Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

martedì 28 aprile 2009

Rassegna Stampa 27/04/2009

Il Sole 24 Ore

Abuso del diritto a maglie larghe (A. Iorio, Norme e tributi pag.1)
La posizione della recente giurisprudenza in materia di abuso del
diritto potrebbe causare verifiche finalizzate non a dimostrare ricavi
non dichiarati o costi indeducibili, bensì a disconoscere l’effettiva
ragionevolezza economica di un’operazione esclusivamente per far aderire
il contribuente all’accertamento.

Anche il sollecita una soluzione dal legislatore (A. Iorio,
Norme e tributi pag.1)
I giudici di merito con due recenti sentenze (n. 87/31/09 Ctp Milano e
n. Ctr Liguria n. 25/1/09) chiedono espressamente un intervento
normativo orientato a chiarire i dubbi sul principio dell’abuso di
diritto come interpretato dalle recenti posizioni della Corte di
Cassazione.

Così Unico pesa l’auto in leasing (G. Ferranti, L. Miele, Norme e
tributi pag.3)
L’art. 164 del Tuir viene considerata norma speciale e quindi prevalente
sulle disposizioni dell’art. 96 dello stesso decreto. Non rilevano
quindi, ai fini del Rol, gli interessi passivi su finanziamenti per
l’acquisto o leasing di veicoli aziendali.

Con la cessione del contratto il prelievo è proporzionale (G. P.
Ranocchi, G. Valcarenghi, Norme e tributi pag.3)
In mancanza di una posizione ufficiale delle Entrate, sembra ragionevole
affermare che la plusvalenza da cessione di un contratto di leasing di
un automezzo debba essere attratta a tassazione per la sola percentuale
corrispondente al rapporto tra canoni dedotti e canoni imputati a conto
economico.

Soggetti non Ias: plusvalenza in più esercizi (G. De Candia, Norme e
tributi pag.3)
Non è stato ancora chiarito il trattamento fiscale della plusvalenza che
si genera in caso di vendita del bene oggetto del lease back alla
società di leasing. Civilisticamente la plusvalenza da sale and lease
back deve essere iscritta a conto economico in funzione della durata del
contratto di locazione finanziaria.

Concessioni con diritto d’uso rivalutabili (F. Aramini, M. Pellecchia,
Norme e tributi, pag.4)
Dalla lettura della circolare n. 11/E del 19.03.2009 emerge che la
rivalutazione agevolata dei beni immobili e di aree non fabbricabili,
potrebbe trovare applicazione anche per alcuni diritti reali.

Il Tfr iscritto in bilancio trova l’alternativa all’EC (M. Piazza, A.
Scagliarini, Norme e tributi pag.2)
Dal 2008 le differenze tra Tfr iscritto in bilancio e ammontare
fiscalmente deducibile saranno di più difficile gestione per i soggetti
Ias, alla luce delle modifiche legislative apportate e della
dichiarazione dei redditi che rende il quadro EC riservato ai
riassorbimenti.

Al recupero si somma l’imposta sostitutiva (M. Piazza, A. Scagliarini,
Norme e tributi pag.2)
Tramite il quadro EC è possibile riallineare i valori che emergono dal
maggior valore del fondo Tfr fiscalmente rilevante e quello iscritto in
bilancio, recuperando la maggiore sostitutiva versata.

Iva sugli spot, nella Ue (R. Portale, Norme e tributi pag.5)
La Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 19.02.2009, relativa alla
causa C-1/08, ha affermato, modificando la propria precedente posizione
sull’ambito territoriale, che rileva il Paese da cui partono i messaggi
pubblicitari e non quello in cui sono materialmente diffusi ai fini Iva.

Nessun prelievo se il prestatore è fuori dall’Unione (R. Portale, Norme
e tributi pag.5)
I servizi pubblicitari non sono soggetti ad Iva se sono forniti da un
prestatore residente fuori dalla Comunità nei confronti dei propri
clienti, anche italiani (Corte di Giustizia causa C-1/08).

Al sicuro le operazioni chiuse prima del 19 febbraio (G. Romano, Norme e
tributi pag.5)
Secondo il principio del legittimo affidamento, le prestazioni di
servizi pubblicitari effettuate prima della pubblicazione della sentenza
del 19.02.2009 sono soggette ad Iva al 20%.

La tassa segue il committente (A. Portale, Norme e tributi pag.5)
Dal 1° gennaio 2010 entreranno in vigore le modifiche apportate alla
direttiva di rifusione 2006/112/CE; il luogo di tassazione delle
prestazioni di servizi rese da soggetti passivi ad altri soggetti
passivi d’imposta, sarà in via generale il Paese in cui è stabilito il
committente.

Regime differenziato per imponibile (breve, pag.4)
Nel caso di conferimento di un bene immobile in una società di capitali,
il fatto che a quest’ultimo debba essere attribuito un identico valore
sia ai fini dell’imposta di registro che delle ipocatastali non fa venir
meno la diversità di oggetto e disciplina propria di ogni singola
imposta (Cassazione n. 8634 del 9.04.2009).

Ipoteche solo sopra gli ottomila euro (E. Sollini, Norme e tributi
pag.4)
La Ctp di Cosenza con la sentenza n. 138/1/09 ha affermato che Equitalia
può iscrivere ipoteche sui beni del debitore a garanzia del proprio
credito solo se superiore a 8 mila euro.

Motivi specifici all’atto di appello (breve, pag.4)
L’indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce un
requisito essenziale dell’atto di appello, non potendo bastare il mero
richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente
grado di giudizio (Cassazione n. 8640 del 9.04.2009).


Italia Oggi

Interessi passivi, parte la verifica (D. Liburdi, pag.10)
Dalla lettura della circolare n. 19/E emerge che rilevano gli interessi
derivanti da taluni contratti espressamente indicati, nonché gli
interessi da qualsiasi altra operazione avente causa finanziaria.

Immobili, prova caso per caso (D. Liburdi, pag.11)
L’articolo offre una analisi delle diverse fattispecie che possono
verificarsi nell’applicazione dell’art. 96 del Tuir relativamente a
interessi e finanziamenti che riguardano il comparto immobiliare.

Al via il riallineamento dei valori (F. Cornaggia, N. Villa, pag.20)
Il Documento interpretativo n. 3 dell’OIC ha dettato i chiarimenti alla
disciplina speciale contenuta nel D.l. “anti-crisi” in tema di
riallineamento dei valori fiscalmente riconosciuti ai maggiori valori
contabili iscritti per effetto di operazioni straordinarie.

Fiscalità differita obbligatoria (F. Cornaggia, N. Villa, pag.20)
Il principio contabile n. 4 chiarisce che a fronte di una imputazione in
bilancio di maggiori valori derivanti da conferimenti, fusioni e
scissioni privi di rilevanza fiscale non vi è altra strada se non quella
di contabilizzare le imposte differite relative agli stessi.

La prova? Deve essere analitica (M. Tasini, pag.19)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6617 del 19.03.2009 ha
affermato che le movimentazioni bancarie sono prova contro
l’imprenditore e la prova contraria non può essere generica ma
analitica.