Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 8 settembre 2008

RASSEGNA STAMPA 8/9/2008

Il Sole 24 Ore


Unico online, proroga su misura (P. Meneghetti, pag. 2 - Norme e Tributi)
Si avvicina il termine per l'invio telematico di Unico 2008 previsto dal
provvedimento di proroga (Dl 97/08), divenuto definitivo con la conversione
nella legge 129/08. La data del 30 settembre sarà generalmente la scadenza
da rispettare ma il termine va adattato in funzione del soggetto che deve
presentare la dichiarazione.

L'incarico assegna obblighi bipartisan (G.P. Ranocchi e G. Valcarenghi,
pag. 2 - Norme e Tributi)
La scadenza del 30 settembre interessa solo modelli trasmessi per via
telematica, per obbligo o facoltà del contribuente. L'invio di Unico può
essere effettuato in proprio dai contribuenti oppure dagli intermediari.
Questi ultimi hanno l'obbligo della trasmissione telematica.

Ravvedimento operoso <> dalla dilazione (P. Meneghetti, pag. 2 -
Norme e Tributi)
Per la regolarizzazione degli errori e omissioni commessi in un certo
periodo d'imposta, anche se incidenti sulla determinazione del tributo, è
prevista una scadenza che coincide con il termine di invio telematico della
dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.
Pertanto, le violazioni eseguite nel 2007 possono essere regolarizzate
procedendo al versamento dell'imposta della sanzione e degli interessi
entro la data ultima di consegna di Unico 2008, spostata al 30 settembre
2008.

File rifiutati, invio da rifare (S. Pellegrino, pag. 2 - Norme e Tributi)
Soltanto con la ricezione della ricevuta rilasciata dal servizio telematico
la dichiarazione si intende effettivamente presentata: il messaggio che il
sistema produce dopo l'invio della dichiarazione conferma solo l'avvenuta
trasmissione. Quando il file viene scartato dal sistema, si ha una mancata
presentazione della dichiarazione.

Il Fisco insegue i rimpatri (G. Ferranti, pag. 4 - Norme e Tributi)
Con la risoluzione n. 345 del 5 agosto 2008, l'agenzia delle Entrate ha
fornito importanti chiarimenti in merito ai problemi interpretativi
riguardanti il valore fiscale da attribuire ai beni in caso di
trasferimento di sede legale dall'estero in Italia. In particolare,
l'Agenzia ha affermato che il criterio del costo storico, alla base degli
ordinari principi di determinazione del reddito d'impresa, va utilizzato in
caso di assenza di atti di natura traslativa dei beni e di continuità dei
valori fiscalmente riconosciuti. Il criterio dei valori correnti è,
invece, applicabile in caso di discontinuità giuridico-tributaria e di
fuoriuscita dei beni dal patrimonio del soggetto passivo d'imposta, anche
per evitare fenomeni di doppia tassazione nel caso in cui nello Stato
estero fosse prevista una exit taxation.

Riporto delle perdite a doppia condizione (L. Miele, pag. 4 - Norme e
Tributi)
La risoluzione n. 345 del 5 agosto 2008 ha, inoltre, chiarito che le
perdite che maturano nei primi tre esercizi successivi al trasferimento in
Italia, effettuato in continuità giuridica, della sede legale di una
società precedentemente residente all'estero non sono illimitatamente
riportabili.

La pex è sempre possibile (G. Ferranti, pag. 4 - Norme e Tributi)
Nella risoluzione n. 345 del 2008, l'agenzia delle Entrate affronta anche
la questione della possibilità di fruire della participation exemption, con
specifico riferimento alle condizioni soggettive. L'Agenzia ha precisato
che il requisito dell'holding period va verificato tenendo conto anche del
periodo in cui le partecipazioni sono state possedute dalla società
anteriormente al trasferimento della sede.

Intermediari con sanzioni soft (G. P. Ranocchi e G. Valcarenghi, pag. 3 -
Norme e Tributi)
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori degli intermediari abilitati,
due sono le disposizioni di interesse: gli articoli 7-bis e 39 del Dlgs
241/97 che prevedono le sanzioni per la tardiva od omessa trasmissione
delle dichiarazioni (tra 516 e 5.164 euro), per il rilascio infedele della
certificazione tributaria (da 516 a 5.164 euro) per l'infedeltà del visto
di conformità o della asseverazione, per la violazione degli obblighi del
sostituto d'imposta (da 258 a 2.582 euro). In merito alla natura, le
sanzioni in oggetto sono state qualificate come aventi natura
amministrativo-tributaria, con la conseguenza che si rendono applicabili
gli istituti del ravvedimento operoso, del concorso di violazioni o la
possibilità di definizione in via breve.

Ricevuta Entratel cartina di tornasole della procedura (G. P. Ranocchi e G.
Valcarenghi, pag. 3 - Norme e Tributi)
Entro il 30 settembre gli intermediari abilitati dovranno trasmettere i
file contenenti le dichiarazioni dei clienti, ma anche verificare, mediante
un attento controllo delle ricevute elaborate dal sistema Entratel, che il
contenuto dei dati telematici inviati sia rispondente agli impegni assunti
nei confronti della propria clientela tramite il cosiddetto "impegno a
trasmettere".

E per i ritardatari fa fede l'<> (P. Meneghetti, pag. 3 - Norme e
Tributi)
Le sanzioni che riguardano gli intermediari possono essere causate talvolta
anche da comportamenti ascrivibili al cliente. E' il caso, ad esempio, del
contribuente che non provvede alla elaborazione e alla trasmissione della
dichiarazione dei redditi nei termini di legge e successivamente si rivolge
ad un intermediario che provveda all'adempimento. A tal proposito, l'art.
7-ter del Dpr 322/98 prevede che le dichiarazioni consegnate
successivamente al termine previsto per la presentazione telematica siano
inviate entro un mese dalla data contenuta nell'impegno a trasmettere.
Pertanto, nel mese successivo al rilascio dell'impegno a trasmettere, il
professionista è perfettamente in regola.

I rischi del cliente fai-da-te (G. P. Ranocchi e G. Valcarenghi, pag. 3 -
Norme e Tributi)
Ogni volta che l'intermediario abilitato si trova a gestire un ravvedimento
operoso relativo a un tardivo od omesso invio telematico di modelli
dichiarativi, sorge parallelamente un problema sanzionatorio a carico del
cliente. Talvolta, può anche accadere che la mancanza del professionista
comporti un evidente inasprimento della situazione del contribuente.



Italia Oggi


Transazione fiscale. Partenza a metà (D. Liburdi, pag. 8)
L'imposta sul valore aggiunto resta fuori dall'istituto della transazione
fiscale nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e degli
accordi di ristrutturazione, ricomprendendo, però, interessi e sanzioni
relativi allo stesso tributo. È questa una delle principali indicazioni
fornite dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 40 del 18
aprile 2008.

Studi su misura di contribuente (C. Carpentieri, pag. 9)
In base a quanto espresso dalla Dre del Piemonte (nota del 7 agosto n.
2008/45913), gli studi di settore devono essere assunti solo come strumento
di partenza da adeguare al caso concreto nell’ambito del contraddittorio.
Dopo le opportune valutazioni di efficacia ed efficienza dello studio
stesso, l’accertamento si doterà delle caratteristiche di precisione,
gravità e concordanza che rendono legittimo l’accertamento induttivo.

Precontenziosa: check up sull'adeguatezza (C. Carpentieri, pag. 9)
Il contraddittorio nella fase precontenziosa degli accertamenti a mezzo
studi di settore, secondo la Dre del Piemonte, deve essere preordinato a
garantire che siano effettuati tutti i passaggi e le valutazioni riguardo
all'adeguatezza dello strumento a rappresentare i ricavi dell'azienda
sottoposta a verifica.

P.A., pagamenti appesi alla rete (S. Mazzei, pag. 10)
Il recupero dei crediti tributari e commerciali vantati dal contribuente
nei confronti della pubblica amministrazione è legata all'inesistenza di
debiti iscritti a ruolo. Il pedigree tributario di ogni richiedente viene
quindi misurato volta per volta attraverso un canale di comunicazione
virtuale che intercorre tra l'agente della riscossione e le varie
amministrazioni interessate.

Controlli e versamenti, dialogo stringente (S. Mazzei, pag. 10)
I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo
superiore a 10 mila euro, procedono alla verifica inoltrando un'apposita
richiesta a Equitalia servizi spa. A quest'ultimo è rimesso il controllo,
avvalendosi del sistema informativo, della sussistenza di inadempimenti a
carico del beneficiario. Ne viene data comunicazione al soggetto pubblico
richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della
richiesta.

Unico, con la firma del revisore (A. Bongi, pag. 11)
La dichiarazione dei redditi delle società sottoposte al controllo
contabile deve essere firmata, oltre che dal legale rappresentante della
società o dell'ente, anche dal soggetto che sottoscrive la relazione di
revisione. Sono queste le novità e le conferme più rilevanti del
frontespizio del modello Unico 2008.

Iva, spazio all'inversione contabile (G. Frontoni, pag. 26)
Maggiore impegno nella lotta alle frodi contro l'erario e abolizione dei
paradisi fiscali. Dalla relazione dell’eurodeputata Bowles, emerge la
necessità di migliorare gli scambi di informazioni e la cooperazione fra
gli Stati membri e di introdurre un sistema di Iva “reverse charge”.
Questo meccanismo ha il vantaggio di eliminare i rischi di frode “missing
trader”, designando il soggetto passivo al quale i beni sono forniti, in
quanto persona soggetta all’Iva.

Bilanci con una nuova geografia (F. Cornaggia e N. Villa, pag. 28)
Limiti nuovi e più ampi per la redazione del bilancio abbreviato e per il
consolidato. Nota integrativa con maggiori dettagli sulle parti correlate
a tutto vantaggio della trasparenza delle informazioni utili ai lettori dei
documenti contabili. Questo il contenuto dello schema di decreto
legislativo che attua la direttiva 2006/46/Ce che va a modificare il codice
civile e renderlo conforme alle previsioni comunitarie.

Consolidato light (F. Cornaggia e N. Villa, pag. 28)
Innalzati i limiti per i gruppi tenuti al consolidato. In base alle nuove
previsioni, l'art. 27, comma 1, del DLgs 127/91, escluderà dall'obbligo di
redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, considerate
insieme alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi
consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato
patrimoniale di 17.500.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle
prestazioni di 35.000.000 euro; 3) 250 dipendenti occupati in media
durante l'esercizio.

Le parti correlate non hanno segreti (F. Cornaggia e N. Villa, pag. 28)
Il nuovo articolo 2427 del codice civile prevede una nuova definizione di
parte correlata. Questa comprende non solo le imprese controllate e quelle
collegate ma anche i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori,
qualora le transazioni considerate presentino una certa importanza e non
vengano concluse in normali condizioni di mercato.