Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 15 settembre 2008

RASSEGNA STAMPA 15/9/2008

Il Sole 24 Ore


Spese di rappresentanza al buio (P. Ceppellini e R. Lugano, pag. 1 - Norme
e Tributi)
Il Fisco non ha ancora fornito ai contribuenti i necessari chiarimenti in
merito alle spese di rappresentanza. Infatti, la distinzione tra spese di
rappresentanza e spese di pubblicità, allo stato attuale, non si basa su un
fondamento normativo. Inoltre non è stato ancora approvato il decreto
attuativo relativo alla norma del Tuir che fissa i criteri di deducibilità
delle spese di rappresentanza.

Tax planning impossibile senza il decreto (P. Ceppellini e R. Lugano, pag.
1 - Norme e Tributi)
Il nuovo articolo 108 del Tuir, modificato dalla Finanziaria 2008, prevede,
a partire dal periodo d'imposta 2008, la fissazione di criteri per le spese
di rappresentanza, in modo che quelle che li rispettano siano integralmente
deducibili. Tuttavia, il decreto del ministero dell'Economia che dovrebbe
sviluppare i criteri previsti dalla norma non ha ancora visto la luce, se
non in una bozza del 30 aprile scorso. Fin quando non sarà emanato il
decreto sarà impossibile per le imprese pianificare la deducibilità delle
spese di rappresentanza.

L'adesione ai verbali vince il confronto con il ravvedimento (D. Deotto,
pag. 2 - Norme e Tributi)
L'autore effettua un test di convenienza tra il nuovo istituto
dell'adesione ai processi verbali di constatazione, introdotto dalla
recente manovra estiva, ed il ravvedimento operoso. Dall'analisi svolta
l'adesione al Pvc risulta più conveniente per il contribuente, in quanto si
ha una maggiore riduzione delle sanzioni.

La maxi-riduzione delle sanzioni fa la differenza (D. Deotto, pag. 2 -
Norme e Tributi)
Quando un contribuente riceve un Pvc può mettere in atto i seguenti
comportamenti: attuare l'adesione al Pvc, beneficiando alla riduzione ad
1/8 delle sanzioni; contestare le osservazioni dei verificatori,
presentando delle osservazioni; presentare un'istanza affinchè l'Ufficio
provveda ad emanare una proposta di accertamento con adesione.

Più vantaggi dal concordato (D. Deotto, pag. 2 - Norme e Tributi)
L'accertamento con adesione può mettere fuori causa il nuovo istituto
dell'adesione ai Processi verbali di constatazione. "L'ago della bilancia,
al fine di una valutazione di convenienza dei due istituti, non è dato
dalla riduzione delle sanzioni, ma dall'abbattimento che ufficio e
contribuente concordano nell'accertamento con adesione in termini di
imponibile o di imposta".

Prime comunicazioni entro la fine del mese (C. Nocera, pag. 3 - Norme e
Tributi)
Con l'approvazione del modello di comunicazione delle adesioni ai processi
verbali di constatazione (pubblicato sul sito internet dell'agenzia delle
Entrate) diventa pienamente operativo il nuovo istituto deflattivo del
contenzioso introdotto dalla manovra estiva (Dl 112/08). Entro il 30
settembre il contribuente a cui sia stato consegnato un processo verbale di
constatazione nel lasso temporale compreso tra il 25 giugno e il 22 agosto,
potrà comunicare l'adesione ai rilievi mossi dagli organi di controllo.
L'esercizio di questa facoltà nel termine del 30 settembre è straordinaria
e disciplina la sola fase transitoria. Infatti, la procedura ordinaria
prevede che il contribuente, per effettuare la comunicazione, abbia tempo
trenta giorni dalla consegna del verbale.

Una strada obbligata per il perfezionamento (C. Nocera, pag. 3 - Norme e
Tributi)
Le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento
parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui
all'art. 8 del Dlgs n. 218, ossia entro venti giorni dalla redazione
dell'atto di adesione e con prova dell'avvenuto pagamento da fornire
all'ufficio entro i dieci giorni successivi al versamento, ma senza
prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale.
Ogni omissione nel pagamento, anche rateale, determina l'iscrizione a ruolo
a titolo definitivo.

La verifica blocca il ravvedimento (G. Chiametti, pag. 5 - Norme e Tributi)
La Ctp di Milano, con la sentenza n. 146/16/08, ha stabilito che anche nel
giorno in cui inizia la verifica fiscale, il contribuente non può invocare
i benefici del ravvedimento operoso per il pagamento delle sanzioni in
misura ridotta. L'imposta pagata in quel giorno è da ritenersi corretta,
mentre la sanzione pecuniaria non può essere sanata nella misura del 30 per
cento.

Riserve dell'appaltatore con Iva (E. Sollini, pag. 5 - Norme e Tributi)
La Ctr del Lazio, con la sentenza n. 38/08, ha stabilito che le somme
pagate dall'appaltante all'appaltatore a seguito di un lodo arbitrale
esecutivo a titolo di "riserve dell'appaltatore" e relativi interessi sono
soggette ad Iva.

Il giudice quantifica la pretesa tributaria (pag. 5 - Norme e Tributi)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21184 del 6 agosto 2008, ha
stabilito che il giudice non si deve limitare ad annullare l'atto
impositivo, ma deve, scendendo nel merito, quantificare la pretesa erariale
entro i limiti posti dal petitum delle parti.

Sanzionabili solo nuove violazioni (pag. 5 - Norme e Tributi)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21191 del 6 agosto 2008, ha
stabilito che il principio di personalizzazione della sanzione, introdotto
dal Dlgs 472/97, in virtù del quale le persone fisiche che hanno la
rappresentanza di un soggetto passivo d'imposta sono divenute direttamente
responsabili delle sanzioni, si applica alle sole violazioni commesse dopo
l'entrata in vigore della nuova disciplina.


Italia Oggi


I dati di bilancio misurano l'Irap (F. Cornaggia e N. Villa, pag. 26)
La nuova Irap si basa essenzialmente sui dati di bilancio senza alcun
collegamento con le regole del Tuir.

Società di persone e ditte al bivio dell'opzione (F. Cornaggia e N. Villa,
pag. 26)
Entro il 31 ottobre le società di persone e le imprese individuali potranno
esercitare l'opzione per evitare di applicare le regole tradizionali per la
determinazione del valore della produzione rilevante ai fini Irap e
scegliere di determinare tale valore in base ai dati di bilancio. Il
modello per la comunicazione dell'opzione è stato approvato con il
provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008.

Calcoli sull'appeal per il 31 ottobre (F. Cornaggia e N. Villa, pag. 27)
La scelta per le società di persone e per le imprese individuali del
prossimo 31 ottobre si baserà su un calcolo di convenienza incentrato sulla
presenza di riprese in aumento che, adottando il metodo proprio dei
soggetti Ires, non avranno effetti ai fini Irap. Nell'articolo vengono
analizzate nello specifico tali riprese in aumento.