Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 25 agosto 2008

RASSEGNA STAMPA 25/8/2008

Il Sole 24 Ore

Iva, trasferte più leggere (B. Santacroce, pag. 27)
Dal 1° settembre sarà possibile detrarre integralmente l'Iva sui servizi
alberghieri e di ristorazione. Sotto il profilo delle imposte dirette, tali
spese potranno essere, invece, dedotte per un ammontare pari al 75%, con
l'esclusione delle spese sostenute per il vitto e l'alloggio dei lavoratori
dipendenti e dei co.co.co. in relazione a trasferte effettuate fuori dal
territorio comunale. Le disposizioni in oggetto sono state introdotte dalla
manovra d'estate.

Di fronte alle novità fiscali le imprese corrono ai ripari (F. Milano, pag.
27)
La nuova norma che consente la detraibilità dell'Iva sui servizi
alberghieri e di ristorazione comporterà per le imprese un aggravio dei
compiti amministrativi. A tal fine, le imprese dovranno riorganizzarsi per
poter beneficiare della detraibilità.

Resta il rebus per i professionisti (B. Santacroce, pag. 27)
La nuova norma sulla deducibilità al 75% delle spese sostenute per vitto e
alloggio comporta delle problematiche per i professionisti. Infatti, il
trattamento dei rimborsi segue delle regole differenti a seconda del
soggetto che concretamente provvede al pagamento delle spese. Se il
committente provvede al sostenimento di tutte le spese (secondo la modalità
del cosiddetto "prepagato"), allora il professionista potrà dedurre il
costo senza il limite del 75%.

Unico, al traguardo i <> sulle perdite (G. Gavelli, pag. 28)
Dal periodo di imposta 2008 i lavoratori autonomi e le imprese in
contabilità semplificata potranno compensare le perdite di impresa
dell'esercizio con eventuali redditi di altra natura. Tuttavia, tali
soggetti non potranno beneficiare del riporto a nuovo delle perdite.

Slalom per trovare la giusta normativa (G. Gavelli e R. Giorgetti, pag. 28)
La disciplina delle perdite di impresa si differenzia a seconda delle
caratteristiche del contribuente. Infatti, i diversi regimi speciali
previsti per la tassazione delle imprese comportano delle sostanziali
differenze nel trattamento delle perdite.

Contro l'elusione compensazione a binari separati (R. Giorgetti, pag. 28)
Con la Finanziaria 2008 le società di capitali e le società di persone non
potranno più compensare con il proprio reddito le perdite loro attribuite
per trasparenza da società in nome collettivo e società in accomandita
semplice. Tali perdite potranno essere compensate solamente con i redditi
futuri prodotti dalle medesime partecipate. La norma decorre a partire dal
periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2007.

Soci all'appello in base alle quote (E. Zanetti, pag. 28)
"Le perdite fiscali conseguite da una società in accomandita semplice sono
imputate per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di
partecipazione da ciascuno posseduta". Tuttavia, l'ammontare delle perdite
imputabili ai soci accomandanti non può eccedere l'ammontare del capitale
sociale ad essi riferibile.

L'amministratore diventa accertabile (A. Gigliotti e A. Nastasia, pag. 30)
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 19362 del 15 luglio 2008) viene
considerato legittimo l'accertamento "che contesti, anche attraverso
presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione di conti correnti
formalmente imputati a soci, amministratori o procuratori generali e
riferisca alla società, caratterizzata da una ristretta base partecipativa,
i movimenti bancari risultanti da questi stessi conti".

Il fornitore paga per il cliente (S. Armella, pag. 30)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16819/08, ha stabilito che il
fornitore è soggetto al pagamento dell'Iva ed alle relative sanzioni se è
consapevole della falsità della dichiarazione d'intento con la quale il
cessionario certifica di essere esportatore abituale.

La verifica è nulla senza motivazioni (E. Sollini, pag. 30)
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con la sentenza n.
78/12/08, ha ritenuto che un accertamento privo di motivazione, qualora
impugnato, deve essere dichiarato nullo. Inoltre, al giudice è preclusa la
valutazione nel merito.


Italia Oggi

Il modello F24 accende la spia (C. Bartelli, pag. 4)
L'utilizzo solo parziale dei bonus per assunzioni e investimenti in aree
svantaggiate “molto spesso tradisce comportamenti scorretti dei
contribuenti”. Non è più necessario attendere la presentazione della
dichiarazione dei redditi per analizzare il corretto utilizzo dei benefici
fiscali. A giocare d'anticipo sul contrasto all'evasione è il centro
operativo di Pescara, struttura a cui è affidata la gestione di diverse
agevolazioni fiscali, che ha avviato una procedura di controlli incrociati
sui versamenti effettuati con il modello F24.

Per l'inventario verifiche a 360 gradi (N. Villa, pag. 6)
Il contribuente corre grossi rischi nel caso di inventario incompleto.
L'accertamento sintetico, difatti, in queste ipotesi, è difficile da
contrastare. Le regole sostanziali e procedurali dettate dalle norme
fiscali in tema di libro inventario assumono particolare interesse
confrontandole con le possibili conseguenze di una loro mancata osservanza.

Vecchie omissioni sanate dalle semplificazioni (N. Villa, pag. 6)
Con sentenza n. 9451 del 4 dicembre 2002 la Corte di Cassazione ha
stabilito che le violazioni relative al soppresso obbligo di bollatura dei
registri obbligatori non sono più sanzionabili anche se commesse prima
dell'entrata in vigore della legge 383/2001.

Antievasione fuori convenzione (F. Santagada, pag. 7)
Con la sottoscrizione della convenzione tra agenzia delle Entrate e
Ministero delle finanze, sono state tracciate le linee guida dell'attività
dell'amministrazione finanziaria per il triennio 2009-2011. Rimangono
escluse dal programma la riscoperta del redditometro e il controllo delle
residenze fittizie.

Sul redditometro il Fisco rilancia (M. Tozzi, pag. 9)
La manovra estiva (legge 133/08) prevede un massiccio uso dello strumento
accertativo. L’utilizzo sarà concentrato su situazioni in base alle
segnalazioni delle liste selettive. Sarà previsto un piano straordinario di
controlli finalizzato alla determinazione sintetica del reddito nei
confronti di quei contribuenti che non hanno evidenziato nella
dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta.

Prova di residenza con doppia lista (D. Liburdi, pag. 12)
La Finanziaria per il 2008 considera residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e
trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto
del ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Il decreto conterrà una white list di Stati e territori per i
quali è esculsa la presunzione di residenza in Italia.

Conto economico a impatto zero (F. Cornaggia e N. Villa, pag. 28)
I costi sostenuti dal mandatario non impattano nel proprio conto economico.
Essi rappresentano pure anticipazioni finanziarie che non hanno rilevanza
tributaria. Questo il contenuto della risoluzione n. 309/E del 21 luglio
2008.

Beni e servizi non sono in transito (F. Cornaggia e N. Villa, pag. 28)
I beni e i servizi acquisiti dal mandatario non transitano nel conto
economico di quest'ultimo. La risoluzione n. 309/E del 2008 prevede una
neutralità assoluta, per questo soggetto, delle operazioni poste in essere.
Gli effetti di tali transazioni sono direttamente riflessi nel bilancio del
mandante.

Costi & ricavi, evidenza solo per il margine (F. Cornaggia e N. Villa, pag.
29)
I costi e i ricavi connessi ad operazioni effettuate nella veste di
mandatario "devono incidere nel conto economico solo per il margine di
intermediazione". In questo modo è possibile dare evidenza in bilancio dei
reali effetti dell'operazione.

E l'Iva mantiene regole ad hoc (F. Cornaggia e N. Villa, pag. 29)
L'art. 3 del Dpr 633/72 prevede che nei rapporti conseguenti al mandato
senza rappresentanza le prestazioni rese o ricevute dai mandatari sono
considerate prestazioni di servizi (pertanto operazioni imponibili) anche
nei rapporti con il mandante.

Accessi in azienda se autorizzati (F. Cornaggia e N. Villa, pag. 30)
Con sentenza 11 aprile 2008 n. 9611 la Corte di cassazione ha stabilito
che, nei locali aziendali adibiti anche ad abitazione, l'autorizzazione del
procuratore della repubblica è sempre richiesta, ma, relativamente al
contenuto, non necessita di gravi indizi.