Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 28 aprile 2008

RASSEGNA STAMPA 28/4/2008

Il Sole 24 Ore

Derivazione in cerca di principi (M. Da Re e E. Spagnol, pag. 36)
La riforma introdotta dalla Finanziaria 2008 rappresenta, per i soggetti
che adottano i principi Ias, "l'ultimo atto di un processo di revisione
della disciplina di determinazione del reddito di impresa". Due le
principali novità della riforma: il riconoscimento ai fini fiscali dei
criteri previsti dagli Ias in tema di classificazione in bilancio,
qualificazione e imputazione temporale, anche in deroga alle disposizioni
del Tuir, nonché l'abrogazione dell'inciso contenuto nell'articolo 83 del
Tuir secondo cui "l'utile di esercizio doveva essere aumentato o diminuito
dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono
imputati direttamente a patrimonio".

I dati contabili rimettono in gioco il ruolo dei controlli (F. Crovato,
pag. 36)
Le nuove norme sulla determinazione del reddito di impresa per i soggetti
Ias potrebbero avere delle pesanti ripercussioni sul rapporto tra il Fisco
ed i contribuenti, portando ad un potenziale incremento dei contenziosi
generato dalla possibilità del Fisco di reinterpretare i principi contabili
internazionale in maniera sfavorevole ai contribuenti.

Verso l'addio al doppio binario (E. Spagnol, pag. 36)
La Finanziaria 2008 ha avviato un processo di ammodernamento delle regole
fiscali da applicare per la determinazione del reddito imponibile dei
soggetti Ias. Con le nuove disposizioni viene meno il concetto di
titolarità giuridica "più volte evocato e riconosciuto insito nella norma
fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, in forza del quale il
contribuente si è trovato spesso a gestire un oneroso doppio binario
civilistico-fiscale con riferimento allo stesso fatto economico".

Le voci Irap vanno riclassificate (G. Bonardi, pag. 36)
Secondo la Finanziaria 2008 (art. 1, comma 50) i soggetti che redigono il
bilancio secondo i principi Ias determinano la base imponibile Irap
assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a
quelle previste dallo schema di conto economico redatto secondo i principi
contabili nazionali. Ciò comporta un notevole onere per il contribuente.

Alta tensione sull'Irap (R. Bresciani e M. Mobili, pag. 33)
Il futuro governo che si insedierà a palazzo Chigi ha evidenziato nel suo
programma la volontà di abolire progressivamente l'Irap, partendo dalla
riduzione del peso del tributo su interessi e costo del lavoro.

Due fronti aperti per dare risposte anche ai "piccoli" (P. Ceppellini e R.
Lugano, pag. 33)
Due potrebbero essere gli interventi messi in atto dal futuro Governo per
abolire l'Irap. Per i soggetti minori si potrebbero individuare dei
parametri oggettivi che consentano di identificare i soggetti esclusi. Per
le imprese intermedie si potrebbe applicare l'imposta su una base
imponibile determinata in modo "additivo".

Da tracciare i confini dell'organizzazione (M.G. Strazzulla, pag. 33)
Le circa ottanta sentenze emanate l'8 settembre dalla Cassazione in materia
di Irap hanno consentito di individuare correttamente i requisiti per
l'esistenza dell'autonoma organizzazione, che rappresenta il presupposto
impositivo dell'Irap.

Sempre sindacabile la congruità dei costi (G.M. Committeri, pag. 38)
La Cassazione, con la sentenza 9497 depositata l'11 aprile 2008, ha
ritenuto lecito da parte del Fisco rettificare i corrispettivi pattuiti
contrattualmente tra due soggetti, qualora siano ritenuti non congrui
rispetto ai prezzi di mercato.

Senza l'invio dell'avviso bonario la cartella esattoriale è nulla (A.
Sacrestano, pag. 38)
La Ctr Campania (Ctr Napoli - sezione staccata Salerno, sentenza 52/5/08)
ha sancito la nullità della cartella di pagamento nel caso in cui non è
preceduta dalla notifica al contribuente dell'avviso bonario.

L'ipoteca fa solo "soffrire" (G. Chiametti, pag. 38)
Per la Ctp di Milano costituisce solamente danno morale e non economico il
danno causato al contribuente per procedimenti esecutivi anche quando è
obbligato a cancellare in tempi rapidi l'ipoteca e a sostenerne le spese.

L'acquirente non risponde (E. Sollini, pag. 38)
La Ctp di Pistoia ha affermato che qualora non sia dimostrato che il
cedente era a conoscenza di essere coinvolto in una frode carosello,
l'acquirente non risponde delle violazioni commesse dal venditore ed ha
diritto a detrarsi l'imposta addebitata per rivalsa.

Proprietà con privacy ma senza pregiudizio per eventuali creditori (A.
Busani, pag. 34)
Come chiarito dalla circolare 28/E del 27 marzo scorso, l'intestazione di
partecipazioni alla fiduciaria e la reintestazione al fiduciante non sono
operazioni soggette all'imposta di donazione, in quanto attività giuridiche
che non comportano alcun trasferimento di diritti.

Prelievo sul vincolo di destinazione (A. Busani, pag. 34)
Gli atti istitutivi dei vincoli di destinazione sono soggetti alll'imposta
di donazione, reintrodotta nel nostro ordinamento dal Dl 262/2006.

Segregazione, il risultato non fa reddito (M. Piazza, pag. 35)
La delibera con la quale viene istituito il vincolo di destinazione da
parte delle società sui beni destinati a specifici affari è soggetta a
imposta di registro in misura fissa, a imposta di bollo e, in presenza di
immobili o mobili registrati, a imposta di trascrizione in misura fissa.
Considerando che il patrimonio destinato non è considerato un soggetto
autonomo, i redditi e le perdite dello specifico affare non vanno tenuti
distinti da quelli della società nel complesso.


Italia Oggi

Scadenze fiscali, aprile da brivido (A. Bongi, pag. 2)
Scadono questo mese i termini per una serie di scadenze di natura
tributaria tra le quali la trasmissione degli elenchi Iva, degli interpelli
delle società di comodo, l'opzione per l'estromissione degli immobili
strumentali delle imprese individuali, la consegna ai sostituti d'imposta
dei modelli 730/2008.

Gerico rimanda i bilanci a giugno (A. Bongi, pag. 3)
Essendo alle porte la data dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale per l'approvazione del bilancio, che quest'anno scade il prossimo
29 aprile, l'impossibilità di verificare i dati contabili con le risultanze
del software Gerico 2008, ancora non pubblicato, rende impossibile la
certezza dei calcoli delle imposte correnti da appostare in bilancio,
pertanto da valutare la possibilità del rinvio per l'approvazione del
bilancio al prossimo mese di giugno.

Società di comodo all’interpello (A. Mastroberti, pag. 4)
Una volta accantonate le via di fuga dell'esclusione, della disapplicazione
automatica o dello scioglimento agevolato, per le società che non hanno
superato il test di operatività non rimane che la carta dell'interpello, da
giocare quanto prima, aprile, se si intende ottenere la risposta entro la
scadenza del 31 luglio 2008, con effetti per il 2007.

La transazione fiscale allo start (D. Liburdi, pag. 5)
La transazione fiscale nell'ambito delle procedure di concordato preventivo
e degli accordi di ristrutturazione del debito parte senza Iva ma comprende
interessi e sanzioni sullo stesso tributo. L'agenzia delle Entrate, con
circolare n. 40 del 18 aprile ha illustrato i risvolti di carattere
tributario delle modifiche apportate alla legge fallimentare con
particolare riguardo all'istituto della transazione fiscale, istituto che
si inserisce come elemento semplificatore nell'ambito del concordato
preventivo e dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Plusvalenze & dividendi più salati (N. Villa, pag. 10)
Fissate le regole per la nuova tassazione di dividendi e plusvalenze dopo
le modifiche all'aliquota formale Ires. Il passaggio dal 33 al 27,5% del
coefficiente d'imposta ha comportato un incremento della quote tassate di
alcuni dividendi e plusvalenze al fine di mantenere inalterato il gettito
erariale complessivo.