Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

martedì 16 marzo 2010

Rassegna Stampa 15/03/2010

Il Sole 24 ore

I costi black list tornano in gioco (L. Miele, Norme e tributi, pag. 5)
Il contribuente può disapplicare la norma antielusiva (art. 110 c.10 Tuir) dimostrando la ricorrenza una delle due esimenti (l’effettiva attività commerciale dell’impresa estera oppure la rispondenza dell’operazione ad un effettivo interesse economico e la sua concreta esecuzione). In caso di convenzioni per evitare le doppie imposizioni, le norme dei trattati devono prevalere sulle norme interne del Tuir.

La presenza deve essere stabile e continuativa (G. Ferranti, Norme e tributi, pag. 5)
Con la risoluzione n.100 dell’8.04.2009, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per superare il regime di indeducibilità dell’art. 110 del Tuir, non è sufficiente l’esistenza della sede o dell’attività decisionale della società, ma occorre che l’impresa partecipi in maniera stabile e continuativa alla vita economica del territorio estero.

Per le omissioni sanzioni mirate (R. Vito, Norme e tributi, pag. 5)
La mancata indicazione in Unico dei costi black list consente comunque la deduzione di tali costi, sempre che sussistano le circostanze esimenti. Per tale omissione è stabilita la sanzione amministrativa pari al 10% dei componenti negativi non dichiarati (art. 8 c.3-bis Dlgs 471/1997).

L’operazione è avvalorata dal (V. Russo, Norme e tributi, pag. 5)
L’esimente del “concreto interesse” pone a carico del contribuente residente l’onere di dimostrare che l’operazione è motivata da un interesse economico; la motivazione deve essere supportata da criteri di logica imprenditoriale e non solo dal mero risparmio d’imposta (risoluzione Agenzia delle entrate n. 46 del 16.03.2004).

La plusvalenza si divide in quote (P. Meneghetti, Norme e tributi, pag. 6)
Le variazioni in aumento e in diminuzione relative al reddito d’impresa prodotto dai soggetti Ires nel 2009 vanno indicate nel quadro RF del modello Unico SC. Nel rigo RF7 va indicata la quota tassabile nel periodo d’imposta della plusvalenza derivante dalla cessione di beni strumentali detenuti da almeno un triennio.

La tassazione dei dividendi segue il criterio temporale (G. P. Ranocchi, G. Valcarenghi, Norme e tributi, pag. 6)
Vengono indicate le corrette modalità di compilazione del modello RF per gli utili distribuiti nel 2009; con la differenziazione tra quelli maturati fino al 31.12.2007 e quelli prodotti dall’1.01.2008. Tale prospetto ha la funzione di monitorare la struttura del patrimonio netto riclassificato agli effetti fiscali.

Il tetto scende a 5mila euro (P. Meneghetti, Norme e tributi, pag. 6)
Nel periodo d’imposta 2009 la franchigia di deducibilità degli interessi passivi è diminuita da 10mila a 5mila euro. Si ricorda che tale tetto è sempre beneficiabile nella misura massima consentita anche in presenza di Rol negativo (circolare 19/E del 21.04.2009).

Unico 2010 fa rotta sui correttivi (G. Valcarenghi, Norme e tributi, pag. 2)
In attesa della approvazione definitiva dei modelli e dei correttivi degli studi di settore, si segnalano tre punti rilevanti: lo spostamento dal modello Iva a quello sui redditi dell’indicazione del maggior volume d’affari, l’aggiornamento dei meccanismi legati ai nuovi correttivi anticrisi e il campo annotazioni in caso di responso di non congruità.

Dall’8 aprile l’archivio online dà accesso a più informazioni (G. Valcarenghi, Norme e tributi, pag. 2)
Dall’8.04.2010 verrà attivato il servizio “BeOnBusiness”, una banca dati online da cui potranno essere reperiti in forma anonima dati aggregati sulla realtà economica, strutturale e territoriale delle imprese soggette a studi di settore.

Studi di settore, il contraddittorio vince (M. Mobili, G. Parente, Norme e tributi, pag. 3)
Gli inviti al contradditorio basati sugli studi di settore risultano più motivati. L’Agenzia delle entrate con direttiva interna (del giugno 2009) ha posto l’accento soprattutto sulla struttura degli inviti e sulla loro motivazione; inoltre, ha recentemente ribadito che gli studi di settore, nella fase di controllo, devono costituire uno strumento di analisi dei rischi.

Niente verifica per chi è in linea con il minimo (D. Carnimeo, Norme e tributi, pag. 3)
La Ctp di Bari con sentenza n. 33/02/10 del 3.03.2010 ha stabilito che è illegittimo l’accertamento fondato sugli studi di settore nei confronti di un contribuente che in dichiarazione si adegua al ricavo minimo previsto dagli studi.

Un utilizzo flessibile risponde alla richiesta di certezze (C. Carpentieri, Norme e tributi, pag. 3)
Nel nuovo invito al contraddittorio non ci sarà più riferimento alle procedure automatizzate e la scelta dell’accertamento avverrà sulla base di un’attenta selezione di una serie di elementi.

Dalle Sezioni unite un input alle sedi locali (F. Falcone, A. Iorio, Norme e tributi, pag. 3)
La giurisprudenza della Cassazione afferma che a seguito di contraddittorio, nella motivazione di un eventuale avviso di accertamento, l’ufficio dovrà esplicitare le ragioni per le quali ha deciso di emettere l’atto, nonostante quanto emerso nel corso del contraddittorio; in caso contrario l’atto sarà nullo per difetto di motivazione.

La Tremonti ter incide sul minimo (P. Meneghetti, Norme e tributi, pag. 6)
Per la determinazione del reddito relativo al periodo d’imposta 2009, si dovrà considerare, tra le agevolazioni, la detassazione degli investimenti Tremonti ter e il bonus capitalizzazione del 3%. Si sottolinea che, ai fini della compilazione del prospetto, occorre indicare la sommatoria delle agevolazioni nel rigo RF82.

Solo la parte detrae l’Iva (M. G. Strazzulla, Norme e tributi, pag. 4)
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4750 del 26.02.2010 ha stabilito che non è ammessa in detrazione l’Iva relativa a fatture soggettivamente inesistenti; tale facoltà è riconosciuta solo in relazione a fatture emesse dal soggetto che ha effettivamente ceduto la merce ovvero prestato il servizio.


Senza effetti la cartella recapitata a tempo scaduto (A. Sacrestano, Norme e tributi, pag. 4)
La Ctr Puglia con sentenza n. 66/22/10, confermando la decadenza del fisco dal diritto a riscuotere i ruoli notificati oltre i limiti fissati dal legislatore, stabilisce che l’ufficio è tenuto ad attenersi allo schema temporale disciplinato dal combinato disposto del Dlgs 46/99 e della L 156/05.

L’avviso indica il responsabile (D. Settembre, Norme e tributi, pag. 4)
La Ctp di Treviso con sentenza n. 12/4/10 del 9.02.2010 ha stabilito che sono nulli gli avvisi di accertamento Ici che risultano privi dell’indicazione del responsabile del procedimento e degli altri elementi tassativamente richiesti dallo Statuto del contribuente.

Italia oggi

Niente crisi per gli incassi del fisco (A. Bongi, pag. 12)
Le maggiori entrate registrate dal fisco nel 2009 sono dipese dalla crescita della maggiore imposta accertata rispetto al numero delle verifiche eseguite e dall’incremento del numero degli accertamenti definiti dai contribuenti tramite adesione.

Il riallineamento guadagna tempo (N. Villa, pag. 10)
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8 del 4.03.2010 in materia di riallineamento dei valori contabili e fiscali chiarisce che i soggetti Ias possono adeguare i valori contabili a quelli fiscali presentando una dichiarazione integrativa.

Per l’avviamento vige il principio di neutralità (N. Villa, pag. 10)
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8 del 4.03.2010 ritiene che l’eventuale trasferimento del valore di avviamento nell’ambito di un conferimento aziendale non può assumere rilevanza fiscale; l’avviamento, se affrancato continuerà ad essere dedotto dal conferente.

Fiscalità differita in evidenza (N. Villa, pag. 11)
Secondo il documento interpretativo dell’Oic n. 4 del 2009 le attività immateriali che scaturiscono dalla attribuzione dei maggiori valori iscritti in operazioni di conferimento, fusione o scissione avvenuti in regime di neutralità d’imposta possono comportare l’iscrizione anche delle imposte differite.

Fusioni e scissioni, perdite in salvo (A. Felicioni, pag. 13)
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 10.03.2010 risolve il problema dei rapporti tra operazioni straordinarie e consolidato fiscale, precisando che quest’ultimo non conosce i limiti al riporto delle perdite nelle ipotesi di fusione o scissione.

Rettifiche, il fisco non può barare (M. Tasini, pag. 21)
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2424 del 9.02.2010 stabilisce che “un accertamento integrativo presuppone sempre un atto, quello originariamente emesso, che continua ad esistere e che non viene meno con l’emissione di un secondo atto impositivo”.