Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 22 settembre 2008

RASSEGNA STAMPA 22/9/2008

Il Sole 24 Ore

Il bilancio decide sull'Irap (P. Meneghetti, pag. 2 - Norme e Tributi)
Entro il 31 ottobre gli imprenditori soggetti ad Irpef in contabilità
ordinaria possono esercitare l'opzione, per il triennio 2008/2010, per la
determinazione della base imponibile Irap applicando gli stessi criteri dei
soggetti Ires.

Il nodo degli interessi passivi (G.P. Ranocchi e G. Valcarenghi, pag. 2 -
Norme e Tributi)
La Finanziaria 2008 ha modificato ai fini Irap, i criteri di deducibilità
degli interessi passivi implicitamente presenti nei contratti di leasing.
La quota di interessi indeducibili non potrà più determinarsi mediante il
metodo forfettario, ma dovrà desumersi dal contratto di leasing.

Canoni e costi: cambia l'assetto dello (P. Meneghetti, pag. 2 -
Norme e Tributi)
Il nuovo criterio di determinazione della base imponibile Irap consentirà
di dedurre integralmente alcuni costi che presentano una deducibilità
limitata ai fini delle imposte sui redditi.

Scompare la neutralità sul fronte Ias (S. Pellegrino, pag. 2 - Norme e
Tributi)
I soggetti Ias per determinare la base imponibile Irap procedono alla
riclassificazione delle voci del conto economico. Tuttavia la
qualificazione, l'imputazione a periodo e la valutazione delle poste
rimangono quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili
internazionali.

Vanno scongiurati salti e duplicazioni d'imposta (L. Miele, pag. 3 - Norme
e Tributi)
Il passaggio al nuovo metodo di determinazione della base imponibile Irap
deve essere seguito con particolare attenzione dalle imprese al fine di
evitare duplicazioni e salti d'imposta.

Verbale non firmato, accertamenti illegittimi (M.G. Strazzulla, pag. 4 -
Norme e Tributi)
La Cassazione, con la sentenza 21153/2008, ha stabilito che la mancata
sottoscrizione del Pvc da parte del contribuente che non era presente alle
attività di controllo, inficia il successivo atto di accertamento
rendendolo illegittimo.

Si può detrarre l'Iva non esposta in dichiarazione (A. Sacrestano, pag. 4 -
Norme e Tributi)
Secondo la Ctr Puglia (sentenza n. 509) qualora il Fisco accerta maggiori
ricavi, in fase di contraddittorio, l'eventuale esibizione di maggiori
costi da parte del contribuente, assume rilievo sia ai fini reddituali che
ai fini Iva.

La manovra d'estate dimentica il penale (I. Caraccioli, pag. 4 - Norme e
Tributi)
Le norme sul redditometro e sull'adesione diretta al Pvc potrebbero avere
dei riflessi penali in capo ai contribuenti. Infatti, il legislatore no ha
disciplinato in alcun modo il collegamento con le conseguenze
penal-tributarie di tali istituti.

Raffica di reati contestati: scatta la tagliola sui costi (G.P. Ranocchi e
G. Valcarenghi, pag. 5 - Norme e Tributi)
Secondo il nostro ordinamento tributario, sono indeducibili i costi o le
spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.
L'intento della norma è quello di sanzionare indirettamente l'attività
illecita.

La sanatoria blocca i rimborsi (R. Bresciani, pag. 4 - Norme e Tributi)
Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 22559 dell'8 settembre 2008),
l'adesione del contribuente alle sanatorie fiscali ostacola il rimborso dei
crediti d'imposta spettanti.

Deposito di atti con servizio postale (R. Bresciani, pag. 4 - Norme e
Tributi)
Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 22313 del 4 settembre 2008), è
ammissibile l'utilizzazione del servizio postale per il deposito degli atti
ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente davanti alle
commissioni tributarie.

Contraffazione, il caso ricorrente (G. Barbato e G. Magliocco, pag. 5 -
Norme e Tributi)
La circolare n. 42/2005, emanata dall'agenzia delle Entrate, ha fornito dei
chiarimenti in merito ala norma che ha introdotto il principio
dell'indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a reato.
L'indeducibilità di tali oneri potrebbe derivare anche dal mancato rispetto
delle norme sulla sicurezza sul lavoro, sull'ambiente e sull'occupazione.

Penal-tributario dietro l'angolo (G. Barbato e G. Magliocco, pag. 5 - Norme
e Tributi)
L'indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o
attività qualificabili come reato, oltre alle conseguenze amministrative
nel settore fiscale, potrebbe comportare ulteriori problemi in relazione ad
una possibile rilevanza penal-tributaria.

Entrate rigide sulla rilevanza delle sanzioni (P. Meneghetti, pag. 5 -
Norme e Tributi)
Secondo il Fisco le sanzioni non sono deducibili in quanto, pur non essendo
dei costi illeciti, rappresentano la conseguenza stabilita dall'ordinamento
ad un comportamento illecito.

Unico, ravvedimento fino al 30 settembre (T. morina, pag. 10 - Norme e
Tributi)
Entro il 30 settembre i contribuenti potranno rimediare ad alcuni errori
commessi in relazione al 2007, presentare Unico 2008 correttivo o Unico
2007 integrativo a favore.

Contributi solo con benefici (E. Sollini, pag. 4 - Norme e Tributi)
Secondo la Ctr Toscana (sentenza n. 25/18/08) i contributi ai consorzi di
bonifica sono dovuti soltanto se l'immobile ha usufruito di un beneficio
dall'attività svolta dall'ente impositore.

Dopo il flop 2007 la tassa di scopo riparte dal turismo (G. Trovati, pag.
7)
La misura del "flop" della tassa di scopo emerge dall'analisi
dell'applicazione dell'imposta introdotta con la Finanziaria 2007. Il Ddl
sul federalismo, riportando l'imposta alla ribalta, abbozza un sistema in
cui gli enti locali potranno creare un tributo proprio "in riferimento a
particolari scopi".



Italia Oggi

Hotel e cene con mancia ridotta (N. Villa, pag. 4)
Diversi dubbi sul nuovo regime di detraibilità Iva per pasti e alberghi.
L'assenza di chiare indicazioni della prassi, la limitazione della
deducibilità di tali spese ai fini delle imposte dirette e i maggiori oneri
amministrativi che le imprese dovranno affrontare “rendono la novità
agrodolce”. A far data dal 1° settembre l'imposta relativa a tali
prestazioni è governata dalla regola generale dettata dall'articolo 19 del
Dpr 633/72, che ne consente la detrazione in presenza di sua inerenza
all'attività economica esercitata.

La spesa deve essere documentata da fattura (N. Villa, pag. 4)
Il problema amministrativo maggiore riguarda la necessità di documentare la
spesa sostenuta con la fattura al fine di godere della detrazione. Ai sensi
dell'articolo 21, è, infatti, vietata qualsiasi ipotesi di detrazione sulla
base della ricevuta fiscale o addirittura dello scontrino, essendo, invece,
necessario che la spesa sia documentata da fattura.

Regole interne e norme a Ue a confronto (N. Villa, pag. 5)
La circolare 53/E esplicitamente afferma che "l'intervento normativo è
stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa
nazionale e l'articolo 168 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre
2006, che aveva indotto la Commissione Ue ad attivare la procedura di
infrazione n. 2006/5040".

Mense aziendali, l'aliquota segue la tipologia del servizio (N. Villa, pag.
5)
Le novità in tema di detraibilità Iva relativa alle somministrazione di
alimenti e bevande comporta anche una rivisitazione del regime proprio
delle mense aziendali. Le scelte imprenditoriali sul punto possono andare
dal fornire direttamente il servizio allestendo dei locali dell'impresa da
adibire a mensa aziendale, all'affidarsi totalmente all'esterno fornendo
semplicemente ai dipendenti dei buoni pasto da consumare in esercizi
convenzionati. Le differenti fattispecie prevedono in primo luogo
differenze con riguardo all'aliquota applicabile.

Deduzione integrale fuori dal Comune dove ha sede l'impresa (pag. 6)
La deduzione integrale dal reddito d'impresa è garantita solamente delle
spese alberghiere e di ristorazione sostenute in relazione alle trasferte
dei dipendenti o collaboratori effettuate fuori dei territorio comunale di
ubicazione dell'impresa. Infatti, per espressa volontà della norma, restano
esenti dalla limitazione solamente i rimborsi spese dei dipendenti per le
trasferte di cui all'articolo 95, comma 3 del Tuir.

Spiragli per la ricevuta fiscale (C. Carpentieri, pag. 6)
I dipendenti in trasferta possono farsi documentare le spese alberghiere e
di ristorazione sostenute tramite la più agile ricevuta fiscale anche dopo
l'entrata in vigore della dell'articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater,
del dl n. 112/08. In tal caso, per l'impresa non sarà più possibile
detrarre l'Iva, la quale, tuttavia, resterà deducibile ai fini delle
imposte sui redditi.

Contenuto integrale. Rilievi nel mirino (M. Tozzi, pag. 12)
Relativamente al nuovo accertamento con adesione, la delimitazione
dell'ambito applicativo consente di comprendere il reale significato
dell'affermazione secondo cui è necessario definire “l'integrale contenuto”
del Pvc. Tale locuzione deve essere interpretata in riferimento a tutto ciò
che rientra nell'alveo dei rilievi definibili. Se un Pvc contiene sia
rilievi sostanziali definibili che altri esclusi (formali o suscettibili di
ulteriori indagini), la definizione integrale si riferisce esclusivamente a
tutti i rilievi sostanziali attinenti la determinazione di un maggior
imponibile ai fini reddituali, contributivi e dell'Iva.

Pagamenti, la rateazione ha più appeal (pag. 12)
Il contribuente, prima ancora di conoscere l'importo dovuto, che è
liquidato dall'Agenzia delle entrate competente a seguito della sua
adesione, deve decidere la modalità di pagamento. “Considerata anche
l'irreversibilità della scelta, vale la pena optare sempre per la
rateazione, in modo che le future iscrizioni a ruolo siano scadenzate nel
tempo".

Ammortamenti, anticipi alla fine (N. Villa e F. Cornaggia, pag. 28)
Ultima opportunità per gli ammortamenti anticipati anche per i beni
costruiti in economia. Nel 2008 si chiude definitivamente la stagione degli
ammortamenti anticipati che alla loro ultima apparizione hanno un ambito di
applicazione molto limitato. Ma tale ambito riguarda non solo i cespiti
acquistati ma anche quelli costruiti in proprio.

Un gioco d'anticipo solo per i beni nuovi (N. Villa e F. Cornaggia, pag.
28)
Novità del bene obbligatoria per dedurre maggiori ammortamenti. La prima
condizione posta per poter usufruire anche nel 2008 dell'ammortamento
anticipato è che i beni oggetto della deduzione siano nuovi. Ma la novità
può essere riconosciuta anche nel caso di beni autoprodotti.

I cespiti in deroga (N. Villa e F. Cornaggia, pag. 29)
Anche i beni autoprodotti godono della deroga per gli ammortamenti
anticipati. Se il bene costruito in economia è nuovo ed entra in funzione
nel 2008 è concesso il via libera alla possibilità di un maggior
ammortamento. Questa conclusione sembra doversi desumere in primo luogo
dalla testo letterale dell'art. 1, comma 34 della legge 244/2007.

Il debutto nel 2008 per avere il bonus (N. Villa e F. Cornaggia, pag. 29)
Solo l'entrata in funzione del bene porta a un maggior ammortamento. La
condizione deve anch'essa intervenire nel 2008 anche se può non essere
coincidente con l'acquisizione. L'ulteriore condizione richiesta dalla
norma è quella per cui l'ammortamento anticipato potrà valere anche per il
2008 solo nel caso di beni entrati in funzione nel medesimo periodo
d'imposta.

Schede carburanti con paletti (M. Tozzi, pag. 30)
La Cassazione, relativamente alla compilazione delle schede carburanti, con
sentenza n. 19820 del 18 luglio 2008, ribadisce la necessità di una
compilazione perfetta in ogni aspetto. In caso di omissione
dell'indicazione del numero di targa del veicolo, i soggetti Iva che
acquistano carburante non possono esercitare il diritto alla detrazione;
l'omissione, infatti, non può essere considerata una irregolarità formale
e, quindi, irrilevante ai fini della deducibilità del costo del carburante
acquistato.

Pratiche anti-fisco senza scampo (M. Tasini, pag. 31)
L'esistenza di una condotta abusiva può essere affermata, qualora il
perseguimento di un vantaggio fiscale costituisce lo scopo essenziale delle
operazioni controverse. Lo ha stabilito la Corte di giustizia con la
sentenza 21 marzo 2008, causa C-425/06.

Inefficacia degli atti anche per le imposte dirette (M. Tasini, pag. 31)
Non hanno efficacia nei confronti del fisco gli atti posti in essere dal
contribuente che costituiscano «abuso di diritto»; lo ha stabilito la Corte
di cassazione con la sentenza 8772 del 4 aprile 2008.