Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

venerdì 23 maggio 2008

RASSEGNA STAMPA 23/5/2008

Il Sole 24 Ore



Iva di gruppo all'italiana (P. Centore, pag. 33)
Con la sentenza 22 maggio 2008 causa C-162/07 (Amplifin-Ampliscientifica),
la Corte di giustizia Ue affronta il problema del regime Iva di gruppo
applicato in Italia rimettendo al giudice nazionale la decisione
riguardante la natura del regime ovvero se risponda al principio di unicità
del soggetto richiamato nella stessa sentenza. Inoltre, la Corte precisa
che le limitazioni procedurali non contrastano con i principi di
proporzionalità, di abuso del diritto e di neutralità fiscale.


Compensazione "sui generis" (R. Rizzardi, pag. 33)
L'autore ritorna sul tema del "gruppo Iva" affrontato dal caso
Amplifin-Ampliscientifica, evidenziando che il nostro Paese rientra tra
quelli che non hanno recepito le disposizioni della direttiva comunitaria
in quanto il vero regime dell'Iva di gruppo è una mera facoltà della
direttiva e non un obbligo.

Il cambio di sede non dà estinzione (G. Ne., pag. 33)
L'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, con le conclusioni
presentate ieri nella causa C-210/06 ha affermato che, in ossequio al
trattato sulla libertà di stabilimento, ad una società non può essere
impedito il trasferimento della propria sede operativa da uno Stato
dell'Unione ad un altro.


La perdita non riduce il bonus alleanze (L. Gaiani, pag. 33)
L'agenzia delle Entrate con la risoluzione 213/E del 22 maggio 2008 ha
precisato che il "badwill" evidenziato in un conferimento d'azienda non
riduce l'importo del bonus aggregazioni, che spetta per i maggiori valori
lordi iscritti nell'operazione.


Variazioni efficaci anche in ritardo (L. De Stefani, pag. 35)
L'agenzia delle Entrate con la risoluzione 212/E del 22 maggio 2008 ha
chiarito che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa anche
dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione, se l'applicazione
dell'aliquota Iva ridotta viene stabilita retroattivamente dalla normativa.


Fine mandato, la deducibilità vuole la data certa (G. P. Tosoni, pag. 35)
L'agenzia delle Entrate con la risoluzione 211/E del 22 maggio 2008 ha
precisato che l'accantonamento per il trattamento di fine mandato (Tfm) per
gli amministratori è deducibile per competenza, a condizione che il diritto
all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto.


Rimborsi Ici su richiesta (L. De Stefani e L. Lovecchio, pag. 9)
A seguito dell’abolizione dell’imposta comunale sulla prima casa decisa due
giorni fa dal Consiglio dei ministri, il contribuente che ha versato l’Ici
per il 2008 sulla prima casa e sulle pertinenze potrà chiederne il rimborso
al proprio comune.

Straordinari detassati dalla busta paga di luglio (E. De Fusco, pag. 11)
Da quanto risulta dalla bozza di decreto legge approvato dal consiglio dei
Ministri mercoledì scorso, gli straordinari e i premi di produttività
saranno tassati con un'imposta sostitutiva ridotta, che comprenderà anche
le addizionali Irpef.

Non più esente l’aiuto corrisposto dal datore (B. Santacroce, pag. 11)
Dall’entrata in vigore del decreto legge si prevede che concorreranno alla
formazione del reddito dipendente le erogazioni liberali di valore non
superiore a 258,23 euro concesse in caso di festività e ricorrenze, i
sussidi occasionali attribuiti in caso di rilevanti esigenze personali o
familiari e quelli corrisposti alle vittime dell’ usura.

Imponibile del 770 da rettificare (G. Maccarone, pag. 37)
L'Inps con la circolare 61/08 illustra le regole da seguire per la corretta
compilazione del modello 770/08, la cui trasmissione deve avvenire entro il
3 giugno prossimo.


Italia Oggi



Cartelle a rate, modelli on-line (G. Galli, pag. 42)
I modelli per le domande di rateazione in chiaro sul sito di Equitalia. La
società di riscossione ha reso disponibili, infatti, gli allegati alla
direttiva del 13 maggio 2008 con cui si sono forniti chiarimenti sulle
novità in materia di dilazione dei debiti erariali.

La rinuncia alla servitù realizza una plusvalenza (S. Mazzei, pag. 43)
La rinuncia alla servitù produce plusvalenza. Ciò in quanto il relativo
corrispettivo è riconducibile alle cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione. Pertanto la rinuncia al
vincolo reale rientra tra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lett. b)
del Tuir) e la relativa plusvalenza è data dalla differenza tra il
corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto
originario. Sono queste le conclusioni riportate nella risoluzione n. 210
del 22 maggio 2008 dell'agenzia delle Entrate.