Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 14 settembre 2009

Rassegna Stampa 14/09/2009

Il Sole 24 Ore

Ritocchi a tappe forzate per la manovra d’estate (R. Turno, pag.11)
Il Senato è al lavoro per apportare - entro il 3 ottobre (data di
scadenza del termine per l’approvazione) - le modifiche al D.l. n. 103
del 2009 contenente le disposizioni che integrano la manovra d’estate.

Bonus capitali nell’incertezza (G. P. Ranocchi, G. Valcarenghi, Norme e
tributi pag.2)
Le disposizioni sui bonus fiscali per gli aumenti di capitali da parte
di persone fisiche, introdotte dalla manovra d’estate, attendono
chiarimenti sulla definizione della tipologia di incrementi rilevanti
per la detassazione.

Sull’agevolazione pesa l’incognita Irap (G. P. Ranocchi, G. Valcarenghi,
Norme e tributi pag.2)
Il dettato normativo dell’agevolazione fiscale sugli aumenti di capitale
pone alcuni dubbi interpretativi in merito alla rilevanza degli stessi
sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Scudo al bivio dell’interposizione (P. Cappellini, R. Lugano, Norme e
tributi pag.3)
Sono attesi chiarimenti su alcuni risvolti applicativi dello scudo
fiscale per applicare la norma nel caso in cui vi siano persone
interposte o intestazioni fittizie.

Imponibili accertati collegati ai valori emersi (L. Miele, Norme e
tributi pag.3)
Sono coperti dallo scudo fiscale gli accertamenti riguardanti
l’occultamento di ricavi e compensi; restano tuttavia scoperte
dall’applicazione della sanatoria le fattispecie relative a elementi non
attinenti alle attività “scudate”.

Coperti alcuni beni situati in Italia (P. Cappellini, R. Lugano, Norme e
tributi pag.3)
I chiarimenti offerti dalle Entrate in merito alla versione dello scudo
fiscale del 2001 (in linea di principio applicabili anche alla presente
versione) offrivano la possibilità di rimpatriare quote di società
italiane e immobili sul territorio.

L’identikit giuridico definisce redditi e modalità di prelievo (G. P.
Ranocchi, G. Valcarenghi, Norme e tributi pag.5)
In caso di recesso da società di capitali il maggior reddito che ne
consegue è definito come reddito di capitale se il socio è persona
fisica; se chi recide è un’impresa invece l’applicazione della pex
“potrebbe riguardare solo la quota parte di capitale o di riserve di
capitale che eccede il costo fiscale della partecipazione”.

No alla prova generica sui movimenti bancari (M. G. Strazzulla, Norme e
tributi pag.4)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18339 del 17.08.2009, ha
chiarito che per vincere la presunzione in materia di accertamenti
bancari è necessario che la prova fornita dal contribuente sia
“sicuramente” sostenibile.


Italia Oggi

Aumenti di capitale, bonus ridotti (A. Bongi, p. 12).
Gli aumenti di capitale, effettuati da soci persone fisiche, potranno
beneficiare di uno “sconto fiscale” pari al 3% dell’importo stesso,
qualora siano perfezionati entro il 5 febbraio 2010.

Compensazioni vecchio stampo (N. Villa, pag.14)
Sarà possibile compensare nei modi ordinari le eccedenze Iva relative al
trimestre in corso; a decorrere dal prossimo trimestre (quindi
dall’1.01.2010), le nuove disposizioni introdotte dalla manovra
anticrisi (art. 10 del D.l. n. 78 del 2009) renderanno la compensazione
di crediti Iva più onerosa.

Variazioni Iva? Serve un termine (F. Cornaggia, N. Villa, pag.22)
Secondo quanto stabilito dall’ Agenzia delle Entrate con la risoluzione
n. 212 dell’11.08.2009, in caso di contratto per persona da nominare,
l’applicazione della procedura di variazione in diminuzione dell’Iva è
subordinata alla previsione di un termine certo per la nomina del terzo.


Dichiarazioni di nomine, stessa forma dei contratti originari (F.
Cornaggia, N. Villa, pag.22),
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21254 del 29.09.2006, ha
affermato che, in ipotesi di contratto per persona da nominare, qualora
l’indicazione del beneficiario non avvenga con la stessa forma del
contratto originario, si configurerà una duplice compravendita ed un
duplice passaggio di proprietà fiscalmente rilevante..

Nota di credito emessa entro l’anno (F. Cornaggia, N. Villa, pag.23)
La Dre dell’Emilia Romagna, con nota n. 909-20845 del 9.05.2009, ha
chiarito che, in ipotesi di contratto preliminare di compravendita
immobiliare con persona da nominare, non sorge alcun problema in ordine
al recupero Iva qualora la nomina della persona avvenga entro un anno
dalla data di emissione della prima fattura.