Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 18 maggio 2009

Rassegna Stampa 18/05/2009

Il Sole 24 Ore

L’Ires si riprende lo sconto (L. Gaiani, Norme e tributi pag.1)
In giugno troveranno applicazione le disposizioni introdotte dalla
manovra finanziaria per il 2009, quelle del decreto “anti-crisi” e la
stretta sull’Ires della “Robin Tax” per alcuni settori. Tra le altre
novità vi è la restituzione dello sconto di novembre del 3% sull’acconto
Ires.

Bilanci slittati per rinviare il pagamento (L. Gaiani, Norme e tributi
pag.1)
In caso di carenza di liquidità o in caso di particolari esigenze legate
alla struttura o all’oggetto sociale è consentito, indicando le ragioni
del rinvio, far slittare l’approvazione del bilancio a fine giugno e il
pagamento delle imposte sul reddito al 16 luglio.

Robin tax, effetto pieno per il settore energia (L. Gaiani, Norme e
tributi pag.1)
Il settore energetico verrà pienamente colpito dall’addizionale Ires del
5,5% previsto dalla Robin Tax. L’imposta sul reddito sarà del 33%, come
lo scorso anno, per le società di capitali che operano nei settori della
ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione di petrolio,
della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gas
naturale, nonché della produzione o commercializzazione di energia
elettrica.

Operazioni aziendali, sostitutiva nei quadri con opzioni multiple (L.
Miele, V. Russo, Norme e tributi pag.2)
Le società possono riallineare con il pagamento dell’imposta sostitutiva
i maggiori valori risultanti dalle operazioni di ristrutturazione
aziendale (quadro RQ di Unico 2009).

Ias infragruppo: occorre guardare la riserva negativa (L. Miele, V.
Russo, Norme e tributi pag.2)
Le operazioni di ristrutturazione infragruppo fra soggetti Ias, in
assenza di riferimenti a principi o interpretazioni Ifrs specifici,
implicano che la conferitaria debba prendere in carico l’azienda
conferita in continuità di valori contabili, iscrivendo contestualmente
una riserva negativa pari alla differenza tra valore di apporto
dell’azienda e quello preesistente presso la società conferente.

Affrancamento sempre parziale (L. Miele, V. Russo, Norme e tributi
pag.2)
Sia l’art. 176, c. 2-ter, del Tuir, sia l’art. 15, c. 10, del D.l.
185/08 consentono il riallineamento anche parziale dei valori fiscali ai
maggiori valori civili.

Per gli ammortamenti effetti fiscali posticipati (L. Miele, V. Russo,
Norme e tributi pag.2)
Dalla lettura congiunta delle disposizioni del Tuir e del D.l.
“anti-crisi” emerge che “per un conferimento effettuato nel 2008
l’ammortamento fiscalmente riconosciuto sul maggior valore assoggettato
a sostitutiva può essere operato ad aliquota ordinaria del 5,56% sin dal
2009”, “ma solo dal 2010 su tale maggior valore può essere effettuato
l’ammortamento fiscalmente riconosciuto in misura non superiore ad un
nono”.

Disciplina antielusiva per le società di persone (G. Ferranti, Norme e
tributi, pag.3)
Per evitare che siano utilizzate società di persone per aggirare il
nuovo limite alla deducibilità degli interessi passivi introdotta con la
riforma dell’art. 96 del Tuir, è stato modificato il comma 6 dell’art.
110 del Tuir, stabilendo che le perdite attribuite per trasparenza dalle
società in nome collettivo e in accomandita semplice non sono più
utilizzabili da società di capitali e dagli altri enti commerciali per
la riduzione del proprio reddito, ma solo per la compensazione con gli
utili distribuiti entro cinque esercizi dalla medesima società di
persone.

Per il reato tributario non basta l’abuso di diritto (I. Caraccioli,
Norme e tributi pag.4)
Al giudice penale non interessa se una data operazione sia riconducibile
all’abuso del diritto, bensì e unicamente se nel comportamento del
contribuente siano ravvisabili gli estremi costitutivi di specifiche
fattispecie criminose in materia tributaria.

L’Iva europea segue il (R. Portale, Norme e tributi pag.5)
Dal gennaio 2010 le società che operano all’interno della Comunità
dovranno adattarsi alle nuove disposizioni della direttiva Iva
2008/8/CE, che sposta la tassazione nel luogo del destinatario.

Deroghe dai noleggi alla ristorazione (G. Romano, Norme e tributi pag.5)
Dai nuovi articoli da 46 a 58 della direttiva di rifusione 2006/112/CE,
sono previste una serie di disposizioni che derogano alla regola
generale di tassazione nel paese del committente o del prestatore.

L’effettivo utilizzo ribalta le regole (A. Portale, Norme e tributi
pag.5)
Per alcune tipologie di servizi la direttiva 2008/8/CE permette di
utilizzare il principio dell’effettiva fruizione ed effettiva
utilizzazione per determinare l’assoggettabilità ad Iva.

Controlli dell’Autorità sui container ceduti (breve, Norme e tributi
pag.4)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10387 del 6.05.2009 ha
affermato che i container che si trovino in regime di ammissione
temporanea in esonero dai dazi dell’importazione previsto per le merci
non comunitarie destinate alla riesportazione, entro un determinato arco
temporale, possono essere ceduti a terzi senza perdere l’agevolazione,
purché l’Autorità ne abbia notizia per effettuare i necessari controlli.

Ora la fotocopia vale come prova (A. Iorio, Norme e tributi pag.4)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9773 del 2009, capovolgendo le
precedenti posizioni della Ctr, ha affermato che la produzione di
documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per
introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l’onere di
contestarne la conformità all’originale.

Cartelle mute illegittime se precedenti a giugno 2008 (D. Carnimeo,
Norme e tributi, pag.4)
La Ctr della Puglia con la sentenza n. 63/9/09 ha affermato, in
opposizione a quando precedentemente statuito dalla sentenza di
Cassazione n. 58/09, che sono illegittime e come tali devono essere
annullate le cartelle di pagamento prive della sottoscrizione
dell’indicazione del responsabile del procedimento, se i relativi ruoli
sono stati consegnati agli agenti della riscossione prima
dell’1.06.2008.


Italia Oggi

Imponibile Irap, calcoli attenti (F. G. Poggiani, pag.10)
Con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 al D.lgs. 446/97
istitutivo dell’Irap, sarà più difficile la determinazione della base
imponibile, in quanto si dovrà porre maggiore attenzione a quei
componenti sia positivi che negativi che non sono inseriti nelle voci A
e B ma che tuttavia concorrono a tale determinazione.

Derivazione e correlazione, slalom dei contribuenti (F. G. Poggiani,
pag.10)
Con l’abrogazione della derivazione dell’Irap dall’Ires e con
l’introduzione del principio di correlazione di cui al c. 4, dell’art.
11 del D.lgs 446/97, di fatto diventa più complesso determinare la base
imponibile su cui applicare l’aliquota Irap.

Irap, è meglio giocare d’anticipo (A. Bongi, pag.12)
In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla
indeducibilità dell’Irap dall’Ires il contribuente può in via cautelare
chiedere il rimborso dell’annualità 2004, considerati i termini di 48
mesi previsti dal D.p.r. 602/73 in scadenza.

Mandati senza traccia in Unico (F. Cornaggia, N. Villa, pag.20)
La contabilizzazione delle movimentazioni economiche derivanti dai
contratti di mandato non può incidere sugli effetti fiscali della
relativa operazione.

Nessuna influenza anche ai fini Irap (F. Cornaggia, N. Villa, pag.20)
Il sostenimento di spese parzialmente o totalmente indeducibili ai fini
Ires poi riaddebitate, non potrà creare alcun effetto ai fini Irap.