Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 9 marzo 2009

Rassegna Stampa 9/03/2009

Il Sole 24 Ore

La crisi falsa i valori delle società di comodo (L. Gaiani, Norme e
tributi pag.1)
Molte società rischiano di vedersi escluse dall’operatività a causa
della contrazione dei proventi causata dalla crisi, in particolare se
posseggono beni immobili iscritti in bilancio a valori normali.

La risposta dell’Agenzia impatta sui bilanci (L. Gaiani, Norme e tributi
pag.1)
Le società che intendono richiedere l’esonero della normativa sulle
società di comodo in quanto interessate da oggettive situazioni che
impediscono il conseguimento di ricavi congrui, devono presentare
un’istanza di interpello entro il termine del 30 settembre.

L’interpello non può essere d’obbligo (D. Deotto, Norme e tributi pag.1)
L’autore esamina in chiave critica le ultime circolari dell’Agenzia
delle entrate sugli interpelli in materia di società di comodo.

La vita dell’impresa entra tutta nei bit (A. Busani, B. Santacroce,
Norme e tributi pag.2)
Con la conversione del D.l. “anti-crisi” è stata introdotta la
possibilità del contribuente di tenere tutta la documentazione
dell’attività d’impresa in formato digitale. Ai documenti formati e
tenuti digitalmente viene riconosciuta valenza probatoria identica a
quella dei documenti cartacei.

Iva per cassa e riallineamenti al test penale (I. Caraccioli, Norme e
tributi pag.4)
Possono risultare importanti profili penali dalle disposizioni del D.l.
“anti-crisi” relative all’Iva per cassa e ai riallineamenti e
rivalutazioni volontarie dei valori contabili.

La mancata notifica non rende l’atto nullo (M. G. Strazzulla, Norme e
tributi pag.4)
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4760 del 2009 ha sancito che la
notifica di un atto tributario non è condizione necessaria per la sua
validità ma rappresenta solo un elemento fondamentale per la sua
efficacia.

Italia Oggi


Conguaglio Iva, ultimi conteggi (F. Ricca, pag.16)
Il pagamento del conguaglio Iva in scadenza il 16 marzo può essere
prorogato fino al 16 giugno o luglio con il pagamento della
maggiorazione dello 0,40% del dovuto, per i mesi o frazione del mese
successivi al 16 marzo.

Sanzioni ridotte fino al 2,5% dell’imposta (F. Ricca, pag.16)
Con le disposizioni del D.l. “anti-crisi” le sanzioni per la
regolarizzazione spontanea dell’omesso versamento Iva sono ridotte ad un
dodicesimo del tributo (2,5%) se regolarizzate entro 30 giorni e ad un
decimo del tributo (3%) se regolarizzate oltre 30 giorni.