Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 23 novembre 2009

Rassegna Stampa 23/11/2009

Il Sole 24 Ore

Studi di settore, sotto tiro le spese extra (A. Iorio, M. Mobili, Norme e tributi pag. 1)
Il Direttore dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate L. Magistro, ha affermato che chi possiede immobili o un’autovettura non può essere non congruo rispetto agli studi di settore e che anzi il possesso di tali beni serve ad avvalorare le risultanze di Gerico.

Più difficile la prova contraria al redditometro (D. Deotto, Norme e tributi pag. 1)
L’articolo mette a confronto studi di settore e redditometro. Quest’ultimo, essendo una presunzione legale, determina delle conseguenze rilevanti per il contribuente e la prova contraria risulta più difficile rispetto agli studi di settore.

Sui redditi intermedi prelievo al bivio tra analitico e forfait (L. Miele, V. Russo, Norme e tributi pag. 2)
I redditi di natura finanziaria percepiti tra l’1.01.2009 e la data di effettivo deposito presso l’intermediario delle somme oggetti di emersione tramite la sanatoria, possono essere tassati col metodo analitico o con quello forfetario mantenendo la riservatezza.

Metodo presuntivo per i fondi esteri (L. Miele, V. Russo, Norme e tributi pag. 2)
Il metodo di tassazione forfetario per i redditi percepiti tra l’1.01.2009 e la data di rimpatrio materiale o giuridico delle attività finanziarie può essere scelto anche per comunicare all’intermediario i proventi derivanti da fondi non armonizzati esteri.

Attività da scudo ai giusti valori (P. Ceppellini, R. Lugano, Norme e tributi pag. 3)
Alternativamente al metodo del costo d’acquisto come valore fiscalmente riconosciuto ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva per regolarizzare le attività detenute all’estero, l’articolo analizza le opzioni a disposizione del contribuente per indicare il giusto valore nella dichiarazione riservata.

Per immobili e altri beni fa sempre fede l’acquisto (P. Ceppellini, R. Lugano, Norme e tributi pag. 3)
La circolare n. 43/E del 2009 ha chiarito che per gli immobili detenuti all’estero e regolarizzati tramite lo scudo fiscale è il costo d’acquisto il valore fiscalmente rilevante ai fini dell’emersione.

In bilancio più vincoli sugli appalti in corso (C. Odorizzi, Norme e tributi pag. 4)
Per la chiusura del bilancio 2009 deve essere posta particolare attenzione alla valutazione delle rimanenze di lavori in corso, oggetto di recenti chiarimenti da parte delle Entrate sulle regole per la loro contabilizzazione e sui relativi riflessi fiscali.

Stabili organizzazioni su modello europeo (A. Piciocchi, Norme e tributi pag. 5)
La sentenza della Corte di Giustizia Ue del 16.07.2009, causa C-244/08, impone all’Italia di adeguarsi alle nome comunitarie in tema di rimborsi Iva a favore di operatori non residenti. La nuova normativa avrà decorrenza dall’1.01.2010.

Documenti non richiesti utilizzabili nel processo (M. G. Strazzulla, Norme e tributi, pag. 5)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22765 del 28.10.2009, ha affermato possono essere utilizzati in contenzioso utilizzare in contenzioso i documenti non forniti dal contribuente, purché neanche richiesti al medesimo.



È nulla la cartella notificata via posta (Al. Sacrestano, Norme e tributi pag. 5)
La Ctp di Lecce ha affermato che è inesistente la notifica degli atti dell'esecuzione eseguita direttamente dal concessionario utilizzando il servizio postale (sent. n. 909/05/09 del 23.10.2009).

Il responsabile si indica per nome (D. Carnimeo, Norme e tributi, pag. 5)
La Ctp di Bari con la sentenza n. 136/02/09, ha affermato che è nulla la cartella di pagamento se l’indicazione del responsabile del procedimento non è idonea ad individuare con precisione il soggetto investito del relativo incarico.


Italia Oggi

Attività all’estero, trattamento soft (L. Nisco, pag. 14)
Le attività detenute dai lavoratori dipendenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa all’estero possono essere regolarizzate con una sanzione ridotta per la mancata compilazione del quadro RW (ris. 48/E del 17.11.2009).

Il visto di conformità discrimina (N. Villa, pag. 8)
L’articolo riassume in dieci casi i soggetti abilitati e quelli esclusi per il rilascio del nuovo visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva obbligatorio dall’1.01.2010.

Nessuna delega al rilascio (N. Villa, pag. 9)
Non sarà possibile delegare l’appostazione del visto di conformità a chi non tiene la contabilità del contribuente ai fini della compensazione del credito Iva.

Studi, scacco al contribuente (A. Bongi, pag. 11)
La Ctr della Lombardia nella sentenza n. 72 del 13.07.2009 ha affermato che l’avviso di accertamento basato sui parametri resta valido se il contribuente, senza fornire ulteriori circostanze specifiche, oppone a tale ricostruzione il solo risultato degli studi di settore successivamente approvati.



Macchinari, permute valorizzate (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 20)
Le agevolazioni fiscali previste dalla Tremonti ter per l’acquisto di macchinari inclusi nella Tabella Ateco divisione 28 possono essere estese anche ai casi di permuta dei medesimi.

Detassazione, sono rilevanti il costo del bene e il conguaglio (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 20)
In caso di permuta, ai fini dell’agevolazione prevista dalla Tremonti ter, rileva il costo del bene ceduto aumentato dell’eventuale conguaglio in denaro.

Il momento dell’investimento? Valgono le regole ordinarie (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 21)
Per individuare il momento dell’investimento rilevante ai fini della Tremonti ter, si applicano le regole ordinarie dell’art. 109 del Tuir, ma potrebbero emergere alcune complicazioni in caso di permuta di cosa presente con cosa futura.

L’Iva viaggia sul doppio binario (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 21)
L’articolo analizza il contratto di permuta ai fini Iva e i suoi riflessi fiscali.

Iva, l’editoria è un caso a sé stante (F. Ricca, pag. 12)
Il settore dell’editoria è uno dei pochi per i quali l’Iva è “monofase” e si applica solo dall’editore.

L’imposta si può calcolare su base forfetaria (F. Ricca, pag. 12)
Per il settore dell’editoria è prevista la possibilità di calcolare l’Iva su base forfetaria ovvero analitica.

L’importatore è equiparato all’editore (F. Ricca, pag. 12)
Per il soggetto importatore di pubblicazioni, l’Iva è riscossa dalla dogana sulla base dei prezzi di rivendita al pubblico (ex art. 4 del DM del 9.04.1993).

Salvo il diritto alla detrazione (F. Ricca, pag. 13)
Il particolare regime Iva per il settore dell’editoria non pregiudica il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi né per gli editori né per gli altri operatori del settore.

Aliquota minima estesa ai libri digitali (F. Ricca, pag. 13)
L’aliquota Iva ridotta al 4% si applica anche ai libri in formato digitale così come disposto dalla direttiva Iva 2006/112/CE.