Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

martedì 20 maggio 2008

RASSEGNA STAMPA 20/5/2008

Il Sole 24 Ore

Banche e assicurazioni, l'Ires diventa più pesante (R. Bocciarelli, pag. 2)
Per trovare la copertura di almeno metà del costo degli sgravi Ici, il
ministro Giulio Tremonti conta di recuperare un miliardo di euro dalla
riduzione della deducibilità degli interessi passivi per banche e
assicurazioni.

Ai Comuni risorse in due tranche (D. Colombo, pag. 2)
Oggi l'Anci chiederà al Governo che le compensazioni al taglio dell'Ici
sulla prima casa vengano garantite in due tranche identiche in giugno e
dicembre. Con un conguaglio entro e non oltre il marzo dell'anno prossimo.

La fiduciaria estera compila il 770 ( A.Busani, pag. 33)
L'agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 201/E del 2008, precisa che
una società fiduciaria estera, che partecipa al capitale sociale di una
società di persone Italiana, ha l'obbligo di compilare il quadro SK del
modello 770, fornendo all'amministrazione italiana i dati relativi ai
nominativi ed ai redditi della partecipata tramite il rapporto fiduciario.


Per il cuneo un taglio "riservato" (M. Saccaro, pag. 33)
L'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 203/E del 2008 ha precisato
che, in base all'ultima parte del comma 4 bis 2 dell'articolo 11 del Dlgs
446/97 gli enti non commerciali, hanno la possibilità di dedurre dalla base
imponibile Irap l'importo forfettario, previsto per la riduzione del cuneo
fiscale, solo per quei dipendenti impiegati a tempo indeterminato
nell'esercizio delle attività commerciali.


Promozioni sconti in fattura (L. Gaiani, pag. 33)
L'agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 204/E del 2008 ha chiarito
che, in base alla nuova disciplina Irap per le iniziative commerciali
basate sulla raccolta punti non rientranti nelle operazioni a premio
previste dall'art. 107 del Tuir, la società potrà dedurre la spesa solo
quando effettuerà lo sconto, rilevando una corrispondente variazione in
diminuzione.


Riduzione Iva limitata alle nuove costruzioni (S. Trovato, pag. 35)
L'agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 202/E del 2008 precisa che le
società parti di un contratto d'appalto riguardante la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria espressamente elencate
nell'art. 4 della legge 847/1964, sono soggette ad un'aliquota agevolata
del 10%.


Rappresentanza per taglie piccole (P. Ceppellini e R. Lugano, pag. 33)
La bozza di decreto attuativo sulle spese di rappresentanza consente di
fare chiarezza tra alcuni diversi tipi di spesa. L'articolo 108, comma 2,
del Tuir prevede che il decreto attuativo faccia riferimento non solo alle
dimensioni delle imprese, ma anche all'attività internazionale delle
stesse. Questo secondo elemento è assente nel provvedimento. E' evidente
che un'impresa internazionale abbia ricavi caratteristici maggiori e che,
quindi, il tetto del 2% si innalza, ma poichè anche per essa opera la
soglia assoluta dei 200mila euro, il risultato rischia di essere
penalizzante.

Il bonus ricerca debutta con spese generali a forfait (C. Odorizzi, pag.
31)
Debutta nel quadro RU di Unico 2008 il credito d'imposta per le attività di
ricerca e sviluppo. L'incentivo è stato regolamentato con il decreto del
ministero dello Sviluppo economico n. 76 del 28 marzo 2008. Tale credito
d'imposta agevola le imprese nella misura del 10% dei costi sostenuti per
attività di ricerca e sviluppo, innalzandosi al 40% in base alla
Finanziaria 2008, qualora i costi di ricerca sono riferiti a contratti
stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Per il credito d'imposta niente tetto a 250mila euro (C. Od., pag. 31)
Il bonus per le spese di ricerca resta fuori dal limite all'uso dei crediti
d'imposta fissato dalla Finanziaria 2008. Unico SC 2008 prevede nel quadro
RU la sezione XXV per la verifica del limite di utilizzo del credito
d'imposta. Essendo escluso dal nuovo tetto il credito d'imposta per la
ricerca, per tale bonus non occorre compilare la sezione XXV del quadro RU.



Italia Oggi


Prenotazioni hotel, il web è come il telefono (F. Ricca, pag. 42)
L'impiego del web per raccogliere prenotazioni di stanze d'albergo non
modifica la natura del servizio reso consistente nell'intermediazione
alberghiera. Pertanto, se le strutture ricettive sono collocate in Italia,
la prestazione si considera effettuata nel territorio nazionale, per cui
deve essere assoggettata all'Iva. Ai fini della territorialità dell’imposta
non ha alcuna rilevanza la collocazione del server. È quanto emerge dalla
risoluzione n.199 del 16 maggio 2008 dell'agenzia delle Entrate.