Studio Nigro-Dottori Commercialisti-Napoli

lunedì 29 ottobre 2007

RASSEGNA STAMPA 29/10/2007 gerico altre cause monitorati black list via di fuga cfc controllate valore normale immobili ires imprese individuali

Il Sole 24 Ore


Caccia ai furbi di Gerico (M. Mobili e G.P. Ranocchi)
In tema di studi di settore, per cercare di intercettare eventuali
infedeltà finalizzate a sfuggire all'applicazione di Gerico, il Fisco ha
deciso di muoversi su due fronti: controlli mirati della GdF su esclusi o
monitorati; inoltro di inviti al contraddittorio per i soggetti non congrui
sul 2004. Su almeno un terzo dei soggetti selezionati la GdF verificherà,
con accessi brevi, l'attendibilità dei dati dichiarati ai fini
dell'applicazione degli studi di settore per le annualità 2004 e 2005.

Codice "altre cause" osservato speciale (A. Gigliotti)
L'accertamento basato sugli studi di settore non trova applicazione nei
confronti di quei soggetti interessati da cause di esclusione o di
inapplicabilità. Tuttavia, mentre le cause di esclusione comportano la non
applicabilità degli accertamenti sia in base agli studi di settore che ai
parametri, le cause di inapplicabilità comportano, invece, la sola
esclusione dallo studio di settore e il soggetto rimane ugualmente
accertabile in base alle regole stabilite dai parametri, con l'obbligo di
compilazione del relativo modello.

Per i monitorati la presunzione è solo semplice (A. Gigliotti)
Gli studi di settore possono essere divisi in quattro categorie:
revisionati, monitorati, sperimentali e definitivi. Nel caso in cui il
contribuente non risulti congruo, l'accertamento analitico-induttivo può
presentare o meno delle limitazioni a seconda di quale sia la categoria in
cui rientra lo studio di settore compilato dal contribuente.

La squadra dei virtuosi (B. Santacroce e P. Valente)
La Finanziaria 2008, con l'abolizione delle "black list", capovolge in
materia di "paradisi fiscali" i criteri per l'applicazione delle norme
antielusive. Infatti, gli Stati a fiscalità privilegiata risulteranno
individuati per differenza, come categoria residuale rispetto a quelli
esplicitamente indicati nella "white list". Cambierà anche la definizione
di Stato a fiscalità privilegiata: non si farà più riferimento al livello
di tassazione previsto, assumerà invece rilevanza la sussistenza di un
effettivo scambio di informazioni. Verrà inoltre previsto un periodo
transitorio di cinque anni nel corso del quale verrà mantenuto l'attuale
regime.

Una via di fuga dai costi delle black list (B. Santacroce, P. Valente e F.
Vernazza)
"Il contenzioso pendente per violazioni relative alla mancata
evidenziazione in dichiarazione dei costi black list può essere chiuso con
l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'ufficio,
stante lo ius superveniens, e la contestuale irrogazione della sanzione
proporzionale".

Le controllate viste dall'Agenzia (B. Santacroce, P. Valente e F. Vernazza)
Nel 2007 sono state pubblicate alcune interessanti risoluzioni dell'Agenzia
delle Entrate sulle Cfc controllate. Nella risoluzione n. 63/E il Fisco
riconosce che la ratio dell'articolo 167, comma 5, lettera b) del Tuir è
quello di garantire che i redditi prodotti all'estero siano tassati almeno
una volta in misura congrua. Ciò significa che occorre valutare il carico
fiscale complessivamente gravante sul gruppo per il reddito prodotto dalla
controllata residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

La dubbia natura della rettifica sulla base del valore normale (D. Deotto)
L'Ance ha deciso di ricorrere alla Commissione europea ed alla Corte di
giustizia Ue in relazione alla misura del decreto "Visco-Bersani", secondo
cui il Fisco può rettificare il corrispettivo di cessione degli immobili
trasferiti dalle imprese sulla base del valore normale. Poichè il principio
cardine dell'Iva è quello del corrispettivo dell'operazione, se l'Ufficio
opera una rettifica analitica e non di tipo induttivo, in relazione al
trasferimento di un immobile, dovrà effettuarla sulla base di quello che,
sula base di prove certe e dirette, fondatamente risulta essere il
corrispettivo dell'operazione e non su un valore presuntivo come quello del
valore normale.

L'Ires ai piccoli premia chi investe (P. Meneghetti)
La Finanziaria 2008 consente ad imprese individuali ed alle società di
persone la possibilità di poter optare per una tassazione proporzionale
fissa al 27,5% in sostituzione della tassazione progressiva Irpef. Questo
nuovo regime di tassazione favorisce il reddito che viene mantenuto in
impresa a discapito del reddito distribuito ai soci.

Prelievo ai soci, penalizzata l'agevolazione (P. Meneghetti)
L'articolo 3, comma 5, della Finanziaria 2008, prevede che la tassazione
separata del 27,5% spetta solo se l'utile prodotto non è prelevato
dall'imprenditore o dai soci. "In caso di prelievo in esercizi successivi a
quello in cui l'utile è stato tassato separatamente, la parte prelevata
concorre alla formazione dell'imponibile del periodo in cui è stata
eseguita la distribuzione, e l'imposta versata separatamente è scomputata
da quella corrispondente agli utili prelevati".

Due mesi per assicurare i vecchi accertamenti (M. Fogagnolo)
Entro fine anno gli enti locali devono assicurarsi che vengano notificate
le cartelle legate ai ruoli coattivi formati per accertamenti divenuti
definitivi nel 2004. Altrimenti scatterà la decadenza, così come previsto
dal comma 163 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).



Italia Oggi


Acconti 2007, dribbling fra norme (D. Liburdi)
Il mese di novembre è quello dedicato al versamento degli acconti di
imposta. Quest’anno nel calcolo degli acconti di imposta si dovrà tener
conto delle norme sulle auto, sulla telefonia, senza dimenticare gli
effetti sull'Irap. Inoltre, il passaggio della norma in materia di scorporo
delle aree, seppure non più giuridicamente efficace e riprodotta in
Finanziaria 2008, potrebbe giocare un effetto anch'esso positivo in virtù
della possibile applicazione della stessa al momento del pagamento del
saldo per il periodo di imposta 2006.

Costi auto, i recuperi vanno in Unico '08
La normativa fiscale legata al trattamento fiscale delle auto aziendali ha
subito una evoluzione mediante l'adozione di due provvedimenti normativi
quali il decreto legge n. 262 del 2006 e la legge n. 127 del 2007. “Si deve
ritenere che ai fini della determinazione degli acconti di imposta per il
periodo 2007 si possa utilizzare quanto previsto dalla legge n. 127 del
2007, fermo restando che, come osservato precedentemente, la sensazione è
che il recupero della deducibilità prevista per il periodo di imposta 2006
avverrà nella più parte dei casi all'interno del modello Unico 2008”.

La decadenza dall'agevolazione (F. Pau)
La possibilità di beneficiare del riconoscimento fiscale dei maggiori
valori iscritti in bilancio a seguito del conferimento, oltre ad essere
subordinata alla preventiva sussistenza dei requisiti di legge, può altresì
venire revocata nel caso in cui la conferitaria trasferisca il beneficio
fiscale ricevuto. In sostanza si è voluto evitare che, a conferimento
effettuato, attraverso operazioni straordinarie (trasformazione, fusioni
scissioni, conferimenti e scambi di partecipazioni), ovvero attraverso la
cessione dei beni conferiti, venga trasferito il beneficio fiscale che la
legge riserva espressamente alla conferitaria.

Aggregazioni con benefici allargati
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria
nelle operazioni di conferimento previste dalla Finanziaria 2007, è
possibile anche nel caso in cui i soggetti conferenti siano delle imprese
individuali. Introdotti con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1,
commi 242-249), con la concessione di incentivi alle operazioni di
aggregazione aziendale si consente di derogare al principio di neutralità
fiscale per i conferimenti e, al sussistere di determinate condizioni, di
beneficiare, come confermato dalla risoluzione n. 300 del 18 ottobre 2007,
del riconoscimento di maggiori ammortamenti.