Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 22 febbraio 2010

Rassegna Stampa 20/02/2010

Il Sole 24 Ore

Scadenza Iva senza modelli (R. Portale, G. Tosoni, pag. 27)
Il 19.02.2010 è stato pubblicato in GU il Dlgs n. 18 dell’11.02.2010 che
recepisce le direttive comunitarie sul nuovo regime della territorialità
Iva. Nonostante la scadenza dei termini per l’invio dei modelli Intra sia
stata il 20.02.2010, non è stato ancora fornito il nuovo modello Intra,
comprensivo del riferimento ai servizi.

Fino al 30 aprile obblighi flessibili (B. Santacroce, pag. 27)
L’Agenzia delle Dogane con la nota n. 24265/RU del 19.02.2010, ha
comunicato che si potranno presentare i modelli Intrastat in forma cartacea
fino al 30.04.2010; dall’1.05.2010, invece, la presentazione di tali
modelli dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.


Fiduciarie fuori dal monitoraggio (M. Piazza, pag. 29)
Con la circolare n. 6 del 19.02.2010 l’Agenzia delle Entrate ha apportato
alcuni chiarimenti sulla proroga del scudo fiscale: le cause ostative posso
essere presenti anche alla data del 28.02.2010 (in tale caso il soggetto
interessato potrà concludere l’emersione entro il 31.12.2010) e per le
fiduciarie, non sussistono obblighi di monitoraggio.


Il rappresentante non paga l’errore (G. Piagnerelli, pag. 29)
La Corte di Cassazione con sentenza n. 3828 del 2010 ha escluso, in vigenza
della L4 del 29, in linea generale la solidarietà tra il legale
rappresentante e la società in caso di omesso versamento Iva.

Per la notifica di atti ai cittadini Ue si devono seguire i canali
consolari (breve, pag. 31)
La circolare del Dipartimento delle finanze n. 1 del 19.02.2010 ha
stabilito che gli atti processuali relativi a contribuenti non domiciliati
o residenti in Italia che abbiano indicato un recapito in uno Stato Ue,
devono essere comunicati dalle commissioni tributarie attraverso tramite
ufficiale giudiziari atle Rappresentanze diplomatiche-consolari.


Italia Oggi


Studi di settore al restyling (P. Giufrè, pag. 28)
Si riportano alcune indicazioni effettuate dall’Associazione nazionale
tributaria (LAPET) sui correttivi da approvare entro il 31.03.2010 in tema
di studi di settore.

Conciliazione con benefici fiscali (A. Ciccia, L. Chiarello, pag. 19)
Con Dlgs approvato il 19.02.2010 dal Cdm in approvazione della L. 69/2009
sulla conciliazione delle controversie, sono stati inseriti benefici
fiscali legati all’utilizzo di tale strumento conciliativo: esenzione da
imposta di bollo, esenzione da imposta di registro (fino a 51646 euro) ed
esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.