Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

giovedì 8 novembre 2007

RASSEGNA STAMPA 8.11.2007 elenco clienti circolari non vincolanti visco sud cessione crediti pro solvendo iva auto notificazione atti fisco iva ue

Il Sole 24 Ore


Elenco clienti, secondo appello (R. Portale)
I contribuenti “minori” dovranno trasmettere gli elenchi clienti e
fornitori entro il 15 novembre. Nessun obbligo per professionisti,
contribuenti in contabilità semplificata e Onlus.

Con l’incrocio dei dati possibile contrastare le frodi sulle fatture (G.
Romano)
La reintroduzione degli elenchi clienti e fornitori rappresenta un
ulteriore strumento di controllo e di contrasto all’evasione tributaria.
La modalità di trasmissione telematica dei dati consente, infatti, la
possibilità di un incrocio immediato delle informazioni dichiarate dai
clienti e dai fornitori, evidenziando in tal modo eventuali incongruenze
e fenomeni di evasione fiscale.

I rischi e i costi delle “deroghe” alle circolari (D. Deotto)
Prendendo spunto dalla recente sentenza n. 23031/2007 della Cassazione,
che ritiene le circolari non vincolanti non solo per il cittadino ed i
giudici tributari, ma anche per gli uffici, vengono evidenziati alcuni
casi in cui le circolari delle Entrate non sono in linea con il dettato
normativo. In particolare si fa riferimento alla disciplina sulle
società di comodo ed agli studi di settore.

Rapporti finanziari sotto “chiave” (A. Criscione)
Secondo il direttore centrale Accertamento delle Entrate, V. Rossi,
“nessuno può accedere all’archivio dei rapporti fuori dalla procedura.
(…) E’ anche tecnicamente impossibile che qualcuno si metta al computer
per controllare quali conti correnti sono riconducibili a un singolo
contribuente”. Solo se ci sono indagini in corso su un contribuente la
procedura può essere attivata con la richiesta di autorizzazione
dell’ufficio alla direzione regionale.

All’esame della Ue le istruzioni italiane sul bonus Sud (A. Criscione)
Ieri pomeriggio, durante il question time alla Camera, sono arrivate
interessanti indicazioni sulla piena operatività della normativa
relativa al credito d’imposta per il Sud (c.d. “Visco Sud”). “Il Governo
è in attesa del via libera degli organi europei alla Carta italiana
degli aiuti a finalità regionale. Nel frattempo l’agenzia delle Entrate
ha inviato una bozza di circolare, con le proprie istruzioni applicative
sul beneficio, per un esame preventivo della Commissione Ue”.

Le perdite su crediti da motivare in dettaglio (S. Cipollina)
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza
30/33/2007, ha stabilito che, se una società operante nel credito al
consumo cede pro soluto i crediti in sofferenza ad una società di
factoring, la perdita non è deducibile in modo automatico, ma solo se
risulta da elementi certi e precisi. “L’interpretazione del Fisco, in
materia, è a favore della deducibilità delle perdite conseguenti a
cessioni pro soluto; contraria, invece, se la cessione dei crediti
avviene pro solvendo”.

L’Iva auto chiude la transizione (L. Gaiani)
In materia di Iva auto, i contribuenti, che fino al 27 giugno 2007 hanno
continuato ad applicare le regole precedenti alla sentenza della Corte
di Giustizia C-291/92, possono adesso recuperare le detrazioni non
esercitate, fino al limite del 40%, inserendole nella dichiarazione
annuale relativa al 2007. Per gli acquisti degli ultimi mesi del 2006,
il recupero della detrazione andava indicato nel modello Unico
presentato entro il 1° ottobre scorso. Tuttavia, per chi non lo avesse
ancora fatto, è possibile ripresentare la dichiarazione evidenziando il
maggior credito.

Notificazione garantita per i residenti all’estero (S. Trovato)
La Corte costituzionale, con la sentenza 366, depositata ieri, ha deciso
che anche ai contribuenti residenti all’estero deve essere garantita la
conoscibilità degli atti notificati dal Fisco.


La Ue studia i ritocchi alla direttiva (B. Santacroce)
Ieri la Commissione europea ha divulgato una proposta di normativa volta
a riscrivere alcune disposizioni in materia di Iva. Intenzione della
Commissione è quello di estendere e modificare il regime previsto per
gas ed elettricità. Inoltre, si vuole modificare la modalità di
detrazione per i beni immobili non integralmente destinati all’esercizio
dell’attività professionale.



Italia Oggi


Sulle frodi risponde chi importa (B. Fuoco)
La nona sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, nella
sentenza 51/9/07, ha stabilito che l'importatore che non versa l'Iva
all'erario non coinvolge l'acquirente italiano inconsapevole della frode
comunitaria; in un libero mercato il costo vantaggioso della fornitura
non è sufficiente per un coinvolgimento nelle responsabilità conseguenti
a questa frode. Pertanto, per coinvolgere l'acquirente nazionale nei
fatti illeciti contestati all'importatore è necessario che il suo
coinvolgimento nel concorso fraudolento sia adeguatamente provato e
documentato dalle Entrate; inoltre, la sola presunzione del concorso
nell'illecito non può giustificare un coinvolgimento fraudolento.