Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

venerdì 30 ottobre 2009

Rassegna Stampa 30/10/2009

Il Sole 24 Ore

Rimborsi alla prova costo-ricavi (M. Bellinazzo, G.P. Tosoni, pag. 33)
La convenienza della predisposizione di istanze di “rimborso Irap” per
professionisti ed aziende va valutata alla luce del costo non
trascurabile dell’apertura della pratica.

Più tempo per integrare gli stanziamenti (M. Mobili, pag. 33)
Il successo della nuova procedura dei rimborsi Irap con calendario
regionalizzato è legato alla copertura garantita dal miliardo stanziato
dal governo, con cui si dovrebbe riuscire a coprire per lo meno il 2004
ed il 2005.

Il bene trasferito extra Ue decade dall’agevolazione (P. Meneghetti,
pag. 34)
La circolare n. 44 sull’agevolazione Tremonti-ter ha confermato la
revoca della detassazione per i beni trasferiti prima del biennio
tramite operazioni straordinarie o trasferiti in strutture produttive
collocate in paesi extra See.

Fuori campo la cessione di azioni della controllante (R. Portale, pag.
34)
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 29.10.2009, causa C-29/08,
ha stabilito che la cessione di un pacchetto azionario detenuto da una
società controllante è assimilabile ad una cessione d’azienda. In questo
caso l’operazione non è esente ma fuori campo Iva.


Italia Oggi

Immobile acquistato con proventi derivanti da evasione tributaria (M.
Tozzi, pag. 24)
In caso di immobile acquistato all’estero con proventi derivanti da
evasione fiscale, nella dichiarazione riservata potrà indicarsi il costo
di acquisto del bene, che comunque sarà quello fiscalmente rilevante ai
fini di un’eventuale cessione dello stesso.

Tremonti-ter, acconto senza sconti (A. Mastroberti, pag. 27)
Per il calcolo dell’acconto con metodo “previsionale”, non si può tener
conto dell’agevolazione Tremonti ter in relazione al periodo d’imposta
2009 o 2010.

Alienazione di fabbricati nel calcolo del pro rata (F. Ricca, pag. 25)
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 29.10.2009, causa
C-174/08, ha stabilito che la vendita, da parte dell’impresa di
costruzione, di fabbricati realizzati per proprio conto non è da
considerare operazione immobiliare accessoria e perciò non è esclusa dal
calcolo del pro rata di detrazione.