Norme e Tributi)
Uno degli aspetti critici nell'applicare l'imposta sostitutiva è
l'individuazione dei maggiori valori che è consentito riconoscere
fiscalmente. Il problema è individuare il quantum delle differenze da
affrancare. Assonime, con la circolare n. 51/08, afferma che occorre
procedere al confronto tra il nuovo valore di iscrizione e il saldo
algebrico tra i valori dell'attivo e dei fondi rettificativi evidenziati
presso il conferente.

Dalla Consulta le del federalismo (R. Bifulco e F. Paparella,
pag. 5 - Norme e Tributi)
Gli autori commentano i passaggi più rilevanti fissati nella giurisprudenza
recente della Corte Costituzionale sul tema del federalismo fiscale, il cui
disegno legge è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei
ministri all'inizio di settembre.


Italia Oggi



Scatto per il credito d'imposta (R. Lenzi, pag. 11)
Le imprese che vogliono fruire del bonus fiscale entro domani dovranno
definire le spese ammissibili sul credito di imposta da dichiarare in
Unico. Coloro che hanno ottenuto il bonus dichiarando di aver già iniziato
l’investimento al 2 giugno 2008, devono poter dimostrare l’effettivo inizio
e preparare, dunque, tutta la documentazione in caso di controlli.

Costi ammissibili sotto la lente (R. Lenzi, pag. 11)
Gli imprenditori dovranno fare attenzione a rispettare quanto previsto per
le spese ammissibili. Il regime di aiuti agevola “investimenti facenti
parte di un progetto d'investimento iniziale avviati dopo l'entrata in
vigore della legge, ossia dopo il 1° gennaio 2007”. Devono ritenersi
agevolabili esclusivamente beni, materiali e immateriali ammortizzabili, a
norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir.

Bonus in gioco sui versamenti (R. Lenzi, pag. 11)
Il credito d'imposta è utilizzabile sui versamenti di acconto e saldo per
il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti o in
compensazione su F24 a decorrere dal sesto mese successivo alla
presentazione della dichiarazione dei redditi. Perde di valore il limite
massimo di utilizzo del credito fissato al 30% nell'anno di presentazione
dell'istanza, visto che, per quanto riguarda i progetti non ancora avviati
al 2 giugno 2008, nessuno ha ottenuto il nullaosta a utilizzare il bonus
fiscale già nel 2008.

Controlli al via dalla metà del 2009 (R. Lenzi, pag. 11)
Nei prossimi mesi il ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a
emanare un provvedimento di adozione delle disposizioni per l'effettuazione
delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione
dell'agevolazione secondo quanto previsto dalle relative disposizioni della
legge finanziaria. Tali verifiche potranno essere effettuate non prima di
un anno dall'attribuzione del credito d'imposta.

Il committente anticipa vitto e hotel (M. Tozzi, pag. 8)
Il committente, che non detrae l’Iva inerente la fattura di vitto e
alloggio, deve inviare la fattura al professionista ed attendere il
riaddebito, che riguarderà l’imponibile della spesa sostenuta. Ricevuta la
fattura del professionista è possibile detrarre per intero l’Iva relativa,
mentre il compenso da pagare al professionista dovrà essere diminuito di
quanto anticipato per le spese di vitto e alloggio, comprensivo di Iva.

La norma non influenza il reddito d'impresa (pag. 8)
Gli esempi tipici in cui il ricorso alla procedura in esame può
configurarsi potrebbero essere un viaggio di un professionista nella
località di un proprio cliente, con relativo pernottamento e spese di
ristorazione, al fine di procedere alla redazione del bilancio, oppure
l'organizzazione di un evento da parte di una società di convegnistica che
si avvale di professionisti per le relative relazioni.

Acquisti intraUe al microscopio (F. Ricca, pag. 26)
Il regime transitorio degli scambi tra imprese, basato sul mantenimento, in
via provvisoria, del principio di tassazione nel paese di destinazione, è
stato introdotto nel '93 con una previsione di vita di quattro anni, ma
prosegue da 15, alimentando frodi ed evasioni, nell'impotenza delle
autorità fiscali, se non addirittura nell'ostruzionismo di alcuni paesi.

Beni e forniture deroghe ad hoc (F. Ricca, pag. 27)
"Accanto alle deroghe finalizzate ad ampliare il novero delle operazioni
considerate «acquisto intracomunitario», ve ne sono altre, previste dal
comma 5 dell'art. 38, che perseguono lo scopo opposto, ossia quello di
escludere la fattispecie".

Immobiliari, interessi col rischio (N. Villa e F. Cornaggia, pag. 28)
L’agenzia delle Entrate, relativamente alla limitata deducibilità degli
oneri finanziari prevista dall'art. 96, con circolare n. 47/E del 18 giugno
2008 ha affermato che con riguardo agli immobili cosiddetti patrimonio “si
applica la disposizione, di carattere generale, contenuta nel primo periodo
della lettera b, 1° comma, dell'articolo 110 del Tuir, per cui non possono
comprendersi nel relativo costo fiscale gli interessi passivi”.

Immobili merce, scorre liscia la rimanenza (N. Villa e F. Cornaggia, pag.
28)
Anche per gli immobili merce nessun ostacolo per la capitalizzazione degli
interessi. E il tutto con piena rilevanza fiscale. Una fattispecie per
certi versi similare a quella prima richiamata riguarda la gestione di
un'evenutale capitalizzazione in materia di rimanenze trattata dalla
circolare 3 del dipartimento per le politiche fiscali del 14 febbraio
scorso.

Conto economico di bell'aspetto (N. Villa e F. Cornaggia, pag. 28)
Seguendo le regole dettate dai principi contabili per la capitalizzazione
degli interessi, il conto economico migliora. Sono l'Oic n. 13 e l'Oic n.
16 a concedere la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, ma
solo nel principio contabile relativo alle immobilizzazioni è indicato come
operare correttamente.

Rebus ipoteca per gli immobili (N. Villa e F. Cornaggia, pag. 28)
Il comma 36 dell'art. 1 della Finanziaria 2008 dopo aver previsto
l'istituzione di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e
indiretta delle imprese immobiliari con la finalità di innovare la
fiscalità immobiliare aveva stabilito che fino all'applicazione delle
suddette modifiche normative sarebbe rimasta ferma la non rilevanza, ai
fini dell'art. 96 del Tuir, degli “interessi passivi relativi a
finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”.

Banche, collaborazioni con l’Iva (M. Tasini, pag. 30)
Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. II,
sentenza 4 marzo 2008 n. 230 ha stabilito che l'attività di segnalazione
alla banca di clientela potenziale va assoggettata a imposta sul valore
aggiunto.

I promotori non sono intermediari finanziari (M. Tasini, pag. 30)
La Commissione tributaria regionale della Puglia con la sentenza 7 novembre
2006 n. 60 ha stabilito che i promotori manager o regional manager non sono
degli intermediari finanziari, per cui le provvigioni dagli stessi
percepite in tale veste non possono beneficiare del regime di esenzione da
Iva di cui godono, invece, ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 1), 4) e 9)
del dpr n. 633/1972, i promotori finanziari veri e propri.