Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 20 aprile 2009

Rassegna Stampa 20/04/2009

Il Sole 24 Ore

L’immobile rivalutato evita il doppio prelevo (P. Meneghetti, Norme e
tributi pag.2)
La circolare n. 11/E del 19.03.2009 ha chiarito che nel caso di una
rivalutazione non rilevante ai fini fiscali di un immobile, non sono
deducibili gli ammortamenti e plusvalenze ad esso legati.

Esclusi i terreni: si riduce l’appeal (Al. Sacrestano, Norme e tributi
pag.2)
La rivalutazione dell’immobile eseguita ai sensi dell’art. 15, c. da 16
a 23, del D.l. “anti-crisi” deve tenere conto del separato valore
intrinseco del fabbricato da quello sull’area in cui esiste, tramite una
perizia tecnica.

Bilancio, sostitutiva con effetti ritardati (L. Miele, Norme e tributi
pag.2)
Se alla rivalutazione dell’immobile viene data rilevanza fiscale nel
2008 con il versamento della sostitutiva, gli effetti, ai fini del
valore dei cespiti da considerare nel test di operatività e per il
calcolo dei redditi minimi, si avranno solo dal 2013. Per il periodo
d’imposta 2008 valgono le disposizioni della Legge finanziaria 2006.

Sull’accesso la forma giuridica è ininfluente (G. P. Ranocchi, G.
Valcarenghi, Norme e tributi pag.2)
La circolare n. 11/E del 2009 ha chiarito che all’istituto della
rivalutazione dei beni immobili possono aderire tutti i titolari di
reddito d’impresa indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Il Fisco spinge le fusioni (Am. Sacrestano, Al. Sacrestano, Norme e
tributi pag.3)
Il D.l. “incentivi”, in linea con la tendenza comunitaria, spinge
all’agevolazione fiscale della crescita dimensionale, non tassando i
maggiori valori dei beni strumentali fino a € 5 milioni e riducendo la
rigidità sul requisito dell’indipendenza.

Distretti, scatta l’accordo sul prelievo (Am. Sacrestano, Al.
Sacrestano, Norme e tributi pag.3)
Il D.l. “incentivi” introduce la possibilità per i distretti industriali
di accedere ad un regime di tassazione aggregata del tutto simile al
consolidato nazionale. E’ previsto altresì un concordato preventivo di
tre anni per i tributi dovuti agli enti locali.

Un contratto fa sul mercato (Am. Sacrestano, Al.
Sacrestano, Norme e tributi pag.3)
Un atto pubblico o una scrittura privata autenticata sancisce la nascita
della rete aziendale ai fini delle agevolazioni previste dal D.l.
“incentivi”.

Volano per la crescita del dopo-recessione (E. Scarci, Norme e tributi
pag.3)
Le disposizioni del D.l. “incentivi” sono idonee a rafforzare le imprese
nazionali ma non a portarle fuori dalla situazione di crisi.

I benefici da non perdere (S. Braschia, G. Buscema, E. De Fusco, Norme e
tributi pag.1)
La circolare n. 10/09 del Ministero del Lavoro esplicita i termini e le
metodologie per usufruire dei benefici contributivi, del bonus
assunzioni e del cuneo fiscale.

L’antieconomicità da sola non inchioda l’impresa (A. Iorio, Norme e
tributi pag.4)
La Ctp di Milano con la sentenza n. 87/31 del 2009 ha affermato che
“un’operazione può integrare un comportamento elusivo qualora, e nella
misura in cui, lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale si ponga come
elemento predominante e assorbente della transazione rispetto agli altri
eventuali obiettivi di natura commerciale, finanziaria, contabile”.

Compensazioni con sospetto (A. Iorio, M. Mobili, pag.2)
Tramite le compensazioni in alcune regioni si versa metà delle imposte
dovute. Nei prossimi mesi l’attività di verifica sarà incentrata sulle
compensazioni “disinvolte”.

Negli ultimi tre anni giro di vite sulle sanzioni (A. Iorio, pag.2)
Con il D.l. “Visco-Bersani” (n. 223/06) sono state inasprite le sanzioni
amministrative e penali relative al reato di compensazione indebita.

Senza rappresentante non c’è rimborso Iva (M. G. Strazzulla, Norme e
tributi pag.4)
La Corte di Cassazione con le sentenze n. 8790 e n. 8785 ha affermato
che la cessazione dell’attività del rappresentante fiscale non autorizza
il rimborso dell’Iva alla società estera.

Largo all’import-export targato Ue (A. Fruscione, B. Santacroce, Norme e
tributi pag.5)
Le imprese europee stanno aumentando le richieste per aderire alla
semplificazione previste dallo status di operatore economico autorizzato
(Aeo) introdotte progressivamente da specifici regolamenti comunitari.

La copre almeno 200 miliardi (G. Trovati, pag.3)
Il progetto di euroriteuta dovrebbe poter garantire l’anonimato di chi
mantiene all’estero le proprie liquidità, stimandosi circa 900 milioni
di maggiore gettito. Resta tuttavia facile eludere anche questa ritenuta
con società o trust.


Italia Oggi

Più attenzione in presenza di perdite fiscali (A. Felicioni, pag.10)
La circolare n. 16/E del 2009 non vieta che la deduzione forfetaria del
10% dell’Irap dall’Ires possa essere fatta valere anche nell’ipotesi in
cui nel periodo d’imposta di riferimento si sia conseguito un risultato
economico negativo ai fini delle imposte sui redditi.

Per il passato serve l’istanza di rimborso (A. Felicioni, pag.11)
La possibilità di chiedere i rimborsi relativi all’introduzione della
deducibilita forfetaria dell’Irap arriva fino al 2004, previa
presentazione per i periodi precedenti al 2008, di una istanza di
rimborso nei limiti temporali previsti dall’art. 38 del D.p.r. 602/73..

Consolidato e trasparenza, deducibilità a due vie (A. Felicioni, pag.11)
L’autore esamina le modalità di presentazione delle istanze di rimborso
Ires a seguito della deducibilità dell’Irap, nei casi di opzione per il
consolidato fiscale o per la trasparenza.

Plusvalenze con esenzioni ampie (A. Felicioni, pag.14)
La circolare n. 15/E del 2009 chiarisce che le plusvalenze reinvestite
in società neocostituite sono esenti con i limiti quantitativi
introdotti dalla manovra d’estate 2008 e ne determina le tempistiche per
la fruizione.

Chi non reinveste paga imposte e interessi ((A. Felicioni, pag.14)
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/E del 2009 ha chiarito
che il mancato reinvestimento della plusvalenza realizzata entro i due
anni dalla cessione fa venir meno il beneficio dell’esenzione, causando
l’obbligo del pagamento dell’imposta non versata a suo tempo con
l’aggravio degli interessi.

Gerico 2009, una partita ai rigori (A. Bongi, pag.8)
Il contribuente potrà giustificare la propria mancata congruità agli
studi di settore spiegando all’Amministrazione le cause dello
scostamento tramite il campo di annotazioni del modello studi.

Quattro casi concreti come bussola per procedere (A. Bongi, pag.8)
Nell’articolo sono descritti sinteticamente quattro casi in cui il Fisco
considera non applicabili gli studi di settore in vista della
congiuntura economica sfavorevole.