Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 22 febbraio 2010

Rassegna Stampa 22/02/2010

Il Sole 24 Ore

Poste in valuta calcolate al cambio di fine esercizio (L. Gaiani, Norme e
tributi pag. 4)
Nella chiusura dei conti dei bilanci chiusi al 31.12.2009 le imprese
dovranno adeguare le attività e le passività “extra euro” al tasso di
cambio a fine esercizio, rilevando i conseguenti utili o perdite in conto
economico.

Neutralità fiscale in Unico (L. Gaiani, Norme e tributi pag. 4)
L’articolo analizza le riprese in aumento o in diminuzione da effettuare in
dichiarazione per neutralizzare gli utili o le perdite su cambi
contabilizzate.

Sul conto corrente scelta alternativa (L. Gaiani, Norme e tributi pag. 4)
Come ha chiarito l’Agenzia delle entrate durante la diretta Map del
18.05.2006, le differenze cambi derivanti dall’adeguamento delle
disponibilità liquide in valuta al tasso dell’ultimo giorno dell’esercizio
non rientrano nella disciplina della neutralità fiscale (art. 110, c. 3
Tuir).

Se il bene è complesso il bonus può valere per le sole dotazioni (G.
Ferranti, Norme e tributi pag. 5)
L’Agenzia delle entrate ha chiarito in occasione di Telefisco 2010 che in
alcune condizioni sono agevolabili, ai sensi della Termonti ter, gli
investimenti che costituiscono una semplice dotazione di un impianto non
ammesso al beneficio.

Il patrimonio non va intaccato nei cinque anni (L. Miele, V. Russo, Norme e
tributi pag. 5)
La società che beneficia del bonus del 3% sulle ricapitalizzazioni rischia
di perdere l’agevolazione se procede a riduzioni patrimoniali entro i 5
anni.

L’agevolazione resta una riduzione d’imposta (G. Ferranti, Norme e tributi
pag. 5)
L’agevolazione prevista dalla Tremonti ter per gli investimenti in
determinati beni previsti dalla Tabella Ateco divisione 28 è una riduzione
di imposta e non concorre a formare il reddito.

Finanziamenti alle imprese con l’incognita del prelievo (A. Busani, A.
Tomassini, Norme e tributi pag. 1)
La Ctr della Lombardia con la sentenza n. 119 del 5.11.2009 ha
disconosciuto il beneficio dell’imposta sostitutiva in caso di
rifinanziamento di obbligazioni precedentemente emesse, perché non
finalizzato ad un investimento produttivo.

Niente 0,25% se la somma resta in banca in attesa dell’ipoteca (A. Busani,
A. Tomassini, Norme e tributi pag. 1)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4501 del 25.02.2009 ha affermato
che la sostitutiva dello 0,25% non è applicabile al finanziamento che
preveda una clausola di deposito della somma erogata presso l’istituto
finanziatore fino alla pubblicazione dell’iscrizione ipotecaria nei
registri immobiliari. Andrebbe invece applicata l’imposta catastale (pari
al 2%).

Il Fisco insegue la sostitutiva oltreconfine (A. Busani, A. Tomassini,
Norme e tributi pag. 1)
L’Amministrazione sta concentrando i propri sforzi per individuare quei
contratti di finanziamento conclusi all’estero al solo fine di eludere
l’imposta sostitutiva dello 0,25%.

Il motivo vale fino a prova contraria (G. Piagnerelli,
Norme e tributi pag. 6)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2908 del 2010, ha chiarito che è
in capo al contribuente l’onere di fornire le prove per superare l’avviso
di accertamento motivato per relationem.

Ruolo iscritto secondo la residenza fiscale (E. Sollini, Norme e tributi
pag. 6)
La Ctp di Milano ha affermato nella sentenza n. 149 del 2009, che l’ufficio
delle Entrate che può emettere la cartella è esclusivamente quello
competente per territorio.

Non assoggettati gli interessi (R. Bresciani, Norme e tributi, pag. 6)
La Corte di Cassazione con sentenza n. 3399 del 12.02.2010 ha stabilito che
gli interessi maturati sui crediti di imposta non vanno assoggettati ad
Irpeg ed Ilor, sebbene iscritti nel conto profitti e perdite.

Notifica nulla senza qualifica (E. Sollini, Norme e tributi pag. 6)
La Ctp di Pisa ha affermato la nullità dell’avviso di accertamento
recapitato per posta a una persona fisica senza specificare che la stessa
riveste la qualifica di rappresentante della società come indicato
nell’atto (sent. 241/1/09).


Italia Oggi

Più munizioni agli 007 del fisco (F. De Magistris, pag. 9)
La circolare n. 4/E del 15.02.2010 in tema di riscossione ha chiarito che
la situazione fiscale del contribuente deve essere valutata dai “nuclei di
verifica” in relazione al fumus boni iuris e al periculum in mora.

L’ipoteca resta una seconda scelta rispetto al sequestro (F. De Magistris,
pag. 9)
La circolare n.4/E ha chiarito che quando è possibile adottare sia il
sequestro conservativo che l’ipoteca, è opportuno privilegiare il primo
strumento rispetto all’accensione della seconda.

Non deve mancare la notifica dell’atto ((F. De Magistris, pag. 10)
I provvedimenti cautelari adottati sono suscettibili di perdere efficacia
se non viene notificato l’atto di contestazione o di irrogazione sanzioni
entro 120 giorni.

Ultima chiamata per i dati Iva (F. Ricca, pag. 11)
Il termine della presentazione della comunicazione annuale dati Iva per il
2009 è fissato per l’1.03.2010; si sottolinea, tra le novità, l’utilizzo
esclusivo del nuovo modello telematico.

Iva in partenza sul doppio binario (F. Cornaggia, N. Villa, pag. 26)
Si riportano in sintesi le regole sulle compensazioni; per quelle verticali
eccedenti i 10mila euro, è possibile avvalersi della compensazione dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, ricordando che per importi superiori a 15 mila euro è
necessario anche il visto di conformità.

I nuovi vincoli lasciano indenni i crediti del 2008 (F. Cornaggia, N.
Villa, pag. 26)
L’utilizzo in compensazione delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione
presentata nel 2009, non deve sottostare alle nuove regole in tema di
compensazione, fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2010.

In giudizio il fisco può attendere (A. Bongi, M. Tasini, pag. 21)
La sentenza n. 392/41/09 della Ctp di Roma ha stabilito l’illegittimità
dell’iscrizione a titolo provvisorio e in pendenza di giudizio di primo
grado, di somme da parte dell’Agenzia delle entrate (art. 15 Dpr 602/73).