Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

venerdì 10 ottobre 2008

RASSEGNA STAMPA 10/10/2008

Il Sole 24 Ore

Utilizzo ampio per il reverse charge (G. Giuliani, pag. 37)
L'autore fa un'analisi dell'istituto del reverse charge nelle compravendite
immobiliari ad un anno dell'entrata in vigore delle disposizioni che lo
hanno introdotto.

Recuperi da decifrare (A. Casciano, pag. 37)
Non sono stati ancora chiariti i dubbi in merito all'applicazione del
reverse charge sulle cessioni di fabbricati strumentali assoggettati a
recupero, posto che non è sempre agevole distinguere tra un intervento di
restauro e risanamento conservativo ovvero una manutenzione straordinaria.

Conti in rosso, rischio-cartella (A. Criscione e S. Trovato, pag. 37)
La Cassazione, con la sentenza 24436 del 2 ottobre 2008, ha stabilito che
un'impresa in perdita per più anni consecutivi può essere soggetta al
controllo da parte del Fisco. Tale condotta antieconomica può giustificare
la rettifica induttiva del reddito qualora sia riscontrabile una grave e
ingiustificabile incongruenza fra i componenti positivi dichiarati e quelli
desumibili dall'attività svolta o dagli studi di settore.


Italia Oggi

Ravvedimento ko (A. G. Paladino, pag. 36)
La Ctp di Milano, con la sentenza n. 146/2008 ha chiarito che è inefficace
il ravvedimento operoso effettuato lo stesso giorno in cui hanno inizio le
operazioni di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria.

Esenzione Iva ampia sui servizi interni (F. Ricca, pag. 38)
L'avvocato generale, nelle conclusioni depositate ieri nel procedimento
C-407/07, ha ritenuto che l'esenzione Iva prevista per i servizi prestati
dall'ente collettivo ai soggetti aderenti al gruppo è applicabile anche
alle prestazioni rese soltanto ad alcuni dei soggetti partecipanti.

Condono tombale, con l'istanza si pregiudica il rimborso Irap (B. Fuoco,
pag. 38)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22767 del 9 settembre 2008, ha
stabilito che la presentazione dell'istanza di condono tombale pregiudica
definitivamente il diritto al rimborso Irap già richiesta in precedenza dal
contribuente per mancanza del presupposto impositivo.

Premi par condicio (V. Stroppa, pag. 38)
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 377 del 9 ottobre 2008, ha
chiarito che non sono soggetti a tassazione separata i compensi accessori
liquidati in ritardo a causa di "intoppi" burocratici o amministrativi.
Tali emolumenti sono assoggettati a tassazione ordinaria anche se vengono
corrisposti dopo il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione.