Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

mercoledì 21 maggio 2008

RASSEGNA STAMPA 21/5/2008

Il Sole 24 Ore

Più semplici le fusioni Ue (A.Busani, pag. 31)
Il Consiglio dei ministri di oggi dovrebbe disporre la pubblicazione sulla
"Gazzetta Ufficiale" del decreto legislativo di recepimento della decima
direttiva comunitaria (la 2005/56/CE del 26 ottobre 2005). Tale normativa
disciplinerà le procedure di fusione tra le società italiane e le società
appartenenti a Stati Ue.

Sulle procedure in corso il peso del via libera del Cda (A.Bu., pag. 31)
La nuova normativa in materia di fusioni transnazionali ha sollevato un
primo problema nella pratica professionale. Più precisamente, l'ambito di
applicazione dell'art. 20 prevede che "le disposizioni del presente decreto
si applicano alle fusioni transfrontaliere il cui progetto comune alla
data di entrata in vigore del decreto medesimo non sia stato approvato
dall' assemblea o da altro organo competente di alcuna delle società
italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera".

Ici e straordiari, oggi il via libera (D. Pesole, pag. 3)
Oggi il Governo approverà l'intera copertura per il taglio dell'Ici e la
detassazione degli straordinari affidandosi al "definanziamento" delle
misure di spesa contenute nel decreto "milleproroghe" del 27 febbraio
scorso.

Rinviata la stretta sulle banche per mutui e Ires ( R. Bocciarelli, pag. 3)
Il neo Ministro dell' Economia G. Tremonti ha affermato che nel decreto che
sarà approvato oggi dal Governo non è previsto alcun incremento di
tassazione per banche ed assicurazioni.

Non operative, Irap "autonoma" (R. Giorgetti, pag. 33)
Secondo la risoluzione n. 206, emanata il 20 maggio 2008 dall'agenzia delle
Entrate, per il calcolo del reddito imponibile minimo ai fini Irap rileva
il valore delle partecipazioni, anche se non risultano tassati i relativi
proventi.


Trasparenza, perdite inefficaci (L. Gaiani, pag. 35)
Nel Modello Unico 2008 viene introdotto il divieto, per i soci delle
società trasparenti, di compensare le perdite realizzate prima dell'avvio
del regime con il reddito della partecipata. In dichiarazione è stato
recepito il divieto, all'interno del consolidato fiscale, di utilizzare le
perdite anteriori al regime per compensare la quota imponibile dei
dividendi intercompany che nella tassazione di gruppo viene detassata.

Euro-test di legittimità ai limiti nell'Iva di gruppo (P. Centore, pag. 35)
Per domani è atteso il deposito della sentenza della Corte di Giustizia Ue
sul caso Amplifin - Ampliscientifica. La Corte sarà chiamata a valutare la
legittimità delle limitazioni introdotte dalla legge nazionale alla
compensazione infragruppo dei debiti e crediti Iva.

Ignorare l'ingiunzione fiscale non porta ipoteca al debitore (S. Trovato,
pag. 35)
L'agenzia del Territorio ha emanato ieri la circolare n. 4, secondo la
quale il mancato pagamento delle somme richieste dai Comuni o dai
concessionari della riscossione mediante la notifica dell'ingiunzione non
consente l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore.



Italia Oggi

Nella stima dell'avviamento prevale il convincimento (B. Fuoco, pag. 36)
Secondo la sentenza della Ctr del Lazio n. 34/2/08, depositata il 22 aprile
2008, non è censurabile in Cassazione, se supportato da adeguata e logica
motivazione, un accertamento che intende rettificare la stima
dell'avviamento commerciale.

Pannelli fotovoltaici, il 55% non si cumula (F.G. Poggiani, pag. 37)
Secondo la risoluzione n. 207, emanata dall'agenzia delle Entrate il 20
maggio 2008, sono esclusi dall'agevolazione del 55% "i pannelli
fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica per
l'ottenimento della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo".


Elenchi Iva 2007, correzioni al via (F. Ricca, pag. 39)
Entro il 29 maggio potranno essere ripresentati i dati degli elenchi
clienti-fornitori da parte dei contribuenti che hanno commesso errrori od
omissioni nei modelli relativi al 2007.

Preliminare ko? Niente rettifica (D. Alberici, pag. 39)
Secondo la Cassazione (sentenza n. 12192 del 15 maggio 2008), il fisco per
poter recuperare l'Iva detratta a seguito di un preliminare di vendita che
poi non ha avuto seguito dovrà essere certo che l'acquirente dell'immobile
non ha versato un anticipo.