Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 25 maggio 2009

Rassegna Stampa 25/05/2009

Il Sole 24 Ore

Studi di settore correttivo per superare la crisi (M. Mobili,
G. Trovati, Norme e tributi, pag.1)
La versione 2009 di Gerico, ottenuta dai dati dei contribuenti contenuti
nelle comunicazioni sintetiche Iva di febbraio scorso, dovrebbe far
risultare congrue sei attività su dieci.

Stop alla doppia pretesa dell’Iva in dogana (A. Fruscione, B.
Santacroce, Norme e tributi pag.4)
Le recenti posizioni giurisprudenziali di alcune Commissioni tributarie
confermano il principio di neutralità immanente al sistema comune
dell’imposta sul valore aggiunto che implica l’obbligo per l’Agenzia
delle dogane di scomputare l’Iva pagata a monte di operazioni di reverse
charge se in sede di revisione dell’accertamento intenda recuperare
l’Iva sul presupposto che il tributo avrebbe dovuto essere corrisposto
all’atto dell’importazione.

Ias addio al doppio binario (L. Miele, Norme e tributi pag.5)
Con l’introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla
forma per i soggetti che adottano gli Ias il legislatore ha voluto
privilegiare il principio di derivazione dal bilancio civilistico con il
fine di semplificare la gestione amministrativa.

Il costo delle stock option al test dell’imponibile (L. Miele, Norme e
tributi pag.5)
Sembrano sussistere valide ragioni a sostegno della tesi della
deducibilità del costo relativo all’interesse implicito delle stock
option per gli Ias adopter, ferme restando alcune incertezze
interpretative.

Fase transitoria senza riallineamenti (L. Miele, Norme e tributi pag.5)
Sarà graduale la determinazione del reddito per i soggetti che adottano
gli Ias alla luce delle disposizioni transitorie previste dal D.l.
“anticrisi”.

Spese accessorie deducibili (L. Miele, Norme e tributi pag.5)
I costi accessori all’aggregazione aziendale costituiscono in ogni caso
costi fiscalmente deducibili. Per gli Ias adopter i costi di
aggregazione confluiscono in via residuale nella voce avviamento.


Italia Oggi

Farsi finanziare dal fisco (M. Longoni, pag.1)
La crisi di liquidità per molte società porterà al massiccio rinvio dei
versamenti delle imposte sfruttando le minori sanzioni previste dal
ravvedimento operoso “anti-crisi” più convenienti dei finanziamenti
proposti dagli istituti di credito.

Il redditometro va al sorpasso (A. Bongi, pag.4)
Dalle recenti modifiche normative relative agli studi di settore e al
redditometro introdotte dalla “manovra estiva” e dal D.l. “anticrisi”,
emerge che quest’ultimo è uno dei principali strumenti di accertamento a
discapito degli studi che si affievoliscono per via delle modifiche
apportate in ragione della congiuntura economica sfavorevole.

Doppio test fiscale prima di Unico (A. Bongi, pag.5)
Prima della chiusura della dichiarazione Unico 2009 si suggerisce di non
fermarsi alla verifica delle risultanze di Gerico 2009 bensì di tenere
in considerazione anche quelle derivanti dal redditometro.

Scomputo ritenute, prove libere (C. Feriozzi, pag.10)
Dalla circolare del centro studi Ungdc n. 6 del 4.05.2009, relativa alla
risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 2009, emerge che il
contribuente ha prova libera ai fini dello scomputo delle ritenute nei
casi in cui risulti incolpevolmente sprovvisto dell’apposita
certificazione.

Esenzione Iva, verifiche d’obbligo (F. Ricca, pag.14)
L’autore prende spunto dalla sentenza n. 3603 del 2009 della Corte di
Cassazione per analizzare il tema delle cessioni comunitarie.

Non si prescinde dall’invio dei beni (F. Ricca, pag.15)
Per configurare le cessioni intracomunitarie, ai fini Iva, rileva anche
il presupposto dello spostamento fisico del bene. Si analizza il caso in
cui il trasferimento del bene materiale avvenga a una certa distanza di
tempo dalla fatturazione.

Prova del trasferimento a maglie larghe (F. Ricca, pag.15)
A differenza di altri paesi membri, nell’ordinamento italiano non sono
espressamente disciplinate le modalità della prova del trasporto dei
beni in caso di cessioni intracomunitarie. L’Agenzia delle entrate ha
chiarito con la risoluzione n. 345 del 2007 che il cedente che non abbia
provveduto direttamente al trasporto delle merci e in mancanza del
documento di trasporto potrà dimostrare con qualsiasi altro documento
idoneo che le merci sono state inviate in un altro stato membro.